Ha chiarito l’Agenzia che l’aliquota IVA da applicare alle opere necessarie al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche è, a condizione che le opere rispondano alle peculiarità tecniche imposte dalla normativa di settore (art. 8.1.13 del D.M. 236/1989), l’aliquota ridotta del 4%.
Si tratta di un’agevolazione oggettiva, scollegata dalla condizione di disabilità del soggetto acquirente, essendo prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta ad ogni fase di commercializzazione del bene.