Uso del telefono e Inail: c’è l’obbligo assicurativo e pure l’indennizzo

di Fabrizio Vazio, Esperto in materia previdenziale

Recenti pronunce confermano che sono dovute le prestazioni nel caso di malattia professionale causata dall’uso del telefono cellulare: ma quali sono le disposizioni dell’Istituto in materia di obbligo assicurativo?

Cassazione, sentenze di merito e lesività dell’uso del cellulare

Nell’anno 2017 hanno fatto molto rumore diverse sentenze di merito che hanno condannato l’Inail a corrispondere rendite vitalizie a soggetti che avevano contratto patologie invalidanti a seguito dell’uso del cellulare per ragioni di lavoro.

Va notato, peraltro, che nel 2012 si era pronunciata la Cassazione Sezione Lavoro (sentenza n. 17438/2012) ritenendo provata l’insorgenza del neurinoma del Ganglio di Gasser (tumore che colpisce i nervi cranici, in particolare il nervo acustico e, più raramente il nervo cranico trigemino) in conseguenza dell’uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all’orecchio sinistro.

Trattasi di malattia non tabellata per la quale, tuttavia, la Suprema Corte aveva ritenuto raggiunta la prova dell’origine professionale sulla base di studi epidemiologici posti alla base di una consulenza tecnica.

Ma quando insorge l’obbligo assicurativo Inail per l’uso del telefono?

Obbligo per il telefono? Si sempre…

Come noto, l’obbligo assicurativo Inail deriva dalla compresenza di due requisiti:

  • oggettivo (art. 1 T.U. n. 1124/1965, con i successivi interventi della Corte Costituzionale)

  • soggettivo (art. 4 stesso T.U., anch’esso oggetto di varie pronunce additive).

In altre parole, si passa a valutare la sussistenza del requisito oggettivo ai fini assicurativi, qualora risulti soddisfatto il requisito soggettivo relativo alla persona assicurata, come dettagliatamente esposto all’art. 4 T.U..

Con riferimento al telefono, va notato che l’Istituto ha più volte rimarcato che la pericolosità delle macchine e degli impianti, fra i quali rientra l’apparecchio telefonico, la quale è fissata dalla legge con una presunzione assoluta, essendo irrilevante qualsiasi indagine sulle caratteristiche tecniche e sulla effettiva pericolosità dell’apparecchio utilizzato.

L’Istituto ha pertanto affermato che l’uso esclusivo dell’apparecchio telefonico è un elemento sufficiente per affermare l’esistenza del requisito oggettivo previsto dall’art. 1 del T.U. e risolutivo ai fini della tutela infortunistica per il personale specificamente operante nell’ambito di un call-center, pur in assenza di centralino, con postazioni automatizzate od altri apparecchi elettrici od elettronici.

Una particolare controversia si è sviluppata allorchè l’Istituto Assicuratore ha avviato una campagna ispettiva volta a racchiudere in tutela collaboratori familiari operanti per conto di imprese non artigiane, con particolare riguardo a quelle che esercitano attività di “agente di commercio”.

Si tratta di “familiari” di un agente di commercio i quali si avvalgono esclusivamente del telefono presso la propria abitazione e dunque al di fuori di opifici, laboratori od ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, fonti di rischio ambientale e senza utilizzare altre apparecchiature elettriche.

Anche in questo caso, l’Istituto ha stabilito che l’utilizzo di normali apparecchi telefonici comporta comunque l’esposizione degli addetti a specifici rischi professionali, fra i quali, si annoverano quelli connessi all’intensità sonora del segnale emesso dal ricevitore nonché i pericoli collegati con il rischio elettrico e, in particolare, i rischi riconducibili a:

– incendi innescati da possibili correnti di dispersione;

– falsi contatti e conseguenti surriscaldamenti localizzati;

– folgorazioni.

Se si è già tutelati…

Ovviamente, ove si faccia uso, ad esempio, di computer il soggetto è già assicurato e quindi non occorre chiedersi se l’uso del telefono produce l’obbligo: si pensi, ad esempio, agli studi professionali ove si usano normalmente altri macchinari elettrici per ufficio.

Altrettanto ovviamente, una volta che si entra nell’alveo della tutela Inail per una qualsivoglia fonte di rischio, l’intera attività lavorativa è soggetta a tutela: ad esempio colui che, in qualità di impiegato commerciale, fa uso di autovettura personalmente condotta ed è quindi assicurato, sarà tutelato anche per i rischi derivanti dall’utilizzo del telefono per ragioni di lavoro.

Il contenzioso sull’obbligo assicurativo

Va notato che, ove venisse accertato che un soggetto non tutelato utilizza il telefono per ragioni di lavoro, verrebbe assicurato, in presenza del requisito soggettivo di tutela, con decorrenza retroattiva dalla data dell’insorgenza dell’obbligo (fatti salvi i termini prescrizionali) e con richiesta di premi e sanzioni.

Occorre ricordare, per completezza, che un eventuale ricorso amministrativo non andrebbe rivolto contro il verbale ispettivo né contro il successivo provvedimento di richiesta del premio: in tali casi il ricorso sarebbe infatti inammissibile.

Occorrerebbe viceversa azionare lo specifico rimedio di cui all’art. 16 T.U. n. 1124/1965 che prevede l’impugnazione della diffida all’assicurazione emessa dalla sede Inail.

La norma infatti prevede che l’Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell’art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l’adempimento.

Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall’Istituto assicuratore, a decorrere dall’inizio dei lavori.

Il ricorso ha effetto sospensivo dell’obbligo.

Ove esso venga respinto, è possibile azionare contenzioso in secondo grado al Ministero, che non ha però effetto sospensivo.