E non è necessario perdersi in astruse strategie, tu lo sai, può ancora vincere chi ha il coraggio delle idee. (R. Zero, “Il coraggio delle idee”)
L’utente che sia impossibilitato “a utilizzare in autonomia i servizi online dell’” Inps, può “delegare una persona di fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto” 1 . La procedura è disponibile per i soggetti che necessitino di delegare l’accesso a terzi, e per i tutori, curatori, amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale, che possono esercitare i diritti delle persone rappresentate e dei minori. Tale funzionalità è presente da diversi anni nel sito dell’Inps alla pagina internet “Delega dell’identità digitale per accedere ai servizi online”2 , con ultimo aggiornamento alla data del 12 maggio 2023, in attuazione del messaggio n. 3305 del 1° ottobre 20213 . Nella pagina web, alla sezione “Domanda”, è chiaramente indicato che la delega può essere attivata sia presso gli sportelli Inps, sia online 4 . Se invece il delegante non può recarsi in una sede Inps per motivi di salute, la delega può essere presentata allo sportello direttamente dal delegato, previa esibizione del modello AA09 e della certificazione rilasciata dal medico curante (modello AA11). Proseguendo nella lettura delle istruzioni, si giunge alla sezione intitolata “Delega online”, nella quale sono illustrate nel dettaglio le modalità di utilizzo della piattaforma digitale: si accede con le proprie credenziali all’area riservata MyINPS e si seleziona la voce “Deleghe identità digitali”.
Un servizio efficiente, che consente la delega a un soggetto terzo per gli utenti che non siano in grado di utilizzare autonomamente il sito Inps, o singole funzionalità di esso. Tuttavia, per i Consulenti del Lavoro che abbiano registrato il proprio profilo anche come intermediari, si verifica un’anomalia del sistema. Il Consulente del Lavoro, accedendo al sito Inps, ha la possibilità di operare sia quale “cittadino” che nel ruolo di Consulente, previa idonea abilitazione richiesta e validata dall’Istituto.
Un servizio efficiente, che consente la delega a un soggetto terzo per gli utenti che non siano in grado di utilizzare autonomamente il sito Inps, o singole funzionalità di esso. Tuttavia, per i Consulenti del Lavoro che abbiano registrato il proprio profilo anche come intermediari, si verifica un’anomalia del sistema. Il Consulente del Lavoro, accedendo al sito Inps, ha la possibilità di operare sia quale “cittadino” che nel ruolo di Consulente, previa idonea abilitazione richiesta e validata dall’Istituto.
Nel primo caso, entrerà con l’opzione “Cittadino”, con le medesime funzionalità previste per tutti i cittadini, nel secondo caso potrà operare in qualità di intermediario e dunque con le funzionalità previste per le proprie aziende clienti.
Dopo aver eseguito l’accesso al sito Inps, selezionata la funzione “Cittadino” non risulta possibile gestire via web le deleghe personali del Consulente del Lavoro, in contrasto con quanto dichiarato dall’Inps nelle proprie pagine, messaggi e circolari.
Effettuata un’ulteriore verifica presso il Contact Center Inps 5 , è stato riferito che “l’unica delega gestibile direttamente è quella per figli minori, tutte le altre devono essere acquisite allo sportello. Devono essere compilati appositi modelli che trovate nel nostro sito e dovete recarvi presso una sede Inps, muniti dei documenti di identità”. Tuttavia, va segnalato che per il cittadino che non sia registrato sul sito anche come Consulente del Lavoro, il servizio risulta normalmente usufruibile, come riportato nell’immagine seguente (vd. “Delega l’accesso per tuo conto”), quindi l’indicazione resa dal Contact Center Inps non è del tutto corretta.
Il messaggio n. 3305/2021, che parrebbe (il condizionale è d’obbligo) non integrato successivamente dell’Istituto6 , prevede invece la possibilità di “registrare direttamente online una delega a persona di fiducia” e che “allo stesso modo, si può revocare una delega già registrata”, senza operare alcuna distinzione tra cittadini e soggetti che ricoprano anche il ruolo di Consulente del Lavoro. L’attivazione della delega attraverso la piattaforma online consente nei fatti quanto segue.
• La velocizzazione del processo: il conferimento della delega digitale implica una drastica riduzione dei tempi necessari all’utente, sia per il completamento della pratica, sia grazie all’eliminazione dell’appuntamento allo sportello, non più necessario.
• Una significativa riduzione dei costi per l’Inps rispetto alla gestione delle deleghe svolta allo sportello, sgravando i funzionari da tali attività e liberando risorse preziose da destinare a pratiche più complesse e prioritarie, con un conseguente miglioramento dell’efficienza complessiva dell’Istituto.
• L’accesso continuativo, garantito anche al di fuori degli orari di sportello fisici, assicurando una maggior flessibilità e comodità per l’utente.
• L’eliminazione di ritardi, costi e rischi legati allo spostamento fisico dell’utente presso la sede Inps, con beneficio anche per l’impatto ambientale.
• Il controllo immediato delle proprie deleghe già esistenti in favore di altri soggetti.
• La revoca di eventuali deleghe attivate in passato e non più attuali.
• La ricezione di notifiche e tracciabilità delle deleghe registrate dall’Istituto, utile nel caso di contestazioni o verifiche. Tali aspetti positivi, purtroppo, risultano in concreto disattesi per i Consulenti del Lavoro ai quali è inibita la possibilità di delegare altri soggetti per la propria posizione personale. Si potrebbe pensare che tale preclusione sia una diretta conseguenza del ruolo ricoperto. Tuttavia, tale interpretazione non considera che anche il soggetto in questione, limitatamente alla propria posizione personale, potrebbe avere necessità di delegare un soggetto di propria fiducia, ad esempio il coniuge per lo svolgimento di pratiche che interessano il nucleo familiare.
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DELLA DELEGA INPS
Ai fini del miglioramento della procedura, si propone di adottare le seguenti misure.
Attivare la delega online anche per i Cittadini che siano contestualmente Consulenti del Lavoro. Si auspica l’attivazione della delega digitale anche per i Consulenti del Lavoro nella loro veste di cittadini, integrandola con le segnalazioni che seguono.
Consentire al delegante di designare più di un delegato.
Attualmente, la normativa preclude l’attribuzione di delega a più soggetti, rappresentando un limite per l’utente. Sarebbe utile permettere al delegante di designare più delegati, con un minimo di almeno tre, anche in contemporanea. Si pensi al caso di un lavoratore anziano che voglia delegare sia entrambi i figli, sia un incaricato alla verifica della propria situazione previdenziale.
Controlli sulla posizione del delegato.
Al fine di tutelare il delegante ed eventuali abusi, consentire le deleghe solo in favore di familiari, affini, o Consulenti del Lavoro e Patronati. Nel caso il delegato non rientri in nessuna delle predette categorie, consentire la delega solo tramite presentazione allo sportello e prevedendo una durata massima non superiore a un anno. Si potrebbe integrare la compilazione della delega con un elenco a discesa (familiare, affine, Consulente del Lavoro, Patronato, altro soggetto) prima dell’inserimento del nominativo del delegato, con indicazione del più generico “altro soggetto” che apparirebbe inibito alla compilazione online, essendo consentita solo allo sportello.
Consentire la revoca della delega anche entro i 30 giorni.
Attualmente, la delega ha “una durata minima di 30 giorni, entro i quali potrà essere revocata esclusivamente presso uno sportello Inps” (messaggio Inps 3305/2021). Si propone di consentire la revoca anche entro tale periodo minimo, non comprendendo come tale preclusione sia al fine di “prevenire eventuali abusi” 7 posto che, viceversa, in caso di errori o necessità urgenti la delega potrebbe essere revocata solo e soltanto allo sportello, con tempistiche che potrebbero non essere compatibili.
Consentire la delega anche per durata inferiore ai 30 giorni.
Allo stesso modo, non si comprende per quale ragione la durata minima debba essere di almeno 30 giorni, considerato che si potrebbe avere un’esigenza del tutto contingente per la quale delegare un terzo solo per un periodo limitato. Si pensi all’utente che deve inviare una pratica personale entro una certa scadenza ma che sia impossibilitato da un malessere improvviso. In questo caso potrebbe delegare, anche solo per un giorno, un suo familiare.
Prevedere obbligatoriamente l’indicazione di un termine temporale nel conferimento della delega.
Attualmente è previsto che, in assenza di indicazioni, la delega sia senza scadenza. Si ritiene che tale presunzione di durata illimitata sia pericolosa per l’utente. Si auspica quindi l’inserimento obbligatorio di un termine definito che – solo per tutori, curatori e amministratori di sostegno – potrebbe essere di durata superiore a un anno.
Ricordare la scadenza della delega.
Si propone l’invio di apposito promemoria, a delegato e delegante, in prossimità della scadenza della delega.
Prevedere la data di decorrenza della delega.
Attualmente non è contemplata l’indicazione della decorrenza della delega, che viene attivata immediatamente al termine della procedura. Una diversa decorrenza potrebbe essere utile se si ha necessità di delegare un terzo solo a partire da una data specifica, ad esempio al termine di una delega già inserita o per specifiche necessità.
Utilizzare i recapiti registrati su MyINPS.
Si suggerisce di utilizzare esclusivamente i recapiti di delegato e delegante già presenti e validati nella sezione MyINPS, inibendo il conferimento di delega (o sospendendola temporaneamente) laddove essi dovessero risultare assenti. Questa misura garantirebbe la corretta esecuzione delle notifiche e tutelerebbe entrambe le parti coinvolte.
Introdurre un sistema di monitoraggio e segnalazione.
Al fine di prevenire eventuali abusi, predisporre un’apposita sezione dedicata nel profilo MyINPS, integrata con notifiche automatiche, per garantire al delegante un monitoraggio efficace delle attività svolte dal singolo delegato. Si potrebbe prevedere un elenco con i vari log del delegato, con specifica delle pratiche immesse, inviate o eliminate, e integrare le notifiche con alert nel caso di operazioni compiute sulla propria posizione contributiva.
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DELLA DELEGA INPS SPECIFICATAMENTE PER I CONSULENTI DEL LAVORO
I Consulenti del Lavoro sono professionisti altamente qualificati che assistono le aziende e i lavoratori in molteplici ambiti, occupandosi anche di consulenza previdenziale. Tra l’altro, i dati contributivi utili ai fini pensionistici sono elaborati e trasmessi mensilmente proprio dai Consulenti del Lavoro tramite la denuncia UniEmens per i lavoratori delle aziende da essi assistite. Questa consolidata esperienza e competenza li rende figure particolarmente competenti ed efficienti nella gestione delle tematiche previdenziali. Si suggerisce quindi di disapplicare il numero massimo di deleghe in capo allo stesso soggetto delegato (attualmente tre8 ) oltre che per le categorie già ad oggi previste (tutore, curatore e amministratore di sostegno9 ) anche in favore dei Consulenti del Lavoro. Si utilizzerebbe quindi la delega digitale online, così come qui proposta, per consentire al Consulente del Lavoro di essere delegato dai propri clienti, privati cittadini o titolari ed amministratori di società10, analogamente a quanto già avviene per le aziende11. Si ritiene invece coerente mantenere la preclusione alla presentazione dell’istanza in luogo del delegante (consentita invece a tutori, curatori, amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale) salvo – come già citato all’inizio di questo articolo – la presentazione allo sportello nel caso di “persone allettate per lunga durata, ricoverate o impossibilitate a recarsi presso gli sportelli dell’Istituto a causa di patologie 12”. L’attivazione della delega online per i Consulenti del Lavoro nella loro veste di privati cittadini, insieme ai miglioramenti qui suggeriti e coerenti con il loro specifico ruolo istituzionale, consentirebbero una significativa ulteriore semplificazione per gli utenti, oltre a consentire all’Istituto di garantire maggiore trasparenza, tracciabilità, e tutela nei confronti dei deleganti. In quest’ottica, è auspicabile che l’Inps integri le proposte segnalate, al fine di garantire una piena e migliore fruibilità del servizio.
1. Descrizione tratta dalla pagina Inps “Delega dell’identità digitale per accedere ai servizi online”, con ultimo aggiornamento alla data del 12 maggio 2023.
2. Le medesime normative e modalità sono peraltro richiamate anche nella pagina Inps “Delega dell’identità digitale: richiesta e revoca online”, aggiornata al 12 ottobre 2021, nel “Comunicato stampa – INPS: anche chi ha lo SPID può delegare l’accesso ai servizi digitali INPS” del 1° ottobre 2021, nella pagina “Servizi on line: introdotta la delega dell’identità digitale”, aggiornata al 27 agosto 2021, nella pagina “Al via la delega dell’identità digitale dei cittadini impossibilitati all’utilizzo autonomo dei servizi on line” aggiornata al 12 agosto 2021.
3. Il messaggio n. 3305/2021 segue la circolare 127 del 12 agosto 2021, che ha fornito specifiche istruzioni anche rispetto alla cessazione del PIN dispositivo avvenuta in data 30 settembre 2021.
4. È precisato tuttavia che i “tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno non possono ottenere la delega utilizzando la procedura online”. È inoltre prevista la procedura di web meeting (vd. pagina “Delega dell’identità digitale: registrazione tramite web meeting”, che risulta aggiornata alla data del 4 agosto 2022).
5. La richiesta telefonica è stata effettuata senza specificare che era presente anche la registrazione con il ruolo di Consulente del Lavoro.
6. Si rammenta che la pagina “Delega dell’identità digitale per accedere ai servizi online” prevede, ad oggi, le modalità richiamate dal messaggio n. 3305/2021, includendo quindi anche la delega online.
7. Anche tale indicazione è prevista dal medesimo messaggio Inps n. 3305/2021 già citato.
8. Il messaggio, contrariamente a quanto indicato nella circolare 127 del 12 agosto 2021 di cui esso è la promanazione, definisce che “In considerazione della nuova opportunità di delegare online, il numero massimo di deleghe in capo allo stesso delegato è fissato a 3, sia se queste siano richieste online che allo sportello INPS […]” anziché 5 come precedentemente stabilito.
9. Msg. Inps n. 3305/2021: “[…] il numero massimo di deleghe in capo allo stesso delegato è fissato a 3, sia se queste siano richieste online che allo sportello INPS […] Il limite non si applica alle deleghe richieste in qualità di tutore, curatore e amministratore di sostegno”.
10. Nel rispetto di eventuali preclusioni dall’applicazione della Legge 30 marzo 2001 n. 152 che, peraltro, non risulta coinvolta dalle proposte di questo articolo.
11. Qualora l’Istituto lo rendesse necessario, si potrebbe optare per l’emissione di delega specifica del privato cittadino nei confronti del Consulente del Lavoro. Tuttavia, considerati gli obiettivi di semplificazione, il conferimento di delega nei confronti del delegato, Consulente del Lavoro, si potrebbe considerare – essa sola – conferimento di delega specifica per tale professionista, integrandola semplicemente con l’indicazione del ruolo prima del nominativo, in un elenco a discesa (familiare, affine, Consulente del Lavoro, Patronato) utile anche ai fini del conferimento di delega nel confronto esclusivo di tali soggetti, come suggerito in altro punto.
12. Circ. Inps n. 127 del 12 agosto 2021, art. 2.1, lettera c).