VOLONTARI SPORTIVI: QUEI RIMBORSI CHE DIVENTANO REDDITO
Alberto Borella, Consulente del Lavoro in Chiavenna (So)
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Un tema molto interessante è stato affrontato dalla Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026. Il chiarimento riguarda la domanda di un contribuente che chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, da riservare ai rimborsi forfetari, di cui all’articolo 29, co. 2, del D.lgs. n. 36 del 2021, erogati a un volontario sportivo, che abbia già superato, nel medesimo anno solare, la soglia di non imponibilità fiscale di 15.000 euro prevista dall’articolo 36, co. 6, del medesimo decreto legislativo, per effetto della percezione di compensi da lavoro sportivo dilettantistico corrisposti da altri enti nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo. Questa la risposta dell’Agenzia: i rimborsi forfetari erogati al lavoratore sportivo che, nel medesimo periodo d’imposta, abbia già conseguito compensi da lavoro sportivo superiori a 15.000 euro, per effetto di somme corrisposte da altri enti sportivi in base a rapporti di lavoro autonomo, devono essere computati ai fini della determinazione dell’eccedenza imponibile. Nel caso di specie, tali somme assumono rilevanza reddituale in capo al lavoratore sportivo quale reddito di lavoro autonomo. Attenzione: la concorrenza ai limiti di non imponibilità riguarda esclusivamente i rimborsi forfetari previsti dal comma 2 dell’art. 29. I rimborsi analitici, cioè quelli documentati e riferiti a spese effettivamente sostenute e comprovate (trasferte, vitto, alloggio, carburante, ecc.), non concorrono ai limiti dei 15.000 euro, non assumono natura di compenso e non diventano imponibili neppure in caso di superamento della soglia semplicemente perché non hanno soglia. La motivazione parte dal richiamo all’art. 36, co. 6, del D.lgs. n. 36/2021, che stabilisce che
i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile, ai fini fiscali, fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Per la quota eccedente tale limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, trovano applicazione le regole ordinarie di tassazione.
Viene quindi citato il successivo comma 6-bis dove si prevede che
il lavoratore sportivo è tenuto a rilasciare, all’atto del pagamento, un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare.
A questo punto la circolare analizza la disciplina del trattamento fiscale dei rimborsi forfetari erogati ai volontari sportivi ed in particolare dall’art. 29 del D.lgs. n. 36 del 2021 che appunto contempla tali rimborsi. Si ricorda innanzitutto che ai sensi del comma 1
Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Si prosegue poi richiamando il successivo comma 2 che prevede che
Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso …
L’Agenzia prende atto della previsione di legge secondo cui
i rimborsi [forfetari – NdR] di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.
ma al contempo evidenzia come l’art. 29, co. 2, secondo periodo, del D.lgs. n. 36 del 2021 preveda che
detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, co. 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6.
Comma 6 che a sua volta dispone che
i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00.
Fin qui tutto chiaro: la norma li definisce rimborsi forfetari, ma essi rilevano – e quindi assumono di fatto natura di compenso – sia ai fini contributivi sia ai fini fiscali. È proprio a questo punto che emerge in modo palese il mancato coordinamento funzionale tra il comma 2 dell’art. 29 e il comma 6-bis dell’art. 36 che, come già evidenziato, richiede al lavoratore sportivo il rilascio, all’atto del pagamento, di un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. Ma, alla luce del chiarimento dell’Agenzia, è evidente che l’autocertificazione dovrebbe essere richiesta tanto ai lavoratori sportivi quanto ai volontari sportivi e dovrebbe necessariamente includere: – i compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese; – nonché i rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti, attività che possono riguardare in senso ampio l’attività istituzionale degli enti eroganti ma anche prestazioni rivolte allo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. In tale contesto, una riscrittura del comma 6-bis dell’art. 36 del D.lgs. n. 36/2021 appare non solo opportuna, ma necessaria ai fini della coerenza sistematica della disciplina.