Il presente documento costituisce atto di indirizzo redatto ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento per la formazione continua dei Consulenti del Lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2017, previa intesa con il Ministero della Giustizia avvenuta in data 26 ottobre 2017. Le linee guida mirano a facilitare la corretta applicazione della normativa in materia di formazione continua, e sono concepite come una misura di accompagnamento volta a chiarire eventuali dubbi interpretativi, a beneficio degli iscritti, dei Consigli dell’Ordine e dei soggetti che erogano attività formative. Sono pertanto redatte quali note di commento e/o spiegazione in calce a ciascun articolo del Regolamento. Il Regolamento si compone di 27 articoli, suddivisi in Capi: il primo (artt. 1 – 5) individua le Disposizioni Generali; il secondo (artt. 6 – 10) è dedicato alla tematica dei crediti formativi e alla loro attribuzione; il terzo (artt. 11 – 17) contiene le disposizioni per i soggetti abilitati; il quarto contiene le disposizioni per lo svolgimento degli eventi formativi (artt. 18 – 19); il quinto (artt. 20 – 22) individua gli adempimenti e le facoltà degli iscritti e dei Consigli provinciali; il sesto (art. 23) le sanzioni; il settimo ed ultimo Capo (artt. 24 – 27) contiene altre disposizioni. Fatti salvi gli aspetti di natura legale, quali comunicazioni e notifiche, tutti gli adempimenti relativi alla formazione continua di cui al predetto Regolamento (per Consiglio Nazionale, Consigli provinciali, Pubbliche Amministrazioni, Enti formatori, Consulenti del Lavoro) saranno veicolati esclusivamente tramite la piattaforma informatica gestita dalla Fondazione Studi.
Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e reca le disposizioni che disciplinano gli obblighi e le modalità di svolgimento della formazione di tutti gli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nonché i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento.
Si tratta di una previsione di carattere generale, che richiama la fonte statale che autorizza l’adozione del regolamento del Consiglio nazionale. Si ricorda che il d.P.R. 137/2012 è a sua volta autorizzato dall’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148, e ss. mod., che, per quanto qui di interesse, dispone: “Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: (…) b) previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione; (…)”
Gli interessi pubblici ai quali è informato il sistema della formazione continua obbligatoria sono precisati dall’art. 7, d.P.R. cit., che al primo comma dispone: “Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare”.
Per formazione continua si intende, ai sensi del presente regolamento, ogni attività volta al conseguimento ed al consolidamento di competenze generali e specifiche di carattere teorico pratico nelle aree scientifiche, tecniche e culturali relative alla professione di Consulente del Lavoro.
Rientrano nella definizione di formazione continua tutte le attività finalizzate all’acquisizione e all’aggiornamento delle competenze generali e specifiche relative alla professione di Consulente del Lavoro disciplinate dal Regolamento.
La formazione continua costituisce un obbligo giuridico previsto dalla legge e dal codice deontologico. Tale predetto obbligo è in capo a tutti gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro ivi compresi coloro che non esercitino la professione o, anche, siano stati oggetto di provvedimento di sospensione ex art. 29 legge 11 gennaio 1979, n. 12. Pertanto, ove il professionista non ottemperi al previsto obbligo di formazione continua, sarà deferito al competente Consiglio di disciplina territoriale.
Il programma formativo, nel quale si articola la formazione continua, deve avere ad oggetto le materie e le attività inerenti alla professione di Consulente del Lavoro, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento e nel successivo articolo 8, comma 4.
Nell’allegato 1 al Regolamento sono indicate le materie e le attività nelle quali potrà estrinsecarsi la formazione continua del Consulente del Lavoro che risultano suddivise in sei macro aree (lettere A – F) all’interno delle quali si hanno ulteriori ripartizioni per singolo argomento. Ulteriori specifiche attività formative sono, inoltre, elencate all’articolo 8, comma 4 (v. infra)
Il periodo di riferimento dell’adempimento formativo è il biennio e l’anno formativo coincide con l’anno civile. In sede di prima applicazione, il primo biennio è quello che comincia il primo gennaio 2019.
Il credito formativo (CF) costituisce l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua. 2. L’unità del valore del credito formativo è l’ora. 3. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. 4. Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’Albo ed i crediti di cui al comma 3 sono conseguentemente riproporzionati. 5. Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi, di cui almeno 3 crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. 6. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo. 7. Il 40% dei crediti può essere conseguito con l’utilizzo della tecnologia e-learning. Su richiesta motivata dell’iscritto, o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore 8. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti del biennio di riferimento i crediti maturati nel biennio precedente.
La regola generale per l’attribuzione dei crediti formativi è “1 ora = 1 credito”. Il successivo art. 8 reca tuttavia delle deroghe alla regola generale, e premia opportunamente talune attività, come ad esempio le ore di docenza ciascuna delle quali vale 2 crediti. I crediti formativi minimi da conseguire per ciascun anno solare sono 16, di cui almeno 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. Tuttavia, il Consulente del Lavoro, per ogni biennio, potrà usufruire di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, sia ordinari che nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. Per i nuovi iscritti il Consiglio Provinciale dovrà procedere al riproporzionamento (per ventiquattresimi) dei crediti formativi sulla piattaforma informatica. La presenza di un nuovo iscritto sarà segnalata da un alert. L’obbligo di formazione continua può essere assolto mediante la frequenza di corsi frontali o erogati in modalità e-learning. Il Consulente del Lavoro può ricorrere alla modalità e-learning per il conseguimento del 40% dei crediti formativi biennali. È data facoltà ai Consigli Provinciali di autorizzare una percentuale superiore al predetto 40% su richiesta motivata dell’iscritto, o per motivi di carattere generale. Non rientrano nella tipologia e-learning altre modalità di formazione a distanza come meglio specificato nel successivo articolo 9. Nella percentuale del 40%, invece, sono inclusi anche i corsi formativi svolti in modalità webinar. Con questa ultima modalità, acronimo di “web seminar” si intende un seminario interattivo che si svolge in modalità virtuale.
Il Consulente del Lavoro ha piena libertà di scegliere le attività formative di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 del Regolamento, aventi ad oggetto le materie di cui all’allegato 1, presenti sulla piattaforma telematica. Il comma 2 elenca le tipologie di attività che rientrano nella regola generale per la quale ad ogni ora di lezione corrisponde 1 credito formativo. Il comma 3 elenca una serie di fattispecie che, in virtù di variabili di tipo qualitativo, comportano una attribuzione di crediti diversa rispetto alla regola generale. Il successivo articolo 8 prevede, in relazione alle singole fattispecie, la relativa attribuzione di crediti. Con riferimento all’ipotesi di cui al comma 4, si precisa che il Consiglio Provinciale in quanto titolare esclusivo dell’evento dovrà curare anche tutti gli aspetti organizzativi, quali gestione delle presenze, registrazione dei partecipanti, monitoraggio e controllo dell’evento nonché successivo rilascio dei crediti formativi.
Il conseguimento di crediti formativi si ottiene con la partecipazione agli eventi formativi organizzati esclusivamente dai soggetti indicati al successivo articolo 11.
In via generale, non è prevista la frazionabilità dell’evento stesso. È comunque riconosciuta al Consiglio Provinciale la facoltà di prevedere un’eventuale frazionabilità dell’evento, in relazione agli argomenti trattati. Anche gli eventi organizzati dagli enti formatori autorizzati, su proposta di questi ultimi inoltrata per il tramite della piattaforma informatica, potranno prevedere un’eventuale frazionabilità. Il comma 4 detta un elenco di fattispecie, diverse dalla partecipazione agli eventi formativi, la cui esecuzione e/o partecipazione attribuisce un numero di crediti formativi differente rispetto alla regola generale, con il limite massimo di 30 crediti nel biennio di riferimento. Di seguito, con riferimento alla tabella sopra riportata, si evidenziano le seguenti specifiche: – lettera f) – alla partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro viene assimilata l’attività di insegnamento che il professionista affidatario (cd. “dominus” o “dante pratica”) svolge nei confronti del proprio tirocinante. Per tale attività è riconosciuta l’attribuzione di un massimo di 10 crediti per biennio, prescindendo dal numero dei tirocinanti. I 10 crediti formativi sono riconosciuti a condizione che il periodo di tirocinio professionale venga portato a termine e gli stessi sono computati nel biennio formativo in cui si conclude il suddetto periodo di tirocinio. Il dominus o Consulente del Lavoro dante pratica sarà chiamato a compilare specifica dichiarazione contenente il nominativo del praticante e la data di conclusione del tirocinio. – lettera l) – l’attribuzione dei crediti è altresì riconosciuta ai componenti dei Consigli di Disciplina territoriali e nazionali. Con riferimento alla partecipazione ai Consigli di Disciplina si riconosce la maturazione di crediti formativi in relazione a quelli di natura deontologica/ordinamentale, nel limite dei 6 crediti formativi, da conseguire nella misura di 3 crediti per anno.
I crediti formativi si possono conseguire partecipando ad eventi svolti in modalità di videoconferenza. Il Consiglio Provinciale vigila sui contenuti scientifici e sull’effettiva partecipazione dell’iscritto all’attività formativa, secondo le indicazioni e gli eventuali limiti stabiliti dal Consiglio Nazionale.
È prevista la possibilità di conseguire crediti formativi partecipando ad eventi svolti in modalità di videoconferenza. A titolo esemplificativo rientrano in tale fattispecie i videoforum organizzati dalla Fondazione Studi e le videoconferenze realizzate dalla stessa in favore dei Consigli Provinciali. In tali ipotesi l’evento è assimilabile a quelli svolti in modalità frontale e, di conseguenza, dovranno essere curati nel medesimo modo gli adempimenti relativi alla registrazione dei partecipanti e alla gestione delle presenze. Il Consiglio Provinciale è chiamato a vigilare sull’effettiva partecipazione degli iscritti alla singola attività formativa e sui contenuti scientifici dell’evento stesso. Il Consiglio Nazionale si riserva di stabilire ulteriori indicazioni o limiti per tale modalità.
I crediti formativi si possono conseguire con la partecipazione ad eventi organizzati in modalità e-learning, di cui all’articolo 7, comma 2, attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica conforme alle linee guida attuative stabilite con delibera del Consiglio Nazionale.
I crediti formativi possono essere conseguiti attraverso la partecipazione ad eventi organizzati in modalità e-learning nei limiti del 40% del totale previsto nel biennio. Tale modalità è consentita solo ove la piattaforma informatica utilizzata sia conforme alle linee guida di cui all’allegato 1 delle presenti linee guida, stabilite dal Consiglio Nazionale con propria delibera.
Gli eventi formativi di cui all’articolo 7, comma 2, sono organizzati e svolti: a) dai Consigli Provinciali, anche in cooperazione con altri soggetti ancorché non autorizzati dal Consiglio Nazionale o con altri Ordini professionali ed Istituzioni. In tali ipotesi detti soggetti, Ordini od Istituzioni dovranno operare sotto la vigilanza e la responsabilità del Consiglio Provinciale medesimo; b) dal Consiglio Nazionale o dalle sue Fondazioni; c) dall’ENPACL o dalle sue Fondazioni, nelle materie di loro pertinenza; d) da Università e Pubbliche Amministrazioni, con le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento; e) da Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti, autorizzati dal Consiglio Nazionale, come disposto dall’articolo 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento.
Sono elencati i soggetti abilitati ad organizzare eventi formativi validi ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro.
Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione ad organizzare l’attività formativa devono:
Sono previsti una serie di adempimenti e di documentazione da produrre a carico delle Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione da parte del Consiglio Nazionale per organizzare attività formative valide ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro. In particolare, il soggetto richiedente deve aver maturato adeguata esperienza nell’ambito della formazione professionale nelle materie di cui all’allegato 1 per almeno due anni prima della presentazione dell’istanza e con propria organizzazione e mezzi. Non potranno essere valutati eventi svolti e/o organizzati dal richiedente unitamente ad altri soggetti terzi.
Le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti, di cui all’articolo 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, devono presentare al Consiglio Nazionale dell’Ordine domanda di autorizzazione contenente
L‘istanza di autorizzazione, unitamente alla documentazione richiesta per l’evasione della pratica, deve essere presentata esclusivamente mediante l’apposita piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale. All’istanza dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti dal Regolamento mediante compilazione dei format presenti sulla piattaforma stessa e firmati digitalmente là dove richiesto. Il Consiglio nazionale può ovviamente formulare richieste di integrazione della documentazione, e richiedere, ai fini dell’effettuazione della necessaria istruttoria, ulteriori elementi e notizie utili, anche alla luce del principio del soccorso istruttorio. Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario.
L’autorizzazione potrà essere concessa con riferimento a tutte le materie, o con limitazione nel caso in cui un ente formatore presenti un’esperienza formativa specifica per determinate materie o aree di attività. Il procedimento amministrativo ha avvio previa registrazione sulla piattaforma informatica, ed è scandito dalle seguenti fasi:
Ove una domanda sia carente di uno o più requisiti, il Consiglio Nazionale trasmetterà richiesta di integrazione e/o comunicazione di preavviso di rigetto al soggetto richiedente.
L’autorizzazione avrà durata annuale in fase di primo rilascio e biennale per i successivi rinnovi. Ove la domanda di autorizzazione sia rigettata, il soggetto richiedente non potrà presentare una nuova istanza prima che sia trascorso un anno dal ricevimento della comunicazione di rigetto. Ottenuta l’autorizzazione, le Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti, nell’organizzazione degli eventi devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
La domanda di rinnovo dell’autorizzazione dovrà essere trasmessa, almeno trenta giorni prima della scadenza, al Consiglio Nazionale e dovrà contenere:
La domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale, almeno trenta giorni prima della scadenza, sempre tramite la piattaforma telematica. Eventuali domande trasmesse successivamente rispetto a tale termine non verranno esaminate e l’ente formatore, di conseguenza, dovrà ripresentare istanza di autorizzazione ex novo. In sede di rinnovo, unitamente all’istanza, potrà essere richiesta ulteriore documentazione, o documenti temporalmente scaduti, gli stessi devono essere firmati digitalmente ove richiesto. La domanda di rinnovo deve contenere, tra l’altro, la relazione sull’attività formativa svolta nel periodo di vigenza dell’autorizzazione, nella quale devono essere indicati chiaramente, quali eventi siano stati organizzati, inserendoli in ordine cronologico. Per ciascun evento deve risultare nel dettaglio: – data / luogo / Consiglio Provinciale che ha accreditato l’evento / materie e argomenti trattati / nominativi dei relatori intervenuti / numero di partecipanti totali / numero di Consulenti del Lavoro intervenuti / numero crediti formativi rilasciati.
L’autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente articolo 14 è revocata, acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante, qualora il Consiglio Nazionale rilevi il venir meno di uno dei requisiti necessari al suo rilascio indicati all’articolo 12. 2. L’autorizzazione è altresì revocata, nei casi di inadempimenti, anche parziali, relativi alla corretta erogazione della formazione o alla rilevazione delle presenze di cui alla lettera d), dell’articolo 12. Tali inadempimenti sono accertati anche attraverso le comunicazioni di cui ai commi 7 e 8 dell’articolo 18.
Nel caso in cui il Consiglio Nazionale riscontri il venir meno di uno dei requisiti necessari al rilascio dell’autorizzazione, o in caso di inadempimenti relativi alla corretta erogazione della formazione o, ancora, alla rilevazione delle presenze posti in essere dal soggetto autorizzato, l’autorizzazione già concessa verrà revocata. Il provvedimento di revoca viene comunicato dal Consiglio Nazionale a mezzo PEC.
Nel sito ufficiale del Consiglio Nazionale, www.consulentidellavoro.gov.it, è pubblicato l’elenco aggiornato delle Associazioni di iscritti agli Albi e degli altri soggetti autorizzati all’organizzazione dell’attività di formazione continua. 2. Nell’elenco di cui al comma 1 sono indicati: la denominazione o ragione sociale del soggetto autorizzato, il numero dell’autorizzazione e la data di rilascio, il periodo di validità ed eventuali limitazioni per materie o modalità di svolgimento.
Tutti i soggetti autorizzati saranno inseriti nell’elenco ufficiale pubblicato sul sito web del Consiglio Nazionale al link www.consulentidellavoro.gov.it, o altro link che verrà successivamente comunicato. Gli iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro devono, infatti, poter conoscere se un soggetto che organizza attività formative sia effettivamente autorizzato secondo le norme vigenti. Tale pubblicazione risponde alle generali regole di trasparenza amministrativa cui il Consiglio Nazionale è soggetto per effetto del decreto legislativo 97/2016. Lo stesso è pertanto tenuto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione concernenti “gli atti di carattere normativo e amministrativo generale” di cui all’art. 12, D. lgs. 33/2013. Ai sensi dell’art. 6, D. lgs. ult. cit., inoltre “le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali (…) assicurandone (…) la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione”.
Tutti gli adempimenti contenuti nell’art. 18 del Regolamento vengono eseguiti con l’utilizzo della piattaforma telematica del Consiglio Nazionale, gestita dalla Fondazione Studi, salvo quando sia espressamente richiesto l’utilizzo della PEC o altri mezzi di notifica legale. Il soggetto già autorizzato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro dovrà successivamente presentare al Consiglio Provinciale competente per territorio una specifica richiesta di accreditamento per ogni evento formativo organizzato, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento. Per quanto riguarda Università e Pubbliche Amministrazioni, è necessaria la previa registrazione sulla piattaforma informatica. La predetta richiesta, inoltrata per il tramite della piattaforma informatica, deve contenere, oltre a quanto già previsto al comma 4, l’eventuale proposta di frazionamento dell’evento. Per “singolo evento” si intende un unico momento formativo, in giorno e luogo definito. Nel caso di percorso formativo strutturato in un arco temporale prolungato (diverse giornate separate), il pagamento dei diritti di segreteria dovrà avvenire per ogni singola data del percorso formativo stesso.
Nel caso di eventi formativi svolti in giornate consecutive, il pagamento dei suddetti diritti di segreteria sarà corrisposto solo per la prima giornata. Il Consiglio Provinciale competente, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di accreditamento di un evento presentata dal singolo ente formatore, è tenuto a darne riscontro, con provvedimento motivato. Il provvedimento motivato è dunque richiesto sia in caso di autorizzazione dell’evento, sia in caso di diniego. Il Consiglio Provinciale dovrà notificare il predetto provvedimento via posta elettronica certificata (PEC). Il mancato riscontro entro i termini previsti integra una ipotesi di silenzio assenso. Il Consiglio Provinciale può prevedere il pagamento di un contributo per diritti di segreteria per ogni evento formativo per cui viene chiesto l’accreditamento. La delibera con la quale il Consiglio Provinciale fissa i predetti diritti di segreteria, che non possono eccedere l’importo massimo di € 150,00 per evento, si intende immediatamente esecutiva, fermo restando l’obbligo di comunicazione al Consiglio Nazionale. Ove non risulti alcuna previsione, si andrà a presumere che l’importo relativo al singolo corso è pari a zero euro. L’importo deliberato deve essere di uguale valore per tutti i soggetti autorizzati, fatta eccezione per Università e Pubbliche Amministrazioni, come specificate al numero 4 del precedente articolo 11, che sono esonerate. Le richieste di accreditamento pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, anche per eventi il cui svolgimento è previsto successivamente, saranno ritenute valide ove effettuate in conformità al previgente Regolamento. A partire dal 1⁰ gennaio 2019, tutte le richieste dovranno essere effettuate in conformità al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017, senza alcuna eccezione. Il Consiglio Provinciale dell’Ordine è chiamato a farsi “parte attiva” nella vigilanza sugli eventi formativi svolti dai soggetti autorizzati nel territorio di sua competenza. Ove si riscontrino difformità totali o parziali dell’evento svolto rispetto all’accreditamento ricevuto, l’evento non sarà ritenuto valido ai fini della formazione continua e al Consulente del Lavoro non saranno riconosciuti i relativi crediti formativi. Qualora, poi, il Consiglio Provinciale competente per territorio rilevi fatti commessi dal soggetto autorizzato che possano comportare il parziale o il totale inadempimento della corretta erogazione della formazione, dovrà segnalarlo tempestivamente al Consiglio Nazionale tramite PEC. Le predette comunicazioni effettuate dal Consiglio Provinciale andranno a costituire elementi di valutazione in sede di rinnovo o di revoca dell’autorizzazione.
Sono previste regole di condotta generale per garantire un’effettiva partecipazione agli eventi, sottoposta a controllo e monitoraggio da parte dei soggetti organizzatori, mediante rilevazione informatica o cartacea delle presenze. La presenza dei partecipanti deve essere rilevata tramite l’utilizzo della piattaforma telematica mediante l’utilizzo del DUI ovvero tramite caricamento in piattaforma della presenza previa identificazione del partecipante. Nell’ipotesi di rilevazione cartacea, le firme dei partecipanti devono essere apposte o rilevate con l’annotazione dell’orario di entrata e di uscita. Sarà a cura dell’ente formatore il successivo caricamento in piattaforma dei dati dei partecipanti. L’ente formatore, fino al momento della convalida definitiva della conclusione del corso, potrà apportare modifiche alle presenze già inserite, ove rilevasse eventuale errori o incongruenze. Entro il termine massimo di 30 giorni dall’evento il soggetto autorizzato, per il tramite della piattaforma informatica, trasmetterà al Consiglio provinciale l’elenco nominativo dei partecipanti con l’indicazione dei crediti attribuiti a ciascun Consulente del Lavoro. Invierà, inoltre, a questi ultimi attestazione di partecipazione.
Il Consulente del Lavoro previa necessaria registrazione, accedendo alla propria area riservata della piattaforma telematica, può in qualsiasi momento verificare la propria posizione e prenotare la partecipazione agli eventi formativi. Con le medesime modalità, lo stesso, è tenuto ad accertarsi, alla fine del biennio formativo, di aver regolarmente adempiuto all’obbligo formativo. Solo nel caso in cui il professionista non sia riuscito a conseguire tutti i crediti formativi richiesti (v. art. 6, comma 3, del Regolamento) dovrà presentare, entro il 28 febbraio successivo alla fine del biennio formativo, tramite la piattaforma telematica, una dichiarazione al Consiglio Provinciale di appartenenza, se del caso, indicando di avvalersi della facoltà di beneficiare di un debito formativo fino a 9 crediti, da recuperare nei primi 6 mesi del biennio successivo. È facoltà del Consulente del Lavoro inserire progressivamente nel corso del biennio formativo, nella propria area riservata, le attestazioni dei crediti maturati in relazione alle attività di cui all’articolo 8. A tal proposito, al fine di favorire l’attività di monitoraggio dei Consigli Provinciali, i Consulenti del Lavoro sono chiamati ad inserire tempestivamente le predette attestazioni. Vi sono poi delle precise cadenze temporali stabilite per gli adempimenti che devono essere curati dai Consigli Provinciali, dal comma 2 al comma 5.
Il Consulente del Lavoro può presentare, al Consiglio Provinciale di appartenenza, apposita richiesta di riproporzionamento dei crediti formativi da conseguire, documentandola adeguatamente ove sussista una delle fattispecie elencate nel comma 1. Il Consiglio Provinciale sarà chiamato a pronunciarsi sul riproporzionamento tenendo conto delle motivazioni indicate dall’iscritto e della documentazione dallo stesso prodotta. In nessun caso il riproporzionamento potrà divenire esonero dall’obbligo di formazione continua, in quanto non contemplato dalle vigenti disposizioni. Nel caso di utilizzo dei congedi di paternità il Consulente del Lavoro dovrà produrre idonea documentazione che comprovi l’impossibilità della madre, anche non Consulente del Lavoro, ad adempiere alle incombenze familiari.
L’istanza di riproporzionamento deve essere trasmessa dal Consulente del Lavoro al proprio Consiglio Provinciale entro un termine utile per consentire allo stesso Consiglio di effettuare le opportune valutazioni e, all’istante, il conseguimento dei crediti riproporzionati nel biennio formativo di riferimento.
Ai sensi dell’articolo 26 della legge 12 gennaio 1979, n. 12 e dell’ultimo periodo dell’articolo 7, comma 1, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, la violazione dell’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce illecito disciplinare.
La violazione dell’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale costituisce un illecito disciplinare ai sensi dell’art. 26 della legge 12/1979 e dell’ultimo periodo dell’art. 7, comma 1, del d.P.R. 137/ 2012. L’aggiornamento continuo è, infatti, uno specifico e fondamentale dovere, la cui omissione, totale o parziale, porterà alla comminazione di sanzioni disciplinari.
Il Consiglio Nazionale, per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello europeo ed internazionale, al fine di ampliare l’offerta formativa e il reciproco riconoscimento dei crediti conseguiti all’estero.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro promuove e amplia il più possibile l’offerta formativa rivolta agli Iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro. Tale attività di promozione viene svolta anche attraverso la stipula di Convenzioni e Protocolli d’Intesa a livello europeo ed internazionale. Per quanto riguarda le Convenzioni e Protocolli d’Intesa a livello nazionale, si ribadisce che il riconoscimento dei crediti formativi o dell’equipollenza della formazione svolta presso altri soggetti (quali, in via esemplificativa e non esaustiva, Ministeri) è riconosciuta valida nei limiti e nelle modalità dei contenuti dei singoli Protocolli d’Intesa stipulati esclusivamente dal Consiglio Nazionale, ivi compresi quelli già vigenti al momento dell’entrata in vigore del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 22 del 22 dicembre 2017 e delle presenti linee guida.
Il Consiglio Nazionale, in relazione al presente regolamento, emana atti di indirizzo ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione continua.
Le linee guida, come sopra precisato, costituiscono atto di indirizzo adottato dal Consiglio nazionale in base al presente articolo. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro si riserva, in ogni momento, di integrare o modificare le linee guida, ove la prassi applicativa dovesse far emergere ulteriori aspetti di riflessione o necessità di precisazioni.
Gli eventi formativi, già programmati e comunicati ai Consigli Provinciali prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono utili ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. 2. Ai fini della durata dell’autorizzazione cui all’art. 14, comma 3, e fermo restando quanto disposto dall’art. 16, a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, le Associazioni di iscritti agli albi e gli altri soggetti di cui all’art. 7, comma 2, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 che presentino istanza di rinnovo, potranno essere autorizzate per un biennio.
Come precisato sub articolo 18, le richieste di accreditamento formulate prima dell’entrata in vigore del Regolamento, anche per eventi il cui svolgimento è previsto successivamente, saranno ritenute valide, anche se effettuate in conformità al previgente Regolamento. I soggetti, previamente autorizzati, che presentino istanza di rinnovo al Consiglio Nazionale conservano l’anzianità di iscrizione già acquisita.
Il presente regolamento verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, all’indirizzo: www.consulentidellavoro.gov.it, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il regolamento verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, all’indirizzo: www.consulentidellavoro.gov.it, o altro link che sarà successivamente comunicato. In sede di prima applicazione del Regolamento, il primo biennio formativo di cui all’art. 5 è quello che decorre dal 1⁰ gennaio 2019.
A.1 Ordinamento professionale
A.1.01 La professione di Consulente del Lavoro
A.1.02 Il Consiglio Nazionale
A.1.03 I Consigli Provinciali dell’Ordine
A.1.04 I Consigli di Disciplina
A.1.05 Accesso all’esercizio della professione
A.1.06 La regolamentazione del praticantato
A.1.07 Le società tra professionisti
A.1.08 Le norme a tutela della professione
A.1.09 La responsabilità disciplinare del Consulente del Lavoro
A.2 Codice deontologico
A.2.01 Norme deontologiche, valenza giuridica dei codici deontologici
A.2.02 Doveri generali
A.2.03 Rapporti esterni con colleghi, praticanti, clienti enti ed istituzioni ed altri soggetti
A.2.04 Rapporti interni con collaboratori, praticanti e dipendenti
A.2.05 Esercizio della professione A.2.06 Potestà disciplinare
A.3 Compensi
A.3.01 Il Mandato professionale
A.3.02 Compensi delle prestazioni professionali
A.3.03 Onorari per i Consulenti Tecnici del Giudice
A.3.04 Compensi dei sindaci e dei revisori legali
A.4 L’ENPACL
A.4.01 Ordinamento dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Consulenti del Lavoro
A.4.02 Condizioni per l’iscrizione e status dell’associato
A.4.03 La contribuzione soggettiva ed integrativa
A.4.04 Le prestazioni previdenziali della Cassa
A.4.05 Le prestazioni di assistenza e di solidarietà della Cassa
A.5 La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro
A.5.01 La produzione scientifica e la formazione della categoria
A.5.02 La comunicazione di categoria
A.5.03 L’asseverazione di regolarità dei rapporti di lavoro
A.5.04 L’organizzazione dei grandi eventi
A.6 La Fondazione Consulenti per il Lavoro
A.6.01 Le attribuzioni della Fondazione Consulenti per il lavoro
A.6.02 Il ruolo del delegato
A.6.03 La formazione finanziata
A.6.04 Le politiche attive per il lavoro
A.7 La Fondazione Universo Lavoro
A.7.01 Ruolo e Funzioni della Fondazione Universo Lavoro
A.7.02 Gli strumenti organizzativi a sostegno della categoria
B.1 Il sistema informatico
B.1.01 I sistemi informativi per la gestione dello studio
B.1.02 Essere online e muoversi online
B.1.03 La gestione e la trasmissione di atti e documenti
B.1.04 La tutela della Privacy e il trattamento dei dati negli studi professionali
B.2 L’organizzazione dello studio professionale
B.2.01 Le risorse umane
B.2.02 Le deleghe ai collaboratori
B.2.03 L’assetto organizzativo dello studio professionale
B.2.04 Il posizionamento dello studio nel mercato del lavoro
B.2.05 La formazione continua
B.3 Gestione, Marketing e comunicazione dello studio professionale
B.3.01 Il controllo di gestione per migliorare attività e risultati dello studio professionale
B.3.02 La pianificazione strategica dello studio
B.3.03 Il Marketing dello studio professionale
B.3.04 Il professionista e l’intangibilità della prestazione professionale
B.3.05 L’immagine, leva strategica dello studio professionale
B.4 Normativa antiriciclaggio
B.4.01 Principi generali: i reati di riciclaggio, reimpiego e auto-riciclaggio
B.4.02 Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti ed il sistema sanzionatorio
B.4.03 Le procedure antiriciclaggio negli studi professionali
C.1 Diritto del lavoro
C.1.01 Le fonti del diritto del lavoro e della previdenza sociale
C.1.02 Il diritto del lavoro
C.1.03 La legislazione sociale
C.1.04 La previdenza sociale
C.1.05 Il modello dell’assicurazione sociale e le assicurazioni obbligatorie
C.1.06 La prassi amministrativa
C.1.07 Il lavoro subordinato
C.1.08 Il lavoro autonomo
C.1.09 La para-subordinazione
C.1.10 Le collaborazioni coordinate e continuative
C.1.11 Il lavoro associato
C.1.12 Il lavoro accessorio
C.1.13 Il sindacato nell’ordinamento italiano
C.1.14 La libertà sindacale
C.1.15 Lo statuto dei lavoratori
C.1.16 La rappresentanza dei lavoratori a livello aziendale (RSA e RSU)
C.1.17 I sistemi di relazioni industriali nel panorama nazionale ed europeo
C.1.18 La negoziazione sindacale
C.1.19 I contratti di prossimità
C.1.20 La contrattazione di secondo livello ed i vantaggi fiscali e previdenziali
C.1.21 Come redigere un contratto collettivo
C.1.22 La partecipazione attiva dei lavoratori ed i sistemi di co-gestione
C.1.23 Il contratto collettivo di lavoro
C.1.24 Le nuove regole della contrattazione collettiva
C.1.25 Lo sciopero
C.1.26 La serrata
C.2 Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro
C.2.01 L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro
C.2.02 Dalla legislazione sociale al Testo Unico della sicurezza sul lavoro
C.2.03 Prevenzione, valutazione dei rischi e DVR
C.2.04 I soggetti responsabili e i soggetti tutelati
C.2.05 Gli obblighi ed i diritti dei lavoratori, la formazione
C.2.06 Le misure generali di tutela e gli altri adempimenti
C.2.07 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
C.2.08 La sorveglianza sanitaria dei lavoratori
C.2.09 La vigilanza
C.2.10 L’apparato sanzionatorio ed i mezzi di estinzione dell’illecito
C.2.11 La salubrità dell’ambiente di lavoro
C.2.12 Il Mobbing come violazione del diritto alla salute e alla tutela della personalità
C.3 Il contratto di lavoro subordinato
C.3.01 La contrattualità del rapporto di lavoro subordinato
C.3.02 La capacità dei soggetti contraenti
C.3.03 I requisiti dei contratti di lavoro. La volontà, la forma, la causa e l’oggetto
C.3.04 La clausola contrattuale relativa al periodo di prova
C.3.05 Il contratto a tempo indeterminato ed il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
C.3.06 Le tipologie contrattuali speciali
C.3.07 L’invalidità del contratto e la tutela delle prestazioni di fatto
C.3.08 La certificazione del contratto di lavoro
C.3.09 Il lavoro a tempo determinato
C.4 La mediazione pubblica e privata, i servizi per l’impiego e le politiche attive per il lavoro
C.4.01 Il sistema di collocamento
C.4.02 Funzioni e compiti dell’Operatore Pubblico (Stato e Regioni). L’ANPAL
C.4.03 I sistemi di raccolta dei dati, di interoperabilità e di coordinamento
C.4.04 L’attività di mediazione ed i soggetti abilitati
C.4.05 La somministrazione di lavoro
C.4.06 Obblighi comportamentali per gli operatori pubblici e privati
C.4.07 I servizi per l’impiego
C.4.08 L’assistenza alla ricerca di impiego: il patto di servizio personalizzato e l’assegno di ricollocazione
C.4.09 Lo strumento della convenzione per l’occupazione dei lavoratori svantaggiati e disabili
C.4.10 Il collocamento obbligatorio
C.4.11 Il collocamento dei lavoratori stranieri
C.5 Le assunzioni agevolate
C.5.01 Le agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori e il Repertorio nazionale degli incentivi
C.5.02 I criteri generali per la fruizione degli incentivi
C.5.03 Le agevolazioni per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori
C.5.04 Misure per garantire l’inserimento o il reinserimento dei lavoratori svantaggiati
C.6 La prestazione di lavoro
C.6.01 La determinazione della posizione del lavoratore nell’organizzazione aziendale
C.6.02 Le mansioni
C.6.03 Le qualifiche
C.6.04 L’inquadramento unico
C.6.05 Il trasferimento del lavoratore
C.6.06 L’obbligazione principale e gli obblighi integrativi del lavoratore
C.6.07 I diritti del lavoratore
C.7 La tutela del lavoro minorile e delle genitorialità
C.7.01 La tutela delle condizioni di lavoro dei minori
C.7.02 La tutela della genitorialità di lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi
C.8 La parità di genere e tutela contro le discriminazioni
C.8.01 La parità di genere e le pari opportunità nel rapporto di lavoro
C.8.02 Il divieto di discriminazioni per motivi di razza, religione, convinzioni personali, orientamento sessuale, origine etnica, handicap ed età
C. 8.03 Le pari opportunità generazionali
C. 8.04 Le pari opportunità territoriali
C.9 Poteri ed obblighi del datore di lavoro
C.9.01 Il potere direttivo
C.9.02 Il potere disciplinare
C.9.03 Il potere di vigilanza e di controllo
C.9.04 Il divieto di controllo a distanza
C.9.05 Gli obblighi del datore di lavoro
C.10 Il trattamento economico del lavoratore
C.10.01 L’obbligazione retributiva e suo adempimento
C.10.02 La struttura ed elementi della retribuzione
C.10.03 I sistemi di retribuzione
C.10.04 La retribuzione imponibile ai fini previdenziali
C.11 Luogo ed orario di lavoro
C.11.01 Il luogo della prestazione lavorativa
C.11.02 La disciplina dell’orario di lavoro
C.11.03 Criteri di organizzazione dell’orario di lavoro
C.11.04 Il lavoro straordinario
C.11.05 Ferie, festività, permessi e congedi
C.11.06 I congedi per eventi particolari, per disabilità, per la formazione e per le donne vittime di violenza di genere
C.11.07 La disciplina normativa dell’assenza per malattia del lavoratore subordinato e parasubordinato
C.12 I rapporti di lavoro a contenuto formativo
C.12.01 L’apprendistato
C.12.02 I tirocini formativi e di orientamento
C.13 Rapporti di lavoro ad orario ridotto o modulato ed a prestazioni flessibili
C.13.01 Il lavoro a tempo parziale
C.13.02 Il lavoro intermittente
C.14 Rapporti di lavoro derivanti da esternalizzazione
C.14.01 Il rapporto di lavoro derivante da somministrazione
C.14.02 Il lavoro a domicilio
C.14.03 Il distacco del lavoratore
C.14.04 Il lavoro agile, il telelavoro
C.14.05 Disposizioni a tutela dei lavoratori dipendenti dell’appaltatore
C.15 Rapporti speciali in base all’attività svolta
C.15.01 Il lavoro domestico
C.15.02 Il lavoro familiare e l’impresa familiare
C.15.03 Il lavoro dei portieri
C.15.04 Il lavoro nello sport e nello spettacolo
C.15.05 Il lavoro giornalistico
C.15.06 il lavoro in agricoltura
C.15.07 il lavoro in cooperativa
C.16 La cessazione del rapporto di lavoro
C.16.01 Le cause di estinzione del rapporto di lavoro
C.16.02 La disciplina delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali
C.16.03 I requisiti sostanziali e formali del licenziamento
C.16.04 I presupposti di legittimità del licenziamento
C.16.05 I divieti di licenziamento
C.16.06 Il licenziamento discriminatorio
C.16.07 L’illegittimità del licenziamento e le conseguenze sanzionatorie
C.16.08 L’impugnazione, l’offerta conciliativa e la revoca del licenziamento
C.16.09 Il regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali, discriminatori o nulli
C.16.10 I licenziamenti collettivi per riduzione di personale
D.1 Legislazione sociale
D.1.01 Il rapporto giuridico previdenziale
D.1.02 La tutela previdenziale per i lavoratori dipendenti
D.1.03 Il principio dell’automaticità delle prestazioni previdenziali
D.1.04 Le dichiarazioni e le denunce ai fini previdenziali ed assistenziali
D.1.05 La responsabilità del datore di lavoro per l’adempimento della contribuzione ed il sistema sanzionatorio nei casi di omissione contributiva
D.1.06 L’inquadramento dei datori di lavoro ai fini della contribuzione previdenziale e assicurativa
D.1.07 Il libro unico del lavoro
D.1.08 Le gestioni speciali per i lavoratori agricoli, gli artigiani ed i commercianti
D.1.09 I pescatori autonomi
D.1.10 I regimi per i liberi professionisti e la gestione separata
D.1.11 Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto di confessioni religiose diverse dalla cattolica
D.2 Prestazioni previdenziali a sostegno della famiglia
D.2.01 Gli assegni per il nucleo familiare
D.2.02 L’assegno per congedo matrimoniale
D.2.03 I Congedi parentali
D.3 Gli ammortizzatori sociali
D.3.01 Il sistema degli ammortizzatori sociali
D.3.02 Le integrazioni salariali
D.3.03 I contratti di solidarietà
D.3.04 I fondi di solidarietà bilaterali ed il Fondo di integrazione salariale D.3.05 La prestazione dell’assicurazione sociale per l’impiego
D.3.06 La disciplina della disoccupazione dei lavoratori
D.3.07 I trattamenti di disoccupazione per i lavoratori agricoli
D.3.08 L’indennità di mobilità
D.4 L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
D.4.01 L’assicurazione ed il rapporto assicurativo
D.4.02 L’infortunio sul lavoro e le malattie professionali
D.4.03 Le prestazioni
D.5 Il TFR e la previdenza complementare
D.5.01 La disciplina del Trattamento di Fine Rapporto
D.5.02 La disciplina del TFR in regime di retribuzione differita
D.5.03 Il fondo di garanzia TFR
D.5.04 La previdenza complementare
D.5.05 La partecipazione alle forme pensionistiche complementari
D.5.06 Il Fondo di Tesoreria INPS
D.6 L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
D.6.01 L’anzianità contributiva e gli istituti per il cumulo dei contributi versati in diverse gestioni
D.6.02 La prescrizione dei contributi, le prestazioni previdenziali ed il rapporto tra contributi e prestazioni previdenziali
D.6.03 I requisiti per il diritto alla pensione
D.6.04 I sistemi di calcolo delle pensioni
D.6.05 Il processo di adeguamento del sistema pensionistico
D.6.06 I trattamenti pensionistici
D.7 La tutela dei diritti del lavoratore
D.7.01 I privilegi, le garanzie e l’indisponibilità dei diritti dei lavoratori da parte dei terzi
D.7.02 Rinunce, transazioni e quietanze a saldo
D.7.03 La tutela giudiziaria dei lavoratori subordinati
D.7.04 Gli strumenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro
D.8 Le ispezioni in azienda
D.8.01 La vigilanza nelle aziende. L’Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri organi competenti
D.8.02 L’attività ispettiva
D.8.03 Gli istituti conciliativi: la conciliazione monocratica
D.8.04 La diffida accertativa per i crediti patrimoniali
D.8.05 La regolarizzazione degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e legislazione sociale: la diffida obbligatoria
D.8.06 La regolarizzazione degli illeciti penali in materia di lavoro e legislazione sociale: la prescrizione obbligatoria
D.8.07 Il sistema dei ricorsi
E.1 Diritto tributario
E.1.01 Le fonti del diritto tributario
E.1.02 Principi e norme costituzionali
E.1.03 Statuto del contribuente
E.1.04 Efficacia della norma tributaria nel tempo e nello spazio
E.1.05 I soggetti passivi d’imposta
E.1.06 Il sostituto d’imposta
E.1.07 I regimi contabili ai fini delle imposte dirette
E.1.08 La dichiarazione dei redditi
E.1.09 L’assistenza fiscale prestata dai professionisti: la certificazione tributaria
E.1.10 Il contenzioso tributario e la difesa del contribuente
E.1.11 Accertamento, controllo formale e liquidazione delle imposte
E.1.12 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
E.1.13 Autotutela dell’Amministrazione Finanziaria
E.1.14 La riscossione delle imposte
E.1.15 Rimborso delle imposte
E.1.16 Il sistema sanzionatorio tributario
E.1.17 L’imposta sul reddito delle persone fisiche
E.1.18 L’imposta sul reddito della società
E.1.19 L’imposta sul valore aggiunto IVA
E.1.20 L’Imposta regionale sulle attività produttive IRAP
E.1.21 L’addizionale regionale e l’addizionale comunale IRPEF
E.1.22 L’imposta unica comunale IUC e l’imposta municipale propria IMU
E.1.23 L’imposta sui rifiuti
E.1.24 L’imposta di registro
E.1.25 Le imposte ipotecarie e catastali
E.1.26 L’imposta sulle successioni e donazioni
E.1.27 L’imposta di bollo
E.1.28 Le imposte di fabbricazione e le imposte sui consumi
E.1.29 Diritto tributario comunitario
E.1.30 Diritto tributario internazionale
E.2 Elementi di diritto privato
E.2.01 La capacità giuridica e la capacità di agire
E.2.02 Il rapporto giuridico e le situazioni giuridiche soggettive
E.2.03 La persona fisica
E.2.04 Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti
E.2.05 I fatti e gli atti giuridici
E.2.06 Il negozio giuridico
E.2.07 La pubblicità
E.2.08 La rappresentanza
E.2.09 La patologia del negozio giuridico
E.2.10 Nozione e caratteri dei diritti reali
E.2.11 Il diritto di proprietà
E.2.12 La comunione, il condominio, la multiproprietà
E.2.13 Limiti legali al diritto di proprietà
E.2.14 I diritti reali limitati
E.2.15 Le servitù prediali
E.2.16 Il possesso
E.2.17 Le azioni possessorie
E.2.18 Le azioni di nunciazione
E.2.19 L’usucapione
E.2.20 I diritti di obbligazione
E.2.21 Le modificazioni e l’estinzione del rapporto obbligatorio
E.2.22 La responsabilità del debitore e la garanzia del creditore
E.2.23 Il contratto in generale
E.2.24 Le altre fonti di obbligazioni
E.2.25 L’imprenditore, l’impresa, l’azienda
E.2.26 La società in generale
E.2.27 La società semplice
E.2.28 La società in nome collettivo
E.2.29 La società in accomandita semplice
E.2.30 La società per azioni
E.2.31 Gli organi sociali delle società per azioni
E.2.32 Le società in accomandita per azioni
E.2.33 Le società a responsabilità limitata
E.2.34 Scioglimento e liquidazione delle società
E.2.35 Le società mutualistiche
E.2.36 Le cooperative di produzione e lavoro
E.2.37 Le cooperative sociali
E.2.38 Le cooperative di consumo
E.2.39 Le ONLUS
E.2.40 Le ONG
E.2.41 Trasformazione, fusione e scissione delle società
E 2.42 Le procedure concorsuali
E.2.43 La compravendita
E.2.44 La somministrazione
E.2.45 il Factoring
E.2.46 La locazione
E 2.47 L’affitto
E.2.48 Il leasing
E.2.49 L’appalto
E.2.50 Il contratto d’opera
E.2.51 Il trasporto
E.2.52 Il deposito
E.2.53 Il mandato
E.2.54 La spedizione
E.2.55 La mediazione
E.2.56 L’agenzia
E.2.57 Il mutuo
E.2.58 Il comodato
E.3 Elementi di diritto pubblico
E.3.01 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi
E.3.02 La Costituzione italiana
E.3.03 La Comunità internazionale
E.3.04 L’Unione Europea e le sue istituzioni
E.3.05 Le fonti dell’ordinamento costituzionale italiano
E.3.06 Le fonti internazionali
E.3.07 Le leggi ordinarie
E.3.08 Gli atti aventi forza di legge: Decreti legislativi e Decreti Legge
E.3.09 Il referendum
E.3.10 Le fonti regionali
E.3.11 I diritti ed i doveri dei cittadini
E.3.12 I rapporti civili ed etico-sociali
E.3.13 Le fonti del diritto del lavoro
E.3.14 Principi e tutele del lavoro
E.3.15 Gli altri rapporti economici tutelati dalla Costituzione
E.3.16 La partecipazione politica dei cittadini
E.3.17 Il Parlamento
E.3.18 Il Presidente della Repubblica
E.3.19 Il Governo
E.3.20 Gli organi di rilievo Costituzionale e le autorità indipendenti
E.3.21 La Magistratura
E.3.22 La Corte Costituzionale
E.3.23 Le Regioni
E.3.24 Comuni Province e Città metropolitane
E.4 Elementi di diritto penale
E.4.01 Le fonti del diritto penale e il principio di legalità: il Codice Penale
E.4.02 Delitti e contravvenzioni
E.4.03 Il reato e la sua struttura
E.4.04 Le conseguenze civili del reato
E.4.05 Reati in materia di lavoro
E.4.06 Le contravvenzioni e le cause di estinzione del reato E.4.07 Disposizioni penali dello statuto dei lavoratori
E.4.08 La depenalizzazione
F.1 Ragioneria generale ed applicata
F.1.01 La Contabilità generale F.1.02 Le scritture contabili
F.1.03 Il Costo del lavoro F.1.04 L’acquisizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
F.1.05 L’acquisizione delle immobilizzazioni finanziarie e della attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni
F.1.06 Le variazioni di capitale
F.1.07 Il reperimento dei finanziamenti con il vincolo del prestito
F.1.08 Le imposte gravanti sul reddito d’impresa F.1.09 Le scritture finali di chiusura
F.2 Bilancio di esercizio
F.2.01 Il Bilancio di esercizio – aspetti generali
F.2.02 La concezione teorica del bilancio aziendale
F.2.03 La funzione informativa del bilancio di esercizio
F.2.04 I principi civilistici del bilancio di esercizio ed il sistema derogatorio
F.2.05 Il contenuto del bilancio di esercizio nella normativa civilistica
F.2.06 I criteri civilistici di valutazione dei componenti patrimoniali del bilancio di esercizio
F.2.07 Rapporti tra normativa tributaria e disciplina civilistica del bilancio di esercizio
F.3 Organizzazione ed assetto relazionale nelle aziende
F.3.01 L’analisi organizzativa del Business System
F.3.02 I confini dell’azione organizzativa
F.3.03 L’analisi organizzativa: l’individuo, il gruppo, l’azienda, il network
F.3.04 Il cambiamento organizzativo
F.3.05 Efficacia organizzativa: principali contributi teorici sull’organizzazione
F.3.06 Organizzazione del lavoro: teoria e modelli di organizzazione delle risorse umane
F.3.07 Organizzazione delle risorse umane: tecniche di aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale
F.4 Gestione del capitale umano
F.4.01 Reclutamento e selezione
F.4.02 Valutazione e sviluppo delle carriere
F.4.03 Pianificazione dei processi formativi
F.4.04 Compensation and benefit
F.4.05 Organizzazione e sviluppo organizzativo
F.5 Sistemi di compliance aziendale
F.5.01 La responsabilità sociale d’impresa –inquadramento generale
F.5.02 Asse.Co. (Asseverazione di conformità dei contratti di lavoro)
F.5.03 La norma SA 8000
F.5.04 La norma ISO 26000
F.5.05 Sistemi di gestione ex L. 231/01
F.5.06 Il modello HACCP
F.5.07 I sistemi di qualità, ambiente e sicurezza.
F.5.08 Il rating di legalità
F.6 Gli ausiliari del giudice
F.6.01 Il Consulente Tecnico d’Ufficio -obblighi e responsabilità
F.6.02 Iscrizione del CTU all’Albo presso il Tribunale
F.6.03 Il Consulente Tecnico di Parte
F.6.04 Le operazioni peritali
F.7 Revisione legale e controllo legale dei conti
F.7.01 Il Collegio sindacale e le sue funzioni
F.7.02 La Revisione contabile
F.7.03 Responsabilità civili e fiscali del collegio sindacale e del revisore
F.7.04 I controlli del collegio sindacale e del revisore
F.7.05 Le verifiche sull’attivo e sul passivo dello stato patrimoniale
F.7.06 Le verifiche sul conto economico
F.7.07 Le verifiche sulle dichiarazioni fiscali
Approvate con Delibera n. 099 del 26 luglio 2018