IL PREPENSIONAMENTO DEI GIORNALISTI dopo il trasferimento di Inpgi 1 in Inps

Antonello Orlando, Consulente del lavoro in Roma e Bologna

 

La Legge n. 234/2021, all’art. 1, cc. da 103 a 118, ha stabilito che la funzione previdenziale svolta dall’Inpgi è stata trasferita dall’1.7.22 all’Inps. Dalla stessa data sono iscritti all’AGO dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

A seguito dei chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la circolare n. 10/2023 Inps ha fornito indicazioni in merito all’accesso al prepensionamento di cui all’art. 37, co. 1, L. n. 416/1981, da parte dei lavoratori giornalisti iscritti al FPLD ai sensi dell’art. 1, co. 103 e seguenti, della L. n. 234/2021, approfittandone anche per dare chiarimenti sul prepensionamento dei lavoratori poligrafici.

 

PREPENSIONAMENTO IN FAVORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI ISCRITTI AL FPLD

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti continua a trovare applicazione anche dopo il 1.7.2022. Sono destinatari del prepensionamento i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, giornali periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all’art. 27, co. 2, L. n. 416/1981. Per potere accedere al prepensionamento i singoli lavoratori dovranno risultare iscritti agli elenchi dei giornalisti professionisti presso l’Ordine dei giornalisti; il requisito contributivo richiesto è pari a 25 anni e 5 mesi di contribuzione, adeguato agli incrementi alla speranza di vita. Alla luce dell’uniformazione del regime pensionistico, Inps ha chiarito che il prepensionamento può essere conseguito in possesso di un’età non inferiore di 5 anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 2026), dunque con un’età minima di 62 anni.

Ulteriore condizione di accesso è l’essere stati ammessi al trattamento Cigs per “riorganizzazione aziendale” in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi.

Ai fini dell’accesso al prepensionamento è necessario che:

  • i 3 mesi di permanenza in Cigs, anche non continuativi, siano fruiti nel
  • periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione alla Cigs finalizzata al prepensionamento o nel periodo di proroga del trattamento di Cigs;
  • i requisiti anagrafico e contributivo siano maturati nel periodo di Cigs autorizzato dal decreto ministeriale;
  • l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di Cigs finalizzata al prepensionamento.

Non sono ammessi al prepensionamento i giornalisti già titolari di pensione, anche solo per pro-quota, a carico dell’AGO o forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima e della Gestione separata, ma possono accedere i titolari di sola pensione presso gli enti di previdenza di diritto privato (D.lgs. n. 509/1994 e D.lgs. n. 103/1996) inclusa la Gestione separata dell’Inpgi.

CONTRIBUZIONE VALORIZZATA

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo vanno considerati tutti i contributi accreditati, anche figurativi, volontari e da riscatto. I giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps (FPLD) possono accedere al prepensionamento valorizzando tutta la contribuzione versata o accreditata nel FPLD, compresa quella in evidenza contabile separata del Fondo stesso.

L’art. 37, co. 1, lett. b), prevede la “anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono il raggiungimento dell’età fissata per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’Inpgi, con integrazione a carico dello stesso Istituto di un numero massimo di cinque anni di anzianità contributiva”. Il comma 2 prevede che l’integrazione contributiva a carico dell’Inpgi non può essere superiore a 5 anni. Per i giornalisti che abbiano raggiunto un’età la cui differenza con quella richiesta per la pensione di vecchiaia sia inferiore a 5 anni, l’anzianità contributiva è maggiorata di un periodo pari a questa differenza. La maggiorazione, riconosciuta, per massimo 5 anni, fino alla concorrenza del limite di 30 anni, si calcola aggiungendo al montante contributivo, posseduto all’atto del pensionamento, una quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi 5 anni di contribuzione e rivalutate.

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA DEL TRATTAMENTO

Il termine decadenziale di 60 giorni per la presentazione della domanda di prepensionamento ha diverse decorrenze: per chi ha maturato i requisiti entro i 3 mesi di permanenza in Cigs, decorre dal compimento dei 3 mesi di permanenza in Cigs, mentre per chi ha maturato i requisiti oltre i 3 mesi di permanenza minima in Cigs, decorre dal compimento dei requisiti maturati durante la Cigs.

In caso di emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione in presenza di crisi e autorizza la Cigs, in data successiva a quella in cui l’interessato perfeziona i 3 mesi di

permanenza in Cigs, le decorrenze dei 60 giorni sono diverse:

  1. per chi matura i requisiti prima dell’emanazione del decreto, il termine decorre dall’emanazione del decreto;
  2. per chi matura i requisiti dopo l’emanazione del decreto, il termine decorre dalla maturazione dei requisiti entro la fruizione della Cigs.

I lavoratori che hanno maturato i requisiti entro il periodo di fruizione della Cigs e possono fare valere una permanenza in Cigs per almeno 3 mesi, possono presentare la domanda di pensione anche in data antecedente all’emanazione del decreto che approva il piano di riorganizzazione. Queste domande devono essere tenute in evidenza dalle sedi Inps, in attesa che gli interessati le integrino con l’indicazione degli estremi del decreto di Cigs.

CALCOLO DELLA PENSIONE

L’importo dell’assegno di prepensionamento è determinato dalla somma di:

  • quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’Inpgi 1 al 30.6.2022, comprese quelle oggetto di trasferimento presso l’Inpgi a seguito di domanda presentata entro il 30.6.2022;
  • quota corrispondente all’anzianità contributiva maturata presso il FPLD dall’1.7.2022 e eventuale contribuzione a qualunque titolo versata o accreditata.

RAPPORTI CON ALTRE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI, RAPPORTI DI LAVORO E REDDITI DA LAVORO

Nel successivo messaggio n. 644 del 2023, Inps ha chiarito che dall’1 luglio 2022, il prepensionamento è incompatibile con l’attività lavorativa, subordinata e autonoma, prestata in Italia e all’estero presso la stessa azienda che ha avviato il prepensionamento o altra azienda che faccia capo allo stesso gruppo editoriale cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Al contrario, l’assegno è compatibile con l’attività lavorativa presso datori di lavoro diversi da quelli citati.

Dall’1.7.2022, per le pensioni già liquidate al momento del trasferimento all’Inps o successivamente, trova applicazione la disciplina in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), quindi dalla stessa data, non trova applicazione il “Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO” dell’Inpgi.

Dalla stessa data, il trattamento derivante dal prepensionamento è cumulabile con i redditi derivanti da rapporti di lavoro dipendente o autonomo, non incompatibili. In caso di svolgimento di attività lavorativa successiva al prepensionamento, i contributi assicurativi riferiti a tali periodi lavorativi sono riassorbiti dall’Inpgi fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista. Nel caso di svolgimento dopo il prepensionamento di attività lavorativa con iscrizione al FPLD, il supplemento di pensione sarà corrisposto quale differenza tra il montante collegato alla contribuzione versata al FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione.

In caso di prosecuzione della attività lavorativa con iscrizione al FPLD, il supplemento di pensione sarà liquidato con valore pari alla differenza tra il montante risultante dalla contribuzione versata al FPLD e la quota di contribuzione riferita al periodo di maggiorazione.

 

GIORNALISTI PUBBLICISTI

Come chiarito dal Ministero del Lavoro, dall’1.7.2022, nei confronti dei giornalisti pubblicisti iscritti al FPLD saranno accessibili i prepensionamenti, sulla base di accordi collettivi sottoscritti a partire dall’1.7.2022. Sono destinatari di questa forma di prepensionamento i pubblicisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale iscritti agli elenchi dei giornalisti pubblicisti presso l’Ordine dei giornalisti.

 

ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA DI PREPENSIONAMENTO PER POLIGRAFICI

Con la circolare n. 107/2002, era già stato precisato che nel caso di aziende editrici e/o stampatrici di periodici che non producono esclusivamente periodici, la domanda deve essere corredata anche di dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi 12 mesi di lavoro effettivo, antecedente la cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.

Nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, il D.lgs. n. 69/2017 ha ridefinito la disciplina di settore, introducendo, nel D.lgs. 148/2015, l’art. 25-bis e modificando l’art. 37, L. n. 416/1981 in materia di prepensionamento. In forza di tale novità normativa, il prepensionamento è riconosciuto in favore dei lavoratori poligrafici ammessi “ai trattamenti di cui all’articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, comma 3, lettere a) e b)”. Non è più dirimente l’adibizione per almeno 6 mesi del lavoratore al settore della produzione di periodici e non occorre allegare alla domanda di prepensionamento la dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi 12 mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.

In presenza di contributi in altre gestioni Inps, per accedere al prepensionamento è necessario ricorrere alla ricongiunzione (art. 1, L. n. 29/1979) presentando la domanda prima della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato dato che il requisito contributivo deve essere perfezionato esclusivamente nel FPLD. Inps ha chiarito poi che le domande di prepensionamento devono essere presentate mediante i canali tipici dell’Istituto:

portale web Inps, al servizio “Prestazioni pensionistiche – Domande”, attivando il sottomenu “Nuova Prestazione Pensionistica” e scegliendo uno dei prodotti:

  • Prodotto: Pensione di vecchiaia/anticipata Tipo: Prepensionamento editoria
  • Tipologia:

– Art. 37, legge 416/1981, lettera a); – Art. 37, legge 416/1981, lettera b).

Le domande pervenute precedentemente al 31.1.2023 saranno automaticamente riqualificate dagli operatori Inps.

Queste forme di prepensionamento, tipiche del settore del giornalismo e dei lavoratori poligrafici, che non hanno oneri completi a carico dei datori di lavoro, si pongono adesso accanto a quelle ordinarie di Inps, quali l’Isopensione ex art. 4, commi 1-7ter della L. n. 92/2012 e il contratto di espansione (sperimentale fino a fine 2023). In questi casi, tuttavia, il prepensionamento è ad esclusivo carico del datore di lavoro (isopensione) o ha una parte di finanziamento da parte dello stato (contratto di espansione in presenza di assunzioni a tempo indeterminato).

 

 

 

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IL PASSAGGIO DI INPGI 1 IN INPS: dalla CIG all’indennità di disoccupazione

Antonello Orlando, Consulente del lavoro in Roma e Bologna

 

IL CONTESTO DELLA MANOVRA DEL 2022 E LE LINEE GUIDA DEL PASSAGGIO IN INPS

La legge di Bilancio del 2022, in particolare all’articolo 1, commi 103-118, ha previsto che dallo scorso 1° luglio 2022, le funzioni previdenziali sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), in precedenza di competenza dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti (Inpgi), vengano gestite direttamente dall’Inps. L’Inpgi, nato quasi un secolo fa ad opera del Regio Decreto 25 marzo 1926, n. 838, ha gestito fino al 30 giugno scorso, in regime sostitutivo e con totale autonomia rispetto a Inps, la previdenza e l’assistenza per i giornalisti dipendenti iscritti all’albo e, a partire dal 1996, anche per i giornalisti liberi professionisti, istituendo un’apposita gestione separata cd. “Inpgi 2”.

Un importante punto di svolta per l’Inpgi si è avuto il 1° gennaio 1995 quando l’Istituto ha mutato la propria natura giuridica, passando da essere un ente pubblico previdenziale a una Fondazione privata, mantenendo le medesime funzioni e attività dell’ente previdenziale pubblico. Grazie a questo è stato possibile acquisire autonomia nella gestione e nelle scelte strategiche, senza l’obbligo di recepire le diverse riforme pensionistiche. Nei fatti, si è trattato di una privatizzazione dell’Inpgi che ha comportato la perdita di alcune garanzie, come la tutela pubblica in caso di insolvenza dell’Istituto, ma anche il mantenimento di condizioni di favore uniche.

Un aspetto che ha senza dubbio mantenuto più appetibile mantenere la posizione presso l’Inpgi era il fatto che per i giornalisti il passaggio al metodo di calcolo contributivo puro è avvenuto nel 2017, più di venti anni dopo la maggior parte dei lavoratori dipendenti (per i quali l’anno spartiacque è il 1995 a opera della legge Dini).

Quanto esaminato, insieme ad un calo dei contribuenti attivi rispetto ai pensionati, ha fatto sì che si generassero una serie di strutturali squilibri a cui si è cercato di porre rimedio con manovre correttive e che hanno trovato la soluzione definitiva con il passaggio da Inpgi 1 a Inps dello scorso luglio, con il pieno mantenimento della autonomia dell’Inpgi 2 che sopravvive per i giornalisti non subordinati. L’Inps nei mesi scorsi, anche successivamente al 1° luglio 2022, ha fornito indicazioni operative con messaggi e circolari ad hoc sull’argomento disciplinando i vari aspetti con particolare riferimento ai trattamenti pensionistici, gli ammortizzatori sociali e le indennità di disoccupazione. I principali dubbi da sciogliere riguardavano la gestione dei vecchi iscritti all’Inpgi 1, dal momento che gli assunti dopo il 1° luglio 2022 saranno gestiti come tutti gli altri lavoratori assicurati presso l’assicurazione generale obbligatoria Inps. Con il messaggio n. 1886 del 4 maggio 2022 l’Istituto ha chiarito che il servizio Prestazioni pensionistiche – Domande è stato implementato, al fine di consentire ai soggetti interessati e ai Patronati l’invio delle domande di prestazione pensionistica che, avendo decorrenza pari o successiva al 1° luglio 2022, saranno liquidate dall’Inps.

LE REGOLE IN MATERIA DI CIG

L’Inps, poi, con la circolare n. 87/2022, ha fornito istruzioni operative per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria in corso di godimento al 30.06.2022 e per la presentazione delle nuove richieste dall’1.07.2022.

Nello specifico, i datori di lavoro che entro il 30.06.2022 erano stati autorizzati ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi contratti di solidarietà, anche a pagamento diretto, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa devono continuare ad inviare all’Inpgi le denunce Dasm secondo termini e modalità già in uso. L’Inpgi elabora le denunce, aggiornando l’estratto contributivo dei lavoratori, e trasmette gli esiti delle lavorazioni all’Inps che, in caso di pagamento diretto, dispone il pagamento stesso o, se sono previste prestazioni autorizzate a conguaglio, comunica ai datori di lavoro l’ID compensazione.

I datori di lavoro destinatari di decreti ministeriali che autorizzano periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30.06.2022, devono inviare domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” che deve essere seguita sia per pagamento diretto sia per autorizzazione al conguaglio per il periodo residuo decorrente dall’1.07.2022.

Inoltre, i datori di lavoro destinatari di più decreti, per diverse testate giornalistiche pubblicate, devono presentare una domanda per ogni decreto e ogni unità produttiva indicata. Laddove, poi, il Ministero del Lavoro dovesse autorizzare, con stesso decreto, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il personale giornalistico e per quello poligrafico (impiegati e operai), il datore di lavoro dovrà inviare all’Inps due domande con distinzione dei beneficiari. Si ricorda, inoltre, come l’Inps sia il solo ente competente per gestire i decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietà, adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dal 1.07.2022, a prescindere dal periodo oggetto di autorizzazione. Dunque, i datori di lavoro dovranno inviare una domanda di autorizzazione per ogni unità produttiva.

Nel caso di pagamento diretto, si dovrà utilizzare la procedura “UNICIG” (circ. 62/2021).

A tal proposito, l’articolo 1, comma 196, Legge n. 234/2021, ha aggiunto il comma 5-bis all’articolo 7, D.lgs. n. 148/2015, indicando che i dati per il pagamento devono essere inviati, pena la decadenza, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui si colloca il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi i termini, il pagamento e gli oneri sono a carico del datore di lavoro inadempiente. Va ricordato come il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dai datori di lavoro deve essere effettuato, pena la decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del decreto ministeriale, se successivo, assolvendo agli adempimenti informativi con i flussi UniEmens e gli adempimenti contributivi. Il termine di decadenza si applica anche nel caso in cui il flusso UniEmens generi un saldo a credito per il datore di lavoro (art. 7, co. E, D.lgs. n. 148/2015). Laddove sia intervenuta la cessazione dell’attività, il conguaglio potrà essere effettuato tramite flusso di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. Il datore di lavoro è tenuto anche a pagare il contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. Per determinare l’aliquota applicabile sono computati anche i trattamenti di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fruiti entro il 30.06.2022 a seguito di autorizzazione non rilasciata dall’Inps, dato che il contributo addizionale varia in base all’intensità di uso delle integrazioni salariali nel quinquennio mobile. A tale fine, l’Inps acquisirà le informazioni utili dall’Inpgi.

 

IL FONDO DI GARANZIA PER IL TFR

Dall’1.07.2022 l’Inps è diventato competente anche per gestire il Fondo di garanzia nei ! confronti di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che devono presentare le domande in via telematica mediante il servizio “Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)”.

 

L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

Particolare attenzione è stata fornita in relazione ai trattamenti di disoccupazione nella circolare n. 91/2022 di Inps: questi saranno riconosciuti ai giornalisti aventi diritto in base alle regole previste dalla normativa regolamentare dell’Inpgi al 30.06.2022 che sarà applicata agli eventi di disoccupazione che si verificheranno fino al 31.12.2023 e saranno erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. Dall’1.01.2024 ai giornalisti si applicherà la disciplina prevista per i lavoratori iscritti al FPLD (indennità NASpI così come regolamentata dal D.lgs. n. 22/2015). L’indennità di disoccupazione Inpgi è riconosciuta ai giornalisti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro, così come per la risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione presso l’Itl ex L. n. 604/1966. L’indennità è riconosciuta, analogamente a quanto previsto per Inps, per dimissioni nel periodo tutelato di maternità o per giusta causa per mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali nei luoghi di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni, mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda, spostamento da una sede ad un’altra senza “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” o comportamento ingiurioso del superiore gerarchico.

L’assicurato deve risultare iscritto all’Inpgi da almeno un biennio:

  • al giornalista in possesso da 13 a 51 settimane di contributi contro la disoccupazione nel biennio precedente la cessazione è riconosciuto il trattamento di disoccupazione ordinario “ridotto”, per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro nel biennio di riferimento;
  • l’assicurato in possesso di almeno 52 settimane di contributi contro la disoccupazione nel biennio precedente la cessazione ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario per un numero di giorni pari a quelli di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro nel biennio di osservazione, per massimo 360 giorni, oltre al sussidio straordinario di disoccupazione per massimo ulteriori 360 giorni che spetta se permane lo stato di disoccupazione dopo la fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e decorre dal giorno successivo al termine di quest’ultima.

Per il periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria è riconosciuta contribuzione figurativa, rapportata ai giorni di effettivo godimento ma non nei periodi di sussidio straordinario.

La base di calcolo è la retribuzione media contributiva delle ultime 12 mensilità di contribuzione o, se il rapporto ha avuto durata inferiore, il numero di mensilità coperte da contribuzione negli ultimi 12 mesi. L’indennità mensile è pari al 60% della retribuzione media, entro il massimale pari al 60% della retribuzione mensile minima, maggiorato dell’indennità di contingenza, prevista dal Ccnl giornalistico per la qualifica di redattore ordinario (per il 2022 non pu  superare il limite di € 1.745,30). Dal 1° gennaio di ogni anno, l’indennità, anche in corso di fruizione, è adeguata in misura pari alla variazione percentuale della retribuzione minima del redattore ordinario verificatasi nell’anno precedente e si riduce del 5% ogni 30 giorni dal 181° giorno, fino ad arrivare, progressivamente, al 50%.

Il beneficiario che svolge attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione deve comunicare mensilmente all’Inps, con il modello “DIS3”, il reddito riferito ai mesi precedenti a quello di invio derivante dall’attività lavorativa. La comunicazione deve essere effettuata entro il terzo mese successivo alla mensilità indennizzabile, a pena di decadenza.

Per fruire dell’indennità ordinaria i giornalisti aventi diritto devono presentare – entro 60 giorni dalla cessazione o fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso – domanda all’Inps con il servizio “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” per far sì che la prestazione decorra dal giorno successivo alla cessazione o alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mancato preavviso. In caso di indennità sostitutiva del preavviso, il giornalista pu  scegliere, con dichiarazione, se percepire l’indennità al termine del periodo di fruizione dell’indennità di mancato preavviso o dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se la domanda di accesso alla prestazione è presentata oltre i 60 giorni citati, ma comunque entro la durata teorica di prestazione spettante, l’indennità decorre dal giorno successivo alla domanda e spetta per il periodo residuo. Il giornalista perde il diritto all’indennità tra il giorno successivo alla cessazione o alla fine dell’indennità di mancato preavviso e la presentazione della domanda. Il beneficiario dell’indennità di disoccupazione decade dal diritto alla prestazione in caso di: titolarità di pensione diretta/decorrenza della pensione, titolarità di assegno ordinario di invalidità, rioccupazione con rapporto di lavoro di natura giornalistica superiore a 6 mesi.

L’indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’AGO e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, casse previdenziali ordinistiche, nonché con Ape sociale, NASpI, DisColl, Alas e Iscro, oltre che con le indennità di malattia e maternità.

Particolarmente attese sono le novità nell’àmbito dell’assicurazione antinfortunistica la cui competenza a norma della L. n. 234/2021 passa da Inpgi a Inail: sul tema è apparsa l’istruzione operativa n. 7750 che si è limitata a ribadire che, a legislazione vigente, rimane impregiudicata la tutela degli infortunati anche per gli eventi verificatesi a decorrere dal 1° luglio 2022; nella visione dell’Istituto le regole Inpgi sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 e secondo le stesse i lavoratori in questione hanno due anni di tempo, dal verificarsi dell’evento di infortunio, per presentare le connesse istanze di tutela. Allo stesso modo è ancora dovuta a tale scopo la contribuzione Inpgi, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, a carico dei datori di lavoro. Poche direttive che attendono i chiarimenti, sostanziali, del relativo tavolo tecnico.

 

 

 

 

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