È oggi possibile un controllo diretto delle telecamere sui lavoratori – i chiarimenti dell’Ispettorato del Lavoro

di Gabriele Fava, Avvocato in Milano

 

L’art. 23 del D.lgs. n. 151/2015 e il successivo art. 5, co. 2, del D.lgs. n. 185/2016 hanno modificato l’art. 4 della L. n. 300/1970, adeguando l’impianto normativo e le procedure preesistenti alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute. Ciò allo scopo di contemperare, da un lato, l’esigenza afferente all’organizzazione del lavoro e della produzione propria del datore di lavoro e, dall’altro lato, di tutelare la dignità e la riservatezza dei lavoratori.

Sulla scia di tale intervento riformatore, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – lo scorso 19 febbraio – ha emanato la circolare n. 5/2018, fornendo una serie di indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti di video sorveglianza e altri strumenti di controllo nei luoghi di lavoro e innovando, al contempo, alcuni aspetti legati alla tracciabilità dell’accesso alle immagini registrate ed all’utilizzo del sistema biometrico.

Ma rimanendo in tema di sorveglianza, è ormai noto che l’uso delle telecamere in azienda è consentito al ricorrere di esigenze legate all’organizzazione aziendale ed alla produzione, alla tutela della sicurezza del lavoro, nonché alla tutela del patrimonio aziendale. Di conseguenza, l’installazione della telecamera può avvenire solo previo raggiungimento di un accordo in sede sindacale o, in mancanza, con l’autorizzazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro secondo quanto disposto all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. Diversamente, non v’è la necessità del consenso dei sindacati se dagli impianti di videosorveglianza istallati per la tutela del patrimonio aziendale non deriva la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulta in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori. In tal senso si è espressa di recente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 22662/2016.

Cosa succede invece se i dipendenti finiscono costantemente inquadrati dalla telecamera?

L’Ispettorato, con la circolare in parola, ha oggi chiarito la possibilità di inquadrare direttamente l’operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio “l’angolo di ripresa” della telecamera oppure “l’oscuramento del volto del lavoratore” e ciò qualora sussistano ragioni giustificatrici legate alla “sicurezza del lavoro” o al “patrimonio aziendale”. Diversamente, la ripresa dei lavoratori dovrà avvenire sempre in via incidentale e con carattere di occasionalità.

Ciò in quanto lo stato dei luoghi e il posizionamento delle merci o degli impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni, rendendo poco utile una istruttoria basata su planimetrie che nel corso del breve periodo non sono rappresentative del contesto lavorativo.

Del resto, sottolinea l’Ispettorato, un provvedimento autorizzativo basato sull’esibizione di una documentazione che “fotografa” lo stato dei luoghi in un determinato momento storico rischierebbe di perdere efficacia nel momento stesso in cui tale “stato” venga modificato per varie esigenze, con la conseguente necessità di un aggiornamento periodico del provvedimento autorizzativo, pur in presenza delle medesime ragioni legittimanti l’installazione degli strumenti di controllo.

Inoltre, se le riprese sono coerenti con le ragioni che giustificano il controllo, l’Ispettorato ha altresì sottolineato la non necessità di specificare il posizionamento predeterminato e l’esatto numero delle telecamere da istallare.

Dal nuovo quadro normativo e dai chiarimenti dell’Ufficio del Lavoro, può quindi ricavarsi come fra le ragioni giustificatrici del controllo a distanza dei lavoratori, la “tutela del patrimonio” rappresenti una vera e propria novità, in quanto tale elemento, in passato, rilevava solo al fine di legittimare le visite di controllo ai sensi dell’art. 6 della L. n. 300/1970.

Attesa tuttavia l’ampiezza e l’elasticità della nozione di “patrimonio aziendale” ed al fine di non vanificare la funzione di filtro dell’autorizzazione, sarà necessaria – ad avviso dell’Ispettorato – un’attenta valutazione per non rischiare controlli indiscriminati sull’attività rispetto alle finalità dichiarate da parte dei datori di lavoro.

Si ricorda da ultimo che tale problematica non si pone poi per le richieste che riguardano dispositivi collegati ad impianti di antifurto. Ciò in quanto, tali dispositivi, entrando in funzione soltanto quando non sono presenti lavoratori in azienda, non consentono alcuna forma di controllo e, pertanto, possono essere autorizzati con maggiore celerità come lo stesso Ispettorato ha chiarito in passato con nota n. 299 dello scorso 28 novembre 2017.

Diversa, invece, sarà l’ipotesi in cui la richiesta di installazione riguardi dispositivi operanti in presenza del personale aziendale; in tal caso è necessario verificare, anche in questo caso, la concreta finalità di “tutela del patrimonio” onde evitare la vanificazione della disciplina normativa stessa.