La Legge 23 novembre 1939, n. 1815, da un lato proibisce la costituzione di società, dall’altro lato autorizza la costituzione di associazioni tra professionisti (denominato o «studio legale» o tecnico o commerciale o contabile ecc..) con l’obbligo di indicazione del nome e cognome e titolo professionale dei singoli associati.
Con la Legge 7 agosto 1997, n. 266, è stata prevista la possibilità di costituire società in relazione a tutte le professioni, lasciando ad un successivo regolamento il compito di definire le modalità per la costituzione e organizzazione delle società medesime. Tuttavia, non essendo mai stato promulgato il decreto attuativo, la norma di Legge è rimasta inattuata.
La Legge-delega 21 dicembre 1999, n. 526, in ossequio ai principi di cui alla Direttiva comunitaria di stabilimento, ha fissato alcuni principi generali, che sono stati concretizzati con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, autorizzando i soli avvocati a costituire una società tra professionisti (S.t.P.), con uno specifico rinvio surrettizio alla normativa della società in nome collettivo .
Con decorrenza dal 2011, viene emanata la seguente normativa: