Collocamento obbligatorio: novità sugli obblighi di assunzione per le aziende L’art.14.del D.lgs n. 276/2003: un’opportunità da cogliere

Luca Di Sevo e Fabio Ferri, Consulente del Lavoro in Bollate, presidente della coop. Sociale Alveare

Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze un lavoratore iscritto alle liste del collocamento obbligatorio indipendentemente dal fatto che venga effettuata una nuova assunzione1.

Nel caso in cui non si ottemperi all’obbligo, automaticamente, a seguito  di una diffida dell’ispettorato del lavoro (anche su segnalazione della Città Metropolitana alla consegna del prospetto informativo), scatta una sanzione amministrativa che, negli importi, è stata aggiornata, dal D.lgs. n. 151/2015 ed è pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto a quello in cui è scattato l’obbligo; si tratta quindi di un esborso annuo che considerando una media di 21 giorni lavorativi per 12 mesi, supera i € 38.000,00. Senza considerare che le imprese non ottemperanti non possono partecipare a gare pubbliche.

In alternativa, l’azienda può fare richiesta di esonero parziale (al massimo per il  60% delle postazioni da coprire) a fronte del pagamento di una cifra pari ad € 30,64 al giorno, per ogni giorno di mancato rispetto dell’obbligo: l’esborso convenzionalmente è stato calcolato considerando una media di 22 giorni lavorativi per 12 mesi, e quindi ammonta ad € 2022,24 a trimestre e si attesta ad € 8088,96 annui. .

Come alternativa all’assunzione del disabile da parte dell’Azienda, è possibile assolvere all’obbligo anche affidando ad una cooperativa sociale di tipo b, una commessa di lavoro come l’attività di pulizie, reception/centralino, archiviazione documentale, manutenzione del verde, fattorino, servizi generali o altro servizio su misura.

La convenzione ex art 14 del d.lgs n. 276/2003 infatti permette di poter computare come propri disabili anche dipendenti della cooperativa sociale alla quale si è affidata un’ attività, a seguito di un accordo con la Provincia di riferimento.   

La convenzione permette di capitalizzare la cifra per l’esonero precedentemente identificata, a favore dell’azienda, trasformandola nella quota parte di una commessa di cui l’impresa ha necessità.

Un esempio classico è quello costituito dall’attività per le pulizie: l’impresa ABC appalta la pulizia  dei suoi locali (800m2) ad una ditta esterna con un costo di € 15.000 anno e non avendo assunto un disabile paga la sanzione per € 8088,96.

Con la convenzione ex art. 14 può ottemperare all’obbligo appaltando ad una cooperativa sociale la pulizia degli uffici per 15.000 € ed evitare la sanzione.

La forza delle cooperative sociali sta nel fatto che il paniere di servizi che sono in grado di offrire è molto ampio ed inoltre, caratteristica ancor più interessante, possono essere in grado di adeguarsi alle esigenze dell’impresa al fine di offrire un servizio realmente utile e personalizzato.

A parere di chi scrive, una lettura “coraggiosa” della convenzione, può portare verso una modalità di utilizzo dell’art. 14 che al contempo raggiunge 2 obbiettivi:

1. sul piano del rispetto della normativa, fornisce alle aziende una modalità “nuova” di ottemperanza, e incentiva il fatto che il rispetto di quanto previsto dall’art. 11 della L. 68/1999 non sia più considerato un obbligo accessorio, di cui “non necessita preoccuparsi più di tanto“;

2. sul piano sociale, mette in moto un meccanismo di integrazione di soggetti appartenenti a categorie deboli, impiegati attraverso l’impegno delle cooperative sociali.

Cosa si intende per “lettura coraggiosa”?

L’idea è quella di concepire la convenzione slegata dal singolo soggetto invalido, e quindi di strutturarla come un pacchetto di servizi che la cooperativa sociale può offrire all’azienda che si trova nella condizione di ottemperare, garantendo la copertura, ed al contempo fornendo le prestazioni pattuite, attraverso l’impegno di uno o più soggetti ascritti nell’alveo dei prestatori “protetti” dalla legge.

Siamo di fronte ad un’opportunità: finora non colta o non del tutto attuabile.

Che dire:… carpe diem?

1 Per quanto concerne le novità del 2018 per le PMI si legga anche l’articolo “Disabili e piccole imprese: cosa cambia nel 2018”, Massi E., pubblicato in Sintesi di dicembre, pag. 8.”