Il presente documento costituisce atto di indirizzo redatto ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento per la formazione continua dei Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2017, previa intesa con il Ministero della Giustizia avvenuta in data 26 ottobre 2017. Le linee guida mirano a facilitare la corretta applicazione della normativa in materia di formazione continua, e sono concepite come una misura di accompagnamento volta a chiarire eventuali dubbi interpretativi, a beneficio degli iscritti, dei Consigli dell’Ordine e dei soggetti che erogano attività formative. Sono pertanto redatte quali note di commento e/o spiegazione in calce a ciascun articolo del Regolamento. Il Regolamento si compone di 27 articoli, suddivisi in Capi: il primo (artt. 1 – 5) individua le Disposizioni Generali; il secondo (artt. 6 – 10) è dedicato alla tematica dei crediti formativi e alla loro attribuzione; il terzo (artt. 11 – 17) contiene le disposizioni per i soggetti abilitati; il quarto contiene le disposizioni per lo svolgimento degli eventi formativi (artt. 18 – 19); il quinto (artt. 20 – 22) individua gli adempimenti e le facoltà degli iscritti e dei Consigli provinciali; il sesto (art. 23) le sanzioni; il settimo ed ultimo Capo (artt. 24 – 27) contiene altre disposizioni. Fatti salvi gli aspetti di natura legale, quali comunicazioni e notifiche, tutti gli adempimenti relativi alla formazione continua di cui al predetto Regolamento (per Consiglio Nazionale, Consigli provinciali, Pubbliche Amministrazioni, Enti formatori, Consulenti del Lavoro) saranno veicolati esclusivamente tramite la piattaforma informatica gestita dalla Fondazione Studi.
Linee guida
Si tratta di una previsione di carattere generale, che richiama la fonte statale che autorizza l’adozione del
regolamento del Consiglio nazionale. Si ricorda che il d.P.R. 137/2012 è a sua volta autorizzato dall’art. 3,
comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148, e ss. mod., che, per quanto qui di interesse, dispone:
“Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: (…)
b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente
predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; (…)”
Gli interessi pubblici ai quali è informato il sistema della formazione continua obbligatoria sono precisati
dall’art. 7, d.P.R. cit., che al primo comma dispone:
“Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”.
Al comma 2 si dispone che il corpo normativo sia integrato, per gli aspetti operativi, applicativi ed
interpretativi, da ulteriori documenti di prassi emanati dal Consiglio Nazionale.
Linee guida
Rientrano nella definizione di formazione continua tutte le attività finalizzate al miglioramento e
perfezionamento nello svolgimento dell’attività professionale.
In ciò, il testo dell’art. 2 è aderente alla previsione dell’art. 14, lettera i) della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Linee guida
La formazione continua costituisce un obbligo giuridico previsto dalla legge e dal codice deontologico.
Tale predetto obbligo è in capo a tutti gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro ivi compresi coloro che
non esercitino la professione o, anche, siano stati oggetto di provvedimento di sospensione ex art. 29 legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Parimenti, i Consigli Provinciali dell’Ordine, ai sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono obbligati a
organizzare eventi formativi per favorire l’assolvimento dell’obbligo da parte dei propri iscritti, e a esercitare
la relativa attività di vigilanza.
Pertanto, ove il Consulente del Lavoro non ottemperi al previsto obbligo di formazione continua, sarà deferito al competente Consiglio di disciplina territoriale.
Nell’allegato 1 al Regolamento sono indicate le materie e le attività nelle quali potrà estrinsecarsi la
formazione continua del Consulente del Lavoro che risultano suddivise in macro aree all’interno delle quali si hanno ulteriori ripartizioni per singolo argomento.
Ulteriori specifiche attività sono, inoltre, elencate all’articolo 9, comma 2 (v. infra).
Linee guida
Il periodo di riferimento dell’adempimento formativo è il biennio e l’anno formativo coincide con l’anno civile.
Linee guida
La piattaforma informatica è uno strumento tecnico in continua evoluzione ed è stata istituita per le finalità di monitoraggio, controllo e gestione di tutti i procedimenti connessi alla ottimale gestione della formazione continua obbligatoria.
Il relativo funzionamento è oggetto di specifiche comunicazioni sia da parte del Consiglio Nazionale e dallo staff tecnico della Fondazione Studi, del relativo manuale operativo e delle Faq presenti all’interno della piattaforma.
Linee guida
La regola generale per l’attribuzione dei crediti formativi è “1 ora = 1 credito”. Il successivo art. 9 reca
tuttavia delle deroghe alla regola generale, e premia opportunamente talune attività, come ad esempio le ore di docenza ciascuna delle quali vale 2 crediti.
I Consulenti del Lavoro devono conseguire almeno 50 crediti di cui 6 nelle materie di Ordinamento
Professionale e Codice Deontologico.
Per i nuovi iscritti la piattaforma informatica provvederà automaticamente al riproporzionamento dei crediti.
Il limite annuale del conseguimento di almeno dieci crediti non incide sulla valutazione dell’iscritto se lo
stesso abbia maturato i 50 crediti nel biennio di cui 6 in materia deontologica.
Il mancato svolgimento con costanza della formazione assume rilievo disciplinare esclusivamente in caso di inottemperanza dell’unico obbligo di cui al comma 3.
Tuttavia il Consulente del Lavoro, per ogni biennio, potrà usufruire di un debito formativo per un massimo di 12 crediti, sia ordinari che nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
Nel caso di debito formativo da colmare nel primo semestre dell’anno successivo, tramite la piattaforma
informatica, il Consiglio Provinciale riceverà un alert in caso di richiesta da parte del Consulente e, sempre
tramite la piattaforma telematica, potrà dare seguito alla relativa istruttoria e dunque accettare o rifiutare la richiesta.
I primi crediti maturati dall’iscritto nel nuovo biennio andranno a compensare in automatico il suo debito,
fino al completamento della soglia indicata nella richiesta.
I Consulenti del Lavoro possono presentare tramite la piattaforma informatica la richiesta di aumento della percentuale della formazione a distanza.
Nel caso in cui il Consiglio Provinciale operi un aumento della percentuale della formazione a distanza, deve caricare la delibera assunta e modificare la percentuale per ogni iscritto nella piattaforma telematica.
Nel caso in cui tale aumento sia generalizzato, per tutti gli iscritti, la piattaforma informatica consente di
modificare con un’unica operazione la percentuale di formazione.
L’iscritto a cui sia stata riconosciuta una percentuale di formazione a distanza superiore al 40% che faccia
richiesta di trasferimento presso un altro Consiglio Provinciale nel corso del biennio formativo, conserverà il suo diritto, già riconosciuto, presso l’Ordine di destinazione, nel limite del biennio formativo in corso.
Linee guida
Il Consulente del Lavoro ha piena libertà di scegliere le attività formative di cui al comma 2 del presente
articolo, aventi ad oggetto le materie di cui all’allegato 1, presenti sulla piattaforma telematica.
Il comma 2 elenca le tipologie di attività che rientrano nella regola generale per la quale ad ogni ora di
lezione corrisponde 1 credito formativo.
È comunque riconosciuta al Consiglio Provinciale la facoltà di prevedere un’eventuale frazionabilità
dell’evento, in relazione agli argomenti trattati. Anche gli eventi organizzati dagli enti formatori autorizzati, su proposta di questi ultimi inoltrata per il tramite della piattaforma informatica, potranno prevedere un’eventuale frazionabilità.
Attività formative | Crediti attribuibili |
a) attività di relatore negli eventi formativi organizzati dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o da essi accreditati; | 2 crediti per ciascuna ora |
b) attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi universitari e corsi postuniversitari; | 2 crediti per ciascuna ora |
c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute; | 5 crediti per ciascun progetto |
d) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute con funzioni di coordinamento e/o di responsabilità; | 10 crediti per ciascun progetto |
e) attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di libri, monografie, articoli e saggi su riviste specializzate; | 2 crediti per ciascuna pubblicazione |
f) partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro e attività di insegnamento svolta dal dante pratica cd “dominus” nei confronti del proprio tirocinante | 10 crediti per ciascuna sessione di esami e 10 crediti per il periodo di tirocinio professionale |
g) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro | 6 crediti per ciascun esame |
h) frequenza di master universitari ed assimilati con conseguimento del relativo diploma; | 20 crediti per ciascun master |
i) partecipazione a commissioni e gruppi di studio negli eventi, riconosciuti e accreditati ai sensi del precedente art. 7, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all’art. 4; | 1 credito per ciascuna ora di partecipazione |
l) partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione di Certificazione dei Contratti istituita presso i Consigli Provinciali; a quella istituita presso altri organismi, anche con funzioni consultive e, alle altre Commissioni di studio istituite dai Consigli Provinciali; ai Consigli di Disciplina territoriali e nazionali | 1 credito per ciascuna ora di partecipazione |
m) partecipazione ad eventi formativi non accreditati, organizzati da Università e Pubbliche Amministrazioni aventi ad oggetto materie professionali, di cui sia attestata la partecipazione dal soggetto organizzatore; | 1 credito per ciascuna ora di partecipazione |
n) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni ministeriali e parlamentari, nazionali e comunitarie; | 2 crediti per ciascuna riunione |
o) partecipazione alle commissioni di studio o approfondimento nelle materie oggetto del presente regolamento presso le commissioni degli organi di governo dei Comuni, delle Province e delle Regioni; | 2 crediti per ciascuna riunione |
p) partecipazione con profitto a corsi di 54 ore per mediatori civili e commerciali; | 20 crediti per l’intero corso |
q) partecipazione con profitto a corsi di 18 ore (aggiornamento) per mediatori civili e commerciali | 6 crediti per l’intero corso |
Linee guida
Il conseguimento di crediti formativi si ottiene con la partecipazione agli eventi formativi organizzati
esclusivamente dai soggetti indicati al successivo articolo 14.
Il comma 2 detta un elenco di fattispecie, diverse dalla partecipazione agli eventi formativi indicati al
precedente articolo 8, la cui esecuzione e/o partecipazione attribuisce un numero di crediti formativi differente rispetto alla regola generale, con il limite massimo di 30 crediti nel biennio di riferimento.
Di seguito, con riferimento alla tabella sopra riportata, si evidenziano le seguenti specifiche:
I corsi per mediatori civili e commerciali organizzati dai soggetti di cui all’articolo 13 del Regolamento ed
anche iscritti all’apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia, sono validi anche ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro.
Conseguentemente, anche per tali corsi bisognerà procedere all’accreditamento dell’evento al Consiglio
Provinciale ex articolo 22, con il relativo pagamento dei diritti di segreteria.
In tal caso, la maturazione dei crediti avviene con le ordinarie modalità di cui all’art. 8 del Regolamento.
Il corso Asse.co viene ritenuto valido ai fini della formazione continua; è previsto il riconoscimento di 4 crediti per la fruizione dell’intero corso.
Linee guida
A titolo esemplificativo, per videoconferenza si intende esclusivamente la partecipazione in presenza degli
iscritti in un «luogo» indicato e vigilato dai Consigli Provinciali e da tutti gli altri enti autorizzati e/o di diritto a un evento proiettato in diretta e/o differita – es. Videoforum della Fondazione Studi o videoregistrazioni per i CPO – in una sala fisica.
In tali ipotesi per la gestione operativa l’evento è assimilabile a quelli svolti in modalità frontale e, di
conseguenza, dovranno essere curati nel medesimo modo gli adempimenti relativi alla registrazione dei
partecipanti e alla gestione delle presenze.
Pertanto la maturazione dei crediti formativi segue l’ordinaria modalità prevista dall’art.8, senza la
limitazione della percentuale di formazione a distanza prevista dall’art. 7 comma 7.
A discrezione dell’organizzatore la partecipazione è aperta ai Consulenti del Lavoro della relativa
Regione.
Linee guida
Gli eventi formativi in modalità webinar sono soggetti alla limitazione della percentuale di formazione a
distanza prevista dall’art. 7 comma 7.
E’ consentito esclusivamente l’utilizzo di piattaforme Webinar che consentano il tracciamento informatico
delle presenze e la generazione di un file contenente tutti i dati dei partecipanti necessari per l’attestazione
chiara e inequivocabile della loro presenza all’evento, ovvero data di svolgimento evento – nominativo
partecipante – codice fiscale partecipante – numero di iscrizione e albo di appartenenza partecipante – ora di ingresso – ora di uscita, e che siano conformi alle Linee Guida contenute nell’allegato 2 al presente Regolamento.
La procedura operativa di accreditamento e di gestione delle presenze prevede l’imputazione delle presenze,
nei 30 giorni successivi alla chiusura dell’evento, tramite il caricamento automatico di un file excel con i dati
dei partecipanti, utilizzando unicamente il modello scaricabile direttamente dalla Piattaforma Formazione
Non è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione, salvo specifica richiesta presentata dai partecipanti all’evento formativo.
In aderenza alla ratio dell’art. 14 della legge 12/79, gli eventi webinar possono essere rivolti soltanto agli
iscritti nella provincia in cui l’evento è accreditato. Inoltre, per favorire la collaborazione territoriale tra i
Cpo è prevista, anche per gli altri soggetti autorizzati, la possibilità di ampliare la partecipazione agli iscritti
di tutta la Regione.
Le disposizioni del comma 4 non si applicano ai soggetti autorizzati di diritto all’organizzazione e allo
svolgimento di eventi formativi indicati all’art. 14, comma 1, lett. b), c), d).
E’ altresì consentita la co-organizzazione di eventi formativi anche tra Consigli Provinciali appartenenti a
Regioni diverse, prevedendo il singolo caricamento dell’evento da parte di ogni Consiglio Provinciale, con
relativa rilevazione autonoma delle presenze dei propri scritti, e trasmissione in via autonoma dell’evento su
ciascuna piattaforma webinar.
E’ consentita l’organizzazione di eventi formativi in modalità mista, ovvero con una platea di partecipanti
presenti in aula e una parte di partecipanti collegati in modalità webinar, prevedendo il singolo caricamento
dello stesso evento per ognuna delle due modalità, con relativa rilevazione autonoma delle presenze degli
iscritti.
Linee guida
Gli eventi formativi in modalità e-learning e podcast sono soggetti alla limitazione della percentuale di
formazione a distanza prevista dall’art. 7 comma 7.
Tali modalità sono consentite solo ove l’ente formatore sia preventivamente autorizzato per l’erogazione della specifica modalità formativa e la piattaforma informatica utilizzata sia conforme alle linee guida di cui all’allegato 2 al Regolamento.
Linee guida
Sono elencati i soggetti abilitati ad organizzare eventi formativi validi ai fini della formazione continua dei
Consulenti del Lavoro.
a) Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro: possono organizzare eventi in autonomia o, anche, in
collaborazione con soggetti terzi.
Il Consiglio Provinciale, in quanto titolare esclusivo dell’evento, dovrà curare anche tutti gli aspetti
organizzativi, quali gestione delle presenze, registrazione dei partecipanti, monitoraggio e controllo
dell’evento nonché successivo rilascio dei crediti formativi.
Per quanto concerne invece la collaborazione con soggetti terzi, si evidenzia che è il Consiglio Provinciale
che ha la responsabilità di questa forma di cooperazione in relazione al singolo evento. Il Consiglio Nazionale, al contrario, non procede ad accreditare singoli eventi formativi, bensì ad autorizzare un Ente formatore, così come previsto dall’art. 7, comma 2, del d.P.R. 137/2012.
In ogni caso, i Consigli Provinciali non potranno procedere ad accreditamenti di eventi organizzati da soggetti non autorizzati dal Consiglio Nazionale, o a cui il Consiglio Nazionale ha revocato l’autorizzazione.
È inoltre possibile la collaborazione tra Consigli Provinciali e altri Ordini professionali ed Istituzioni. In
queste ipotesi entrambi i predetti soggetti, ovvero, Ordini od Istituzioni dovranno operare nell’opportuno
coordinamento con il Consiglio Provinciale medesimo, responsabile del buon esito dell’iniziativa formativa nei confronti degli iscritti.
b) Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro o dalle sue Fondazioni;
c) ENPACL o dalle sue Fondazioni, nelle materie di loro pertinenza;
d) Si rimanda all’art. 24.
e) Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti: devono essere autorizzati dal Consiglio Nazionale, come disposto dall’ articolo 7 comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Questi ultimi devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 15, 16 e 17 per ciò che concerne il procedimento autorizzatorio di competenza del Consiglio Nazionale e dagli articoli 22 e 23 per il successivo accreditamento dei singoli eventi presso i Consigli Provinciali, nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 18.
In relazione al comma 3 non è prevista la possibilità per i Consigli Provinciali di stipulare convenzioni od
accordi di riconoscimento reciproco di crediti con altri Ordini professionali, senza il previo regolamento.
Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione ad organizzare l’attività formativa devono:
Linee guida
Sono previsti una serie di adempimenti e di documentazione da produrre a carico delle Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale per organizzare attività formative valide ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro.
In particolare, il soggetto richiedente deve aver maturato adeguata esperienza nell’ambito della formazione,
destinata a professionisti nelle materie di cui all’allegato 1, per almeno due anni prima della presentazione
dell’istanza e con propria organizzazione e mezzi.
A dimostrazione dell’esperienza maturata, è richiesta copia degli attestati di partecipazione e delle relative
locandine degli eventi organizzati.
Stante l’introduzione della nuova lettera e), è fatto salvo il provvedimento di autorizzazione in corso di validità e fino alla scadenza prevista per quei soggetti non in possesso del requisito indicato.
Ai fini della dimostrazione dell’attività pregressa, non potranno essere valutati eventi svolti e/o organizzati
dal richiedente unitamente ad altri soggetti terzi.
Non potranno essere valutate istanze che non prevedano la presentazione di un programma formativo che abbia una durata pari a quella del periodo per cui viene concessa l’autorizzazione o il rinnovo della stessa.
L’introduzione del criterio previsto alla lettera j) ha il fine di garantire agli iscritti la qualità degli eventi
formativi organizzati, prevedendo la presenza di relatori la cui professionalità è già stata valutata dai Consigli Provinciali degli Ordini. Tale parametro non si applica invece a magistrati, docenti universitari di ruolo, dirigenti o funzionari della P.A..
Linee guida
L‘istanza di autorizzazione, unitamente alla documentazione richiesta per l’evasione della pratica, deve essere presentata esclusivamente mediante l’apposita piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale.
All’istanza dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti dal Regolamento mediante compilazione dei
format presenti sulla piattaforma stessa e firmati digitalmente là dove richiesto. Il Consiglio Nazionale può
ovviamente formulare richieste di integrazione della documentazione, e richiedere, ai fini dell’effettuazione della necessaria istruttoria, ulteriori elementi e notizie utili, anche alla luce del principio del soccorso istruttorio.
Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato tramite PAGO PA. tramite procedura contenuta nella piattaforma telematica.
Linee guida
Pur in assenza di specifica richiesta all’interno dell’istanza, l’autorizzazione potrà essere concessa con
riferimento a tutte le materie, o con limitazione nel caso in cui un ente formatore presenti un’esperienza
formativa specifica per determinate materie o aree di attività.
Il procedimento amministrativo ha avvio previa registrazione sulla piattaforma informatica, ed è scandito
dalle seguenti fasi:
I termini del procedimento amministrativo sono di 60 giorni e possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima
della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine indicato.
L’autorizzazione avrà durata annuale in fase di primo rilascio e biennale per i successivi rinnovi.
Qualora un ente formatore, nel corso della vigenza dell’autorizzazione, voglia organizzare le attività formative anche con una modalità diversa rispetto a quella per cui sia stato autorizzato, dovrà presentare l’istanza per la modalità mancante tramite la piattaforma informatica. L’autorizzazione concessa per la seconda modalità avrà durata pari a quella dell’autorizzazione originaria. Tale facoltà rimane inibita durante il periodo in cui è in corso di istruttoria l’istanza di rinnovo.
Linee guida
La domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale, almeno trenta
giorni prima della scadenza, sempre tramite la piattaforma telematica.
Trascorso tale termine la piattaforma non consentirà il caricamento di eventuali istanze di rinnovo e, di
conseguenza, l’ente formatore dovrà ripresentare istanza di autorizzazione ex novo con le modalità previste
dagli artt. 15 e 16.
In sede di rinnovo, unitamente all’istanza, potrà essere richiesta ulteriore documentazione, o documenti
temporalmente scaduti; gli stessi devono essere firmati digitalmente ove richiesto.
La domanda di rinnovo deve contenere, tra l’altro, la relazione sull’attività formativa svolta nel periodo
di vigenza dell’autorizzazione, nella quale devono essere indicati chiaramente, quali eventi siano stati
organizzati, inserendoli in ordine cronologico. Per ciascun evento deve risultare nel dettaglio:
Potrà, inoltre, essere richiesta copia di attestati rilasciati ai partecipanti in relazione agli eventi organizzati.
Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato tramite PAGO PA. tramite procedura contenuta
nella piattaforma telematica.
Al comma 2 è previsto un sistema di rating per valutare la qualità dell’ente formatore, al cui risultato è
subordinata la concessione del rinnovo dell’autorizzazione. Il raggiungimento di almeno 6/10 deve emergere dalla media dei risultati dei questionari di valutazione di cui all’art. 23, comma 3, relativi a tutti gli eventi organizzati dall’ente formatore nel periodo di vigenza dell’autorizzazione.
Linee guida
Nel caso in cui il Consiglio Nazionale riscontri, con qualsiasi modalità, la violazione delle disposizioni di cui
all’articolo in commento, avvia una specifica istruttoria al termine della quale l’autorizzazione già concessa
verrà revocata.
Il provvedimento di revoca viene comunicato dal Consiglio Nazionale a mezzo PEC.
Linee guida
Tutti i soggetti autorizzati saranno inseriti nell’elenco ufficiale pubblicato sul sito web del Consiglio Nazionale al link www.cnoconsulentidellavoro.it/, o altro link che verrà successivamente comunicato.
Gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro devono, infatti, poter conoscere se un soggetto che organizza
attività formative sia effettivamente autorizzato secondo le norme vigenti.
Tale pubblicazione risponde alle generali regole di trasparenza amministrativa cui il Consiglio Nazionale è
soggetto per effetto del decreto legislativo 97/2016.
Lo stesso è pertanto tenuto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione concernenti “gli atti di carattere
normativo e amministrativo generale” di cui all’art. 12, D. lgs. 33/2013. Ai sensi dell’art. 6, D. lgs. ult. cit.,
inoltre “le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali
(…) assicurandone (…) la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione”.
Linee guida
Coerentemente con quanto previsto al comma 4 dell’articolo 12, la richiesta di accreditamento dei soli eventi
svolti in modalità webinar deve essere rivolta al Consiglio Provinciale nel cui territorio l’evento sarà erogato
e dunque fruito dai relativi iscritti. La piattaforma, di conseguenza, impedirà la fruizione del webinar ai
soggetti iscritti ad Ordini Territoriali diversi dal Consiglio Provinciale che ha accreditato l’evento.
L’ente formatore sarà tenuto all’inserimento del corso, qualunque sia la modalità selezionata in piattaforma
(in presenza o a distanza), compilando tutte le informazioni previste fino al completamento della procedura
informatica. Ad inserimento concluso, prima dell’inoltro, per approvazione, della richiesta di accreditamento
al Consiglio Provinciale di riferimento, è necessario indicare l’ordine delle materie e l’orario di inizio e fine
della singola lezione.
Il Consiglio Provinciale, al ricevimento della richiesta di accreditamento verifica la conformità dell’evento
relativamente alla tipologia, agli argomenti trattati, al titolo e a eventuali limitazioni contenute nella delibera di autorizzazione. Per “singolo evento” si intende un unico momento formativo, in un giorno definito.
Nel caso di eventi formativi organizzati in un arco temporale prolungato (diverse giornate separate), il
pagamento dei diritti di segreteria dovrà avvenire per ogni singola data del percorso formativo stesso.
Nel caso di eventi formativi svolti in giornate consecutive, il pagamento dei suddetti diritti di segreteria sarà
corrisposto solo per la prima giornata.
Gli eventi formativi possono essere organizzati in presenza, a distanza, o in modalità mista.
Per quanto concerne i “percorsi formativi strutturati” l’intera fruizione del corso, dunque, potrà comportare
l’attribuzione massima di 20 crediti formativi. Ai fini della maturazione dei 20 crediti, è necessario partecipare ad almeno il 70% dell’intero percorso formativo.
È prevista anche per i percorsi formativi strutturati la possibilità di frazionare parzialmente l’evento,
unicamente nel caso in cui vi siano singoli argomenti aventi piena autonomia scientifica. In tale ultima
circostanza, i singoli eventi formativi frazionati e disgiunti rispetto al percorso formativo unitario
consentiranno la maturazione autonoma di crediti, sempre nel limite di 20, indipendente dalla fruizione
dell’intero percorso formativo. Sarà pertanto dovuto, per tali singole giornate, il relativo contributo di
segreteria. L’approvazione del percorso formativo e degli eventuali eventi frazionati sarà sottoposta
all’approvazione del Consiglio Provinciale che valuterà la sussistenza, o meno, della relativa autonomia
scientifica. Non è ammessa la frazionabilità dell’intero percorso formativo.
Fermo restando il limite dei 20 crediti formativi complessivi, nel caso di percorso formativo strutturato svolto
a cavallo di due anni, i crediti formativi saranno imputati cronologicamente nell’anno di effettivo svolgimento delle singole lezioni sulla base della percentuale scaturita dalla proporzione tra ore totali previste dal corso e crediti effettivamente riconosciuti, sia nel caso di percorsi formativi strutturati in presenza, a distanza o in forma mista. Se dal calcolo non scaturiscono numeri interi, la piattaforma procederà in modo automatico all’arrotondamento per eccesso o per difetto.
Per i percorsi formativi strutturati validi anche per i Consulenti iscritti al Registro dei Revisori Legali,
l’autonomia scientifica si intende riferita ad ogni singola ora cui dovrà essere attribuito il relativo codice Mef
individuabile nella tabella di raccordo codici, presente in piattaforma, elaborata dal Consiglio Nazionale e
approvata dal Mef.
Per tutti i percorsi formativi strutturati (da intendersi superiori alle 20 ore) sarà dovuto un unico pagamento
dei diritti di segreteria, sia nel caso in cui siano organizzati in giornate consecutive che separate.
Il Consiglio Provinciale competente, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di accreditamento di un
evento presentata dal singolo ente formatore, è tenuto a darne riscontro, con provvedimento motivato.
Il provvedimento motivato è dunque richiesto sia in caso di autorizzazione dell’evento, sia in caso di diniego.
Il Consiglio Provinciale dovrà notificare il predetto provvedimento via posta elettronica certificata (PEC). Il
mancato riscontro entro i termini previsti integra una ipotesi di silenzio assenso.
Il Consiglio Provinciale con delibera consiliare può prevedere il pagamento di un contributo per diritti di
segreteria per ogni evento formativo per cui viene chiesto l’accreditamento.
La delibera con la quale il Consiglio Provinciale fissa i predetti diritti di segreteria, che non possono eccedere
l’importo massimo di € 150,00 per evento, si intende immediatamente esecutiva, fermo restando l’obbligo di
comunicazione al Consiglio Nazionale.
Ove non risulti alcuna previsione, si andrà a presumere che l’importo relativo al singolo corso è pari a zero
euro.
L’importo deliberato deve essere di uguale valore per tutti i soggetti autorizzati, fatta eccezione per Università e Pubbliche Amministrazioni, come specificato all’art. 24
Tutte le richieste dovranno essere effettuate in conformità al Regolamento, integrato con le presenti linee
guida, senza alcuna eccezione.
In caso di diniego al rinnovo di autorizzazione o di scadenza dell’autorizzazione stessa, saranno ritenuti validi, ai fini del riconoscimento dei relativi crediti, solo gli eventi già accreditati dal Consiglio Provinciale entro la data di scadenza dell’autorizzazione dell’ente formatore, anche se la data di svolgimento del corso è
successiva alla scadenza della suddetta autorizzazione.
Gli enti formatori che hanno presentato nei termini istanza di rinnovo di autorizzazione saranno considerati
autorizzati nelle more della definizione del procedimento e, pertanto, potranno presentare richieste di
accreditamento ai Consigli Provinciali attraverso la piattaforma informatica.
Nel caso in cui, in relazione ad un evento già accreditato o in fase di accreditamento da parte del Consiglio
Provinciale, dovesse intervenire una necessità di modifica (es. impossibilità relatore o variazione data/ sede)
il soggetto autorizzato dovrà presentare tramite la piattaforma telematica la richiesta al Consiglio Provinciale il quale valuterà se ricorrano gli estremi per un accoglimento o un rigetto.
Nello specifico, è possibile presentare una richiesta motivata di modifica della data, del luogo, della locandina o del relatore nel termine di due giorni dalla data di inizio dell’evento. In caso di gravi, improvvise ed imprevedibili circostanze (malattia improvvisa, lutto, incidente) l’evento potrà essere annullato fino a due ore prima dell’inizio dell’evento stesso. L’annullamento del corso è consentito, previa comunicazione al cpo,
anche per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, nel caso in cui l’evento sia a pagamento.
Nel caso in cui all’interno di un percorso formativo strutturato si renda necessario annullare una sessione
formativa, l’ente formatore avrà l’onere di riprogrammare la singola sessione annullata, al fine di garantire
la completezza del percorso formativo programmato e proposto agli iscritti.
Solo il Consiglio Provinciale, al verificarsi di situazioni che necessitino una modifica nell’attribuzione dei
crediti formativi agli iscritti, ha la facoltà di gestire i crediti dei Consulenti e di modificarne il numero in
qualsiasi momento tramite la piattaforma telematica.
Linee guida
Sono previste regole di condotta generale per garantire un’effettiva partecipazione agli eventi, sottoposta a controllo e monitoraggio da parte dei soggetti organizzatori, mediante rilevazione delle presenze.
La presenza dei partecipanti deve essere rilevata dall’ente formatore, previa identificazione, esclusivamente mediante le funzioni presenti in piattaforma “Accreditamento online” o “Accreditamento off line” con una delle seguenti modalità:
Nei successivi 30 giorni dalla realizzazione dell’evento, l’ente formatore dovrà effettuare in piattaforma la
“conclusione del corso”.
Fino al momento della convalida definitiva della conclusione del corso, se l’ente formatore rilevasse errori o incongruenze, potrà apportare modifiche alle sole presenze già inserite.
Nel caso in cui un ente formatore dovesse riscontrare un errore materiale relativo all’attestazione delle
presenze dei partecipanti dopo la conclusione del corso, sia in ordine ai nominativi che alla quantificazione dei crediti, producendo idonea documentazione potrà rivolgere istanza di integrazione al Consiglio Provinciale competente, il quale potrà valutare l’eventuale integrazione.
In relazione alla tolleranza temporale concessa all’entrata e all’uscita di un evento formativo, l’impostazione di base della piattaforma informatica è stabilita in 30 minuti complessivi. Tale limite di tolleranza può essere prolungato, esclusivamente ad opera dei Consigli Provinciali, fino ad un massimo di un’ora. La modifica della tolleranza temporale può avvenire ad opera dei Consigli Provinciali anche ad evento già realizzato a partire dal giorno successivo all’evento formativo, accedendo all’apposita area della piattaforma dedicata alla gestione delle presenze.
La piattaforma informatica prevede una funzione di “iscrizione” al corso con la finalità di prenotazione
all’evento. Tale predetta funzionalità è da intendersi esclusivamente come uno strumento di utilità per gli enti formatori il cui utilizzo non è obbligatorio.
Il giorno dell’evento dovranno essere rilevate le presenze di tutti i partecipanti, indipendentemente
dall’avvenuta prenotazione.
La gestione del registro dei praticanti tramite la procedura Albo, consente ai praticanti di prenotarsi agli
eventi formativi, a partire dal settimo giorno precedente alla data dell’evento. La prenotazione agli eventi
potrà avvenire per il tramite della piattaforma informatica e solo qualora siano rimasti posti liberi non
prenotati da Consulenti del Lavoro.
Solamente per i Consigli Provinciali che abbiano correttamente utilizzato l’apposita funzione nell’Albo Unico telematico (indicazione dell’appartenenza del Consulente del Lavoro anche al Registro dei Revisori Legali e numero di iscrizione), sarà possibile gestire la formazione specifica valida ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo formativo dei Revisori legali attraverso la piattaforma informatica.
Per i corsi che prevedano la trattazione di tematiche valide anche ai fini della formazione specifica per i
revisori legali, si dovrà inserire in relazione a ciascuna fascia oraria (obbligatoriamente 1 ora) il codice e il
sottocodice delle materie trattate, corrispondenti a quelli dell’allegato 1 del Protocollo di Intesa sottoscritto dal Consiglio Nazionale con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato avente ad oggetto il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti nell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con quella dei Revisori legali. Per i Consigli Provinciali che abbiano correttamente utilizzato la predetta funzione sarà considerato assolto l’adempimento relativo all’invio dei dati concernenti la formazione dei Consulenti del Lavoro iscritti anche al Registro dei Revisori legali.
Al termine dell’evento formativo organizzato dai soggetti individuati all’art. 14, co.1, lett. e), per i soli eventi
organizzati in modalità webinar, non inseriti in percorsi formativi strutturati, il Consulente è tenuto a
rispondere, entro dieci giorni, ad uno specifico questionario ai fini della definitiva attribuzione dei crediti
formativi.
Il questionario verrà somministrato mediante l’invio di un link a tutti i partecipanti al termine del corso e sarà composto da cinque domande di carattere qualitativo, elaborate dal Consiglio Nazionale, inerenti la corretta erogazione dell’evento, e cinque domande di carattere scientifico vertenti sugli argomenti oggetto dell’evento formativo, selezionati in maniera randomica ed automatica tra le 30 domande proposte dall’ente formatore in fase di creazione del corso (in modalità webinar) in piattaforma.
Il questionario scientifico si intende superato qualora il Consulente risponda correttamente a quattro
domande su cinque; in caso di mancato superamento al primo tentativo, il professionista avrà la possibilità
di ripetere il test un’ultima volta.
La piattaforma implementata dal Consiglio Nazionale, con l’ausilio tecnico della Fondazione Studi, garantirà
l’immediato riscontro dell’esito del suddetto questionario al Consulente che ha partecipato al webinar.
Il Consiglio Nazionale potrà controllare a campione la qualità scientifica dei test erogati e il Consulente del
Lavoro potrà segnalare eventuali irregolarità o inesattezze nella somministrazione del test al Consiglio
Provinciale che ha accreditato l’evento.
Linee guida
Per quanto riguarda Università e Pubbliche Amministrazioni, qualora intendano presentare istanza di
accreditamento al Consiglio Provinciale competente per territorio per il singolo evento, dovranno
previamente registrarsi sulla piattaforma informatica.
L’articolo in commento, per favorire la fruizione degli eventi formativi organizzati dai soggetti autorizzati di
diritto, da parte degli iscritti, prevede tre diverse modalità di gestione.
L’abilitazione all’utilizzo della piattaforma informatica rilasciata agli enti autorizzati di diritto è considerata
priva di scadenza, così come avviene per i Consigli Provinciali.
Il Consiglio dell’ordine competente valuta la richiesta di cui al comma 4 in relazione ai contenuti dell’evento
formativo.
In nessun caso altri ordini professionali, sia nazionali che territoriali, possono organizzare in autonomia
eventi accreditabili ai fini del presente Regolamento.
Linee guida
Il Consulente del Lavoro previa necessaria registrazione, accedendo alla propria area riservata della
piattaforma telematica, può in qualsiasi momento verificare la propria posizione e prenotare la partecipazione agli eventi formativi.
Il Consulente del Lavoro che non sia riuscito a conseguire tutti i crediti formativi richiesti (v. art. 7, comma
3, del Regolamento) potrà presentare richiesta, entro il 28 febbraio successivo alla fine del biennio formativo,
tramite la piattaforma telematica, per avvalersi della facoltà di recuperare, entro i primi 6 mesi del biennio
successivo, il debito formativo fino a 12 crediti.
Fermo restando l’obbligo previsto al comma 2, è facoltà del Consulente del Lavoro inserire progressivamente
nel corso del biennio formativo, nella propria area riservata, le attestazioni dei crediti maturati in relazione
alle attività di cui all’articolo 9 e ai corsi fruiti in modalità e-learning.
Linee guida
Per eventi che comportano una impossibilità temporanea ed assoluta all’adempimento, per il Consiglio
provinciale effettuerà la valutazione tenendo conto della “durata” dell’impedimento, si intende a titolo
esemplificativo il ricovero in ospedale, che dà luogo a una durata temporale dell’impedimento.
Per eventi che invece determinano la riduzione, temporanea o definitiva, della capacità di adempiere all’
obbligo formativo, per cui il Consiglio provinciale effettuerà la valutazione tenendo conto dell’ “entità”
dell’impedimento, si intende a titolo esemplificativo il riconoscimento della percentuale di invalidità, che dà
luogo non a un impedimento legato a un periodo, ma alla riduzione della possibilità di assolvere all’obbligo
formativo, per un arco temporale indefinito.
In ogni caso il Consiglio provinciale dovrà valutare il contemporaneo verificarsi di più condizioni previste
dai commi 1: a titolo esemplificativo, al riproporzionamento per raggiungimento dei 70 anni di età potrebbe
essere aggiunto un ulteriore riproporzionamento in caso di ricovero ospedaliero.
Il riproporzionamento vagliato e concesso dal Consiglio Provinciale per il compimento del settantesimo anno di età verrà automaticamente riproposto dalla piattaforma informatica per gli iscritti che abbiano presentato tale richiesta per il biennio precedente, ciò sempre che risulti correttamente flaggata la fattispecie.
Per agevolare l’espletamento del residuo obbligo formativo il Consiglio Provinciale potrà valutare se
autorizzare il Consulente del Lavoro, su richiesta dello stesso, a conseguire i crediti formativi in modalità a
distanza in una percentuale superiore a quella prevista in via generale (40% ai sensi dell’art. 7, comma 7
Regolamento).
A tutela della genitorialità, inoltre, al Consulente del Lavoro con figli minori di un anno è riconosciuta la
possibilità di un aumento della formazione a distanza pari al 60% dell’obbligo biennale.
Linee guida
L’aggiornamento continuo è uno specifico e fondamentale dovere, la cui omissione totale o parziale, porterà alla comminazione di sanzioni disciplinari.
Linee guida
Le linee guida, come sopra precisato, costituiscono atto di indirizzo adottato dal Consiglio nazionale in base al presente articolo.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si riserva, in ogni momento, di integrare o
modificare le linee guida, ove la prassi applicativa dovesse far emergere ulteriori aspetti di riflessione o
necessità di precisazioni.