L’Inail ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2019/2020. In particolare, si riepilogano gli adempimenti dei datori di lavoro, le modalità e le scadenze dell’adempimento.
Il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata è fissato al 17 febbraio 2020, stesso termine per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, D.p.r. 1124/1965), con il servizio Riduzione Presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020.
La presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019 può invece essere inoltrata fino al 2 marzo 2020.
Come per gli anni passati il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in una unica, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente (per l’anno 2019 detto tasso è pari allo 0,93%).
Gli adempimenti, per i datori di lavoro titolari di PAT, devono essere assolti esclusivamente con i servizi telematici “AL.P.I online” ed “Invio telematico Dichiarazione Salari”. I
datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”. Il servizio calcola il premio dovuto e indica il numero di riferimento (di sei cifre) da riportare nel modello F24 per effettuare il pagamento.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla Guida all’autoliquidazione 2019/2020.
Fonte: Testo integrale dell’istruzione operativa 14 gennaio 2020