Le risposte del Centro Studi ai quesiti dei colleghi – Legge quadro per l’artigianato: calcolo dei limiti dimensionali

a cura del Centro Studi e Ricerche,

Selezione delle risposte che il Centro Studi e Ricerche fornisce ai nostri colleghi. Ricordiamo che i quesiti sono pubblicati anche sulle banche dati de Il Sole24Ore, in base all’accordo sottoscritto tra l’Ordine di Milano e Il Sole24Ore stesso.

 

Quesito

“Nel computo del numero dei lavoratori, ai fini della valutazione di rispetto dei limiti previsti dalla legge quadro per l’artigianato L. n. 443/1985, si deve o meno tener conto del lavoratore assunto a copertura quota collocamento obbligatorio disabili L. n. 68/1999?”

Risposta

Con riferimento al quesito, l’art. 4 della L. n. 443/1985, legge quadro per l’artigianato, dispone che l’attività per essere considerata artigiana deve essere svolta da un numero di soggetti lavoratori entro un determinato limite numerico, differente per i diversi settori produttivi.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra non sono computati, co. 2 n. 5), i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali.

La L. n. 68/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, all’art. 1, collocamento dei disabili, definisce disabile la persona che in età lavorativa sia affetta da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo (….).

Pertanto si ritiene che il lavoratore assunto a copertura della quota ex L. N. 68/1999 non entri nel calcolo dei limiti dimensionali previsti dall’art. 4 L. n. 443/1985.