730/2023: CONTROLLI E OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE. Semplificazioni anche per CAF e professionisti

di Valentina della Torre – Consulente del lavoro in Monte Cremasco (Cr)

Sono passati ormai quasi 10 anni, era infatti il lontano 2014, da quando il Governo con il D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, introduceva il “730 precompilato”: novità assoluta nel campo fiscale del nostro Paese che dal 2015 permette al contribuente di compilare e spedire in autonomia, quindi senza intermediari ma unicamente mediante il ricorso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la propria dichiarazione dei redditi.
Il ricorso al 730 precompilato, che negli anni si è sempre più arricchito di dati e informazioni comunicati da terzi (sostituti di imposta, medici, farmacie, scuole, banche ecc), è stato fin da subito incentivato dal riconoscimento di alcuni vantaggi per i contribuenti, di cui quello legato ai controlli documentali è  certamente il più allettante: Chi accetta online il 730 precompilato senza apportare modifiche non dovrà più esibire le ricevute che attestano oneri detraibili e deducibili e non sarà sottoposto a controlli documentali.
Il pensiero va subito alle montagne di carta stipate nei vari armadi di casa…via tutto!! Finalmente oggi questo vantaggio viene esteso anche nel caso di presentazione del dichiarativo per il tramite di CAF o professionisti. Ricordiamo innanzitutto che professionisti e CAF sono tenuti, ai sensi dell’art.16, co. 1, del  Decreto n. 164/99, modificato dall’art. 1, co. 617, lett. d) della Legge n. 147/2013, c.d. Legge di stabilità, alla conservazione cartacea o digitale di copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione. Il tutto si è tradotto in anni di fotocopie e carta, carta e ancora carta da archiviare negli uffici ormai saturi o ad ore passate di fronte allo scanner per archiviare il tutto digitalmente! Perché da quando c’è il 730 precompilato, ai fini della verifica del visto di conformità, l’Agenzia delle Entrate trasmette le richieste di documenti e di chiarimenti al CAF o professionista che ha rilasciato il visto di conformità, non più al contribuente!!
Ma torniamo al presente, finalmente un pò di equità!
L’art. 5 del D.lgs. n. 175 del 2014, così come modificato dall’art. 6 del D.lgs. n. 73 del 2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto importanti novità in merito ai controlli e alla documentazione da conservare. Al riguardo si è inoltre espressa l’Agenzia delle Entrate con apposita nota pubblicata in data 9 maggio 2023 alla Consulta Nazionale dei CAF distinguendo le operazioni da effettuarsi per il controllo e la conservazione della documentazione in caso di dichiarazione precompilata presentata CON O SENZA MODIFICHE.

La discriminante appare fin da subito la presentazione con o senza modifiche, dove per “senza modifiche” si intende la dichiarazione trasmessa senza effettuare alcuna variazione nei dati indicati nel precompilato. Sono unicamente ammesse modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, come ad esempio la variazione dei dati della residenza anagrafica senza modica del Comune del domicilio fiscale, la variazione dei dati del sostituto d’imposta, la variazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico. In assenza di modifiche, non solo il contribuente ma da oggi anche il CAF e professionista non saranno più destinatari dei controlli formali per la verifica degli oneri indicati e forniti all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi.
Il tutto si traduce nel fatto che il contribuente che si rivolge al CAF/professionista per la presentazione
del modello 730 senza modifiche al precompilato non dovrà più necessariamente esibire la documentazione relativa agli oneri forniti da soggetti terzi e indicati nella precompilata. Potrà quindi presentare solo una dichiarazione con la quale attesti di avvalersi della facoltà di presentare la  dichiarazione precompilata senza modifiche. Rimarrà unicamente necessario esibire la documentazione
attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni e deduzioni come l’atto di compravendita, l’atto di mutuo, ecc.., e la documentazione diversa da quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, come ad esempio gli oneri di ristrutturazione e risparmio energetico.
Ma cosa succede se il contribuente si avvale dell’intermediario per la presentazione del modello 730 apportando modifiche che incidono sulla determinazione del reddito e dell’imposta?
Ovviamente in questo caso potranno scattarei controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate su tutti gli oneri indicati e forniti all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi, con conseguenza diretta che fotocopie e scansioni, carta e archivi digitali faranno ancora parte della nostra vita professionale.
Tuttavia il Decreto Semplificazioni ci viene nuovamente incontro: Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale  non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione.
Rimane comunque in capo a CAF e professionisti, che ricordiamo appongono al dichiarativo il visto di conformità, il compito di verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Non è quindi ammessa una accettazione “alla cieca”.
Se c’è modifica sarà quindi obbligo conservare la documentazione prevista dal visto di conformità, compresa quella relativa agli oneri comunicati dai soggetti terzi, anche se non modificati, ad eccezione delle sole spese sanitarie per le quali, in caso di corrispondenza tra la documentazione esibita dal contribuente e i dati presenti in precompilata non sarà necessario provvedere alla loro conservazione. Qualora le spese sanitarie dovessero risultare difformi sarà invece necessario conservare i documenti di spesa non risultanti nella precompilata o il cui importo risulta modificato. Unitamente sarà necessario conservare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria insieme ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal STS. In assenza del prospetto di dettaglio, armiamoci di pazienza e portiamoci allo scanner/fotocopiatrice: dovremo acquisire e conservare i singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.). In conclusione però, perché c’è un però, è necessario fare una riflessione sulla portata effettiva di questa semplificazione. Il Mod. 730 precompilato non può considerarsi ad oggi affidabile al 100% considerata la presenza di numerosi errori e lacune. Come dichiara la stessa Agenzia delle Entrate su oltre 23 milioni di 730 preparati dall’Agenzia delle Entrate nel 2022, solo il 23,6% è stato presentato senza modifiche. Per statistica personale posso affermare che nella campagna dichiarativi 2023 sono ad
oggi pochissime le dichiarazioni presentate accettandone l’intero contenuto e per le quali mi sono sentita “libera” di non archiviare la documentazione. Non sono molte di più quelle per le quali è stata riscontrata la coerenza, almeno, delle spese sanitarie che spesso sono risultate inferiori nel precompilato rispetto alla documentazione esibita dal contribuente.

 

 

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FORFETTARI: al via dal 1° luglio con la fatturazione elettronica

di Valentina della Torre – Consulente del lavoro in Monte Cremasco (Cr)

L’art.18 del PNRR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 aprile, ha confermato l’ingresso nel mondo della fatturazione elettronica per i lavoratori forfettari, fino ad ora esclusi dall’obbligo precedentemente introdotto, a partire dal 1°gennaio 2019, per (quasi) tutti gli operatori Iva. Rimanevano infatti esclusi, in sede di prima applicazione, gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98) e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190). Il “VIA” alla fatturazione elettronica per i “forfettari” avverrà in due step: dal 1° luglio 2022 per una parte della popolazione a forfait e dal 1° gennaio 2024 per la parte restante, individuata in base ad un criterio meramente reddituale. Infatti, il PNRR, nel sopprimere l’esonero per i contribuenti che adottano il regime forfettario, ha previsto l’obbligo a partire dal prossimo 1° luglio solo per i soggetti che nell’anno precedente, periodo di imposta 2021, hanno percepito compensi, da ragguagliare ad anno, superiori a 25.000 euro. Tutti gli altri avranno un anno e mezzo in più per prepararsi! Certamente i “ forfettari” rappresentano la fetta più grande dei soggetti interessati a questa sostanziale novità (rappresentano oggi 1,5 milioni di partite Iva) ma non sono gli unici: infatti l’obbligo viene esteso anche ai soggetti che rientrano nel “regime di vantaggio” (D.l. n. 98/2011) e alle “associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore” che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, Legge n. 398/1991) e che nel periodo d’imposta 2021 hanno conseguito proventi dall’esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 65.000 euro (con proventi superiori a 65.000 euro la fattura elettronica veniva già emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta).

Unico caso che fa eccezione all’obbligo di fatturazione elettronica è quello dei medici (forfettari e non) che, per quanto disposto dall’articolo 10-bis del D.l. 23 ottobre 2018, n. 119, hanno il divieto di emettere fattura elettronica con riguardo alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, già oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Attenzione: il divieto vale anche in caso di opposizione del paziente alla trasmissione al Sistema TS e anche in caso di prestazioni “miste” e quindi prestazioni sanitarie e prestazioni diverse. Il motivo del divieto? Il Garante della Privacy ha ritenuto che le esigenze di carattere fiscale passano in secondo piano di fronte alle esigenze di tutela e riservatezza dei pazienti. Tale divieto risulta in vigore fino al 31 dicembre 2022, salvo proroghe. Fino ad allora i medici si troveranno a dover convivere con una doppia fatturazione: cartacea per prestazioni sanitarie rese nei confronti di pazienti privati, elettronica per collaborazioni tra medici o fattura emessa a strutture sanitarie nel caso di superamento, da parte del medico, della soglia dei 25.000 euro con riferimento ai ricavi 2021. Al riguardo è bene precisare che, in base al tenore della norma che fa riferimento ai “ricavi o compensi dell’anno precedente”, al fine di valutare il superamento della soglia reddituale prevista dalla norma rileveranno tutti i compensi ricevuti a prescindere dalla tipologia delle operazioni che hanno dato origine ai ricavi.

Si  naviga quindi verso un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, obbligo che deriva dalla Riforma Fiscale in atto, contenuta nella legge di Bilancio 2022, e che ha avuto inizio con la rimodulazione delle aliquote Irpef. L’obiettivo che domina la Riforma è chiaramente quello di prevenire e contrastare l’evasione fiscale. Nella relazione messa a punto dal Ministero dell’Economia Dipartimento delle Finanze si evince che con riguardo alla evasione Iva da omessa dichiarazione, caso in cui l’Iva viene regolarmente fatturata ma non dichiarata e quindi non versata, l’introduzione a partire dal 2019 della fatturazione elettronica ha determinato una notevole riduzione dell’illecito. Tornando alla data del 1° luglio, ritenuta da tanti infelice considerato che l’anno viene “spezzato” in due, c’è da sottolineare che considerate le difficoltà operative e tecniche che gli interessati potrebbero incontrare nell’adeguarsi al nuovo obbligo, è stato stabilito che nel primo trimestre (luglio – settembre 2022) non si applicheranno le sanzioni previste per il tardivo invio della fattura elettronica ma solo qualora la stessa venga poi effettivamente inviata entro il mese successivo a quello in cui l’operazione è stata effettuata.

 

 

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MOD.730: una precompilata sempre più ricca e accessibile

di Valentina della Torre – Consulente del lavoro in Monte Cremasco (Cr)

1 miliardo e 200 milioni di dati già inseriti nella dichiarazione precompilata.

Questo il dato fornito dal Fisco per la dichiarazione 730 precompilata, disponibile nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate dallo scorso 23 maggio e inviabile dal 30 maggio: si può accettare così com’è, oppure modificare ed integrare.

Sono già passati 7 anni dall’avvio della dichiarazione precompilata e da allora, ogni anno, viene arricchita di dati pre-inseriti dall’Amministrazione Finanziaria: nel 2015 i dati erano “solo” 160 milioni, quest’anno è stato superato il miliardo. L’Agenzia ha fornito alcuni dati per meglio significare l’evoluzione della precompilata: i dati relativi alle spese sanitarie sono aumentati del 40% rispetto all’anno scorso, passando da 718 milioni a 1 miliardo; i bonifici per ristrutturazioni sono aumentati del 36% e i contributi per lavoratori domestici sono aumentati del 14%. Dalle statistiche delle Entrate la crescita più significativa ha però riguardato le spese scolastiche, balzate a 485 mila contro i 4.600 dello scorso anno, e le erogazioni liberali, 1 milione e 600 mila rispetto ai 550 mila del 2021. Anche il numero di contribuenti che ha deciso di affidarsi alla precompilata è triplicato rispetto all’anno di avvio: 4,2 milioni nel 2021. Da quest’anno poi ci sono novità anche in merito alle modalità di accesso: è infatti possibile affidare la gestione della propria dichiarazione ad un familiare tramite una procura che potrà essere affidata al coniuge o ad un parente o affine entro il quarto grado. Il modello potrà essere inviato dal contribuente (rappresentato) direttamente online tramite i servizi telematici, allegando copia della carta d’identità del rappresentante oppure via pec ad una qualsiasi direzione provinciale delle Entrate. Ma non solo! Sarà infatti possibile scegliere una persona di fiducia, diversa da un familiare, a cui affidare la gestione della propria dichiarazione. In tal caso però la procura dovrà necessariamente essere conferita presso un ufficio territoriale dell’Agenzia. Infine, è prevista una ulteriore semplificazione per le persone impossibilitate a recarsi in “ufficio” a causa di patologie invalidanti: in questo caso la procura può essere presentata direttamente dal rappresentante, insieme a un’attestazione del medico di base del rappresentato. Hanno però precisato le Entrate che la procura non potrà mai essere conferita a “titolo professionale” e tutte le procure avranno validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui sono state conferite. Un ulteriore gruppo di contribuenti che non è stato dimenticato dall’Agenzia è quello degli eredi che da quest’anno potranno richiedere l’abilitazione per accedere alla dichiarazione di un familiare deceduto direttamente online, senza che sia necessario recarsi in ufficio. Anche i genitori, tutori e amministratori di sostegno, potranno richiedere l’abilitazione anche tramite la funzionalità online “consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate.

Per quanto riguarda le novità che incontreremo quest’anno è necessario partire dalla conferma dell’obbligo, ai fini della detrazione, del pagamento tramite strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito, assegno bancario, bollettino postale, PagoPa), obbligo già introdotto lo scorso anno per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020. Altra conferma di una novità introdotta a partire dal dichiarativo dell’anno scorso come previsto dalla Legge di Bilancio 2020, è la rimodulazione delle detrazioni in base al reddito complessivo ad eccezione degli interessi passivi per prestiti o mutui agrari, interessi passivi per mutui ipotecari per acquisto o costruzione dell’abitazione principale e le spese sanitarie. Per tutti gli altri oneri la detrazione rimane piena fino ad un reddito complessivo di 120.000 euro, per poi decrescere fino al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000, oltre il quale nessuna detrazione è più prevista.

Sfogliando il dichiarativo e imbattendoci nel Quadro B relativo agli immobili e alle locazioni, una prima importante novità riguarda il regime delle c.d. locazioni brevi istituite dal D.l. n. 50/2017 e che, per quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021, L. n. 178/2020, risulta applicabile soltanto qualora a partire da gennaio 2021 vengano destinate a locazione non più di 4 unità immobiliari e, nello specifico, 4 appartamenti a destinazione residenziale. Superata la soglia recentemente introdotta con l’obiettivo di tutelare i consumatori e la concorrenza, l’attività di locazione anche esercitata da una persona fisica, rientra nell’attività imprenditoriale che obbliga alla presentazione del Mod. Redditi.

Proseguendo nell’analisi dei quadri del dichiarativo emerge subito la semplificazione operata sul quadro “C” relativo al reddito di lavoro dipendente che, in parallelo rispetto alla Certificazione Unica, viene privato di alcune caselle (nella sezione dedicata alla riduzione della pressione fiscale) che l’anno scorso dovevano essere compilate per gestire correttamente, in base ai semestri, l’attribuzione del bonus Irpef e del trattamento integrativo, nel caso in cui il contribuente avesse percepito ammortizzatori sociali o congedi parentali di cui al D.l. n. 18/2020.

Tra gli oneri detraibili da indicare nel sempre più ricco Quadro E si segnala l’aumento del limite massimo su cui applicare la detrazione del 19% alle spese veterinarie (rigo E8cod.29) che dal precedente fissato a 500 euro passa a 550 euro. Viene poi introdotta una nuova detrazione fiscale del 19% relativamente all’iscrizione annuale/abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, scuole di musica iscritte nei registri regionali o, infine, cori, bande e scuole di musica riconosciute da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (rigo E8- cod.45). La detrazione spetta ai contribuenti con reddito inferiore a 36.000 euro e nel limite massimo di spesa non superiore a 1.000 euro per ciascun ragazzo. Sparisce invece la detrazione prevista per erogazioni liberali in denaro o natura finalizzate a finanziarie gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19.

Gli oneri detraibili che hanno però maggior risonanza mediatica, soprattutto in considerazione del potenziamento che gli è stato riconosciuto negli ultimi anni, sono sicuramente il Superbonus 110%, anche nella versione Sismabonus, il Bonus Facciate e le ormai consolidate manutenzioni straordinarie/ristrutturazioni e Bonus Energetico. Già a partire dal periodo di imposta 2020 ci siamo imbattuti in una grande novità relativa alla possibilità di effettuare l’opzione di sconto in fattura o, in alternativa, la cessione del credito. Questo nuovo meccanismo, sicuramente allettante considerata l’immediatezza della sua operatività (normalmente le detrazioni in dichiarazione avvengono in 10 anni), ha portato al verificarsi di innumerevoli truffe, definite tra l’altro dal Ministero dell’Economica e delle Finanze “tra le più grandi mai viste nella Storia della Repubblica”. Conseguentemente, lo scorso novembre, abbiamo visto nascere il cd. decreto Antifrodi, D.l. n. 157/2021, che ha introdotto l’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per i Bonus diversi dal Superbonus. Unica eccezione vale per le opere in edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Con riguardo al Superbonus il Decreto Antifrodi ha previsto l’obbligo di visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus sia fruito dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi (no cessione o sconto in fattura): considerato che il mod.730 è sempre soggetto a visto di conformità il problema si pone in caso di presentazione del Mod. Redditi. Sono invece esonerati dal visto i contribuenti che optino per la presentazione della dichiarazione precompilata. Ulteriore novità che ha investito i bonus edilizi riguarda l’asseverazione della congruità dei prezzi redatta dai tecnici abilitati che, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2022, è prevista per gli interventi di efficientamento energetico (anche ammessi al super e sismabonus), per il bonus facciate e per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto antifrodi.

Per gli immobili oggetto di ristrutturazione, ma anche per acquisto di una unità immobiliare facente parte di un immobile interamente ristrutturato, già da alcuni anni è prevista la detrazione Bonus Mobili, di anno in anno prorogata dalle Leggi di Bilancio che si sono susseguite. Per l’anno 2021 è stata previsto l’innalzamento da 10.00 a 16.000 euro del limite massimo di spesa per cui è possibile fruire della detrazione. Detrazione che rileviamo essere stata ulteriormente prorogata dalla Legge n. 234/2021 anche per il 2022 ma con un limite di spesa ridimensionato: 10.000 euro. Per il 2023 e 2024, invece, il limite di spesa scenderà ulteriormente attestandosi a 5.000 euro. È necessario ricordare che, essendo assimilabile alle manutenzioni ordinarie, il Bonus Facciate non dà diritto al bonus mobili.

Nel quadro G, che accoglie i crediti di imposta, fanno invece ingresso il credito per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione e per depuratori acqua e riduzione consumo di plastica. Il Decreto sostegni Bis aveva infatti previsto, con l’obiettivo di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito di imposta spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento di attività di bed and breakfast. È previsto fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Per quanto attiene il Bonus Acqua potabile per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2022 risultano sicuramente evidenti gli obiettivi prefissati dal Governo: razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile. Questo nuovo credito di imposta è previsto nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento/addizione di anidride carbonica e fino ad un massimo di spesa di euro 1.000 per immobile nel caso di persone fisiche non esercenti attività economica. Per gli altri soggetti, professionisti e imprese, il limite è elevato a 5.000 euro per ogni immobile adibito ad attività commerciale. Utilizzabile in compensazione nel modello F24, per le persone fisiche è previsto anche l’inserimento nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus (con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022 è stabilita la percentuale di fruizione del credito d’imposta nella misura del 30,3745%). Per accedere all’agevolazione non è però sufficiente documentare la spesa con fattura e relativo bonifico: è infatti necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate, tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo, l’ammontare delle spese agevolabili inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Un altro credito di imposta, già presente nel dichiarativo dell’anno scorso ma che avrà maggior impatto nel dichiarativo 2022, è il Bonus casa under 36, introdotto per favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani, per l’appunto under 36, attraverso alcune misure di favore quali l’esenzione del pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale o il riconoscimento di un credito di imposta in caso di acquisto soggetto ad Iva. Requisito del giovane per accedere al bonus è il possesso di un ISEE inferiore a 40.000. La misura è stata attualmente prorogata fino al 31 dicembre 2022.

Che la campagna 730/2022 abbia inizio!

Buon lavoro a tutti!

 

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