VOLONTARI SPORTIVI E RIMBORSI FORFETARI: LA CIRCOLARE 7/E/2026 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CONVINCE DAVVERO?

Alessio Colombo, Consulente del Lavoro in Gallarate (Va)

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La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei rimborsi forfetari riconosciuti ai volontari sportivi, ritenendo imponibile la quota di rimborso eccedente la soglia di 15.000 euro. Tale interpretazione solleva tuttavia significativi dubbi sul piano letterale e sistematico. L’art. 29, co. 2, D.lgs. n. 36/2021 stabilisce infatti che tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, pur rilevando ai fini del superamento delle soglie previste per il lavoro sportivo. Solo sul versante previdenziale, inoltre, il legislatore precisa espressamente che essi costituiscono base imponibile al relativo superamento. Ne deriva il dubbio che la circolare attribuisca alla norma un effetto impositivo ulteriore rispetto a quello espressamente previsto dal legislatore.

IL QUESITO POSTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Tra i vari temi affrontati nel documento in esame, l’Agenzia risponde a uno specifico quesito relativo ai rimborsi forfetari riconosciuti ai volontari sportivi. In particolare, si chiede di conoscere il trattamento fiscale, ai fini delle imposte sui redditi, da riservare ai rimborsi di cui all’articolo 29, co. 2, del D.lgs. n. 36/2021, erogati a un volontario sportivo che abbia già superato, nel medesimo anno solare, la soglia di non imponibilità fiscale di 15.000 euro prevista dall’articolo 36, co. 6, del medesimo decreto legislativo, per effetto della percezione di compensi da lavoro sportivo dilettantistico corrisposti da altri enti nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo.

IL DATO NORMATIVO

L’art. 29, co. 2, del D.lgs. n. 36/2021[1] disciplina i rimborsi forfetari riconoscibili ai volontari sportivi nel limite complessivo di 400 euro mensili e contiene, nella sua formulazione, un passaggio che merita particolare attenzione. Dopo aver ribadito che le prestazioni dei volontari sportivi non possono essere retribuite in alcun modo, il legislatore ammette il riconoscimento di rimborsi forfetari per determinate attività e precisa che “i rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente”.

La disposizione prosegue stabilendo che tali rimborsi “concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis{fn2} e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6{fn3}”. È proprio la costruzione della norma a porre il problema interpretativo. Da un lato, il rimborso viene espressamente qualificato come somma non reddituale; dall’altro, gli viene attribuita una rilevanza ai fini del superamento sia della soglia previdenziale sia di quella fiscale.

Dal punto di vista fiscale, l’art. 36, co. 6, stabilisce che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all’importo complessivo annuo di 15.000 euro. Il rimborso del volontario, tuttavia, non è un compenso di lavoro sportivo. L’art. 29 muove anzi dal presupposto opposto: la prestazione del volontario deve essere personale, spontanea e gratuita e non può essere retribuita. Il rimborso forfetario trova quindi la propria giustificazione proprio nella sua estraneità al concetto di corrispettivo.

Il punto da chiarire è allora se il fatto che il rimborso “concorra al superamento” della soglia di cui all’art. 36, co. 6, sia sufficiente a trasformarlo, una volta oltrepassato il limite, in reddito imponibile.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La circolare n. 7/E fornisce la propria risposta attraverso due esempi, dai quali emerge con chiarezza il criterio interpretativo adottato dall’Agenzia.

Nel primo caso, alla data del 30 giugno 2026, un volontario sportivo percepisce un rimborso forfetario di 350 euro e dichiara di avere già ricevuto, nel medesimo periodo d’imposta, compensi di lavoro sportivo autonomo per complessivi 16.000 euro. Poiché la soglia di 15.000 euro risulta già superata, l’Agenzia ritiene che l’intero rimborso di 350 euro debba essere computato nell’eccedenza imponibile e assuma rilevanza reddituale quale reddito di lavoro autonomo, con conseguente applicazione della ritenuta prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.

Nel secondo esempio, il volontario percepisce invece un rimborso forfetario di 380 euro dopo avere già ricevuto compensi di lavoro sportivo autonomo per 14.800 euro. In questo caso, la circolare somma il rimborso ai compensi già percepiti, raggiungendo l’importo complessivo di 15.180 euro, e considera fiscalmente imponibile la sola eccedenza di 180 euro.

Il ragionamento seguito dall’Agenzia è quindi il seguente: i rimborsi forfetari rilevano ai fini del raggiungimento della soglia di 15.000 euro e, una volta oltrepassato tale limite, assumono rilevanza reddituale per la parte eccedente; se la soglia risulta già superata prima dell’erogazione del rimborso, quest’ultimo viene invece attratto integralmente nell’imponibile. In entrambi i casi, la circolare riconduce la quota imponibile al reddito di lavoro autonomo. Tale interpretazione, tuttavia, a parere di chi scrive, non appare condivisibile.

CUMULO E IMPONIBILITÀ: DUE CONCETTI DIFFERENTI

Il fatto che il rimborso debba essere conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia di 15.000 euro non implica necessariamente che, una volta superato il limite, esso perda la propria natura e diventi reddito imponibile. Occorre infatti tenere distinti due effetti: da un lato, la rilevanza della somma ai fini del computo della soglia; dall’altro, la sua effettiva attrazione nella base imponibile.

La distinzione appare coerente con il dato testuale. Il legislatore non stabilisce che i rimborsi concorrano alla formazione del reddito una volta superata la soglia, ma afferma soltanto che essi «concorrono al superamento» del limite. Il dato normativo impone quindi certamente di computare il rimborso ai fini del raggiungimento dei 15.000 euro; meno immediata è la conclusione secondo cui la somma, o la parte di essa collocata oltre tale limite, debba per ciò solo mutare natura e diventare reddito imponibile.

Proprio gli esempi utilizzati dalla circolare rendono evidente la portata della questione. Nel primo caso, il rimborso di 350 euro, riconosciuto nell’ambito di una prestazione che l’art. 29 qualifica come gratuita, viene integralmente attratto nel reddito di lavoro autonomo esclusivamente perché il soggetto ha già superato la soglia fiscale. Nel secondo, invece, di un unico rimborso di 380 euro, 200 euro restano non reddituali, mentre i successivi 180 euro assumono natura di reddito di lavoro autonomo. Eppure, in entrambi i casi, non mutano né la natura della prestazione né il titolo giuridico dell’erogazione: ciò che cambia è esclusivamente la posizione del percipiente rispetto alla soglia di 15.000 euro.

Il profilo appare ancora più problematico se si considera che l’Agenzia non si limita ad affermare l’imponibilità della somma, ma la qualifica come reddito di lavoro autonomo. Non è immediato individuare il fondamento normativo in forza del quale un rimborso corrisposto nell’ambito di una prestazione che, per espressa previsione dell’art. 29, resta volontaria e gratuita possa assumere natura di reddito da lavoro per il solo effetto del superamento di una soglia quantitativa.

Una lettura alternativa appare pertanto sostenibile: il rimborso concorre al raggiungimento e al “consumo” della soglia di non imponibilità, senza che ciò determini automaticamente il mutamento della sua natura fiscale.

L’ASIMMETRIA TRA FISCALITÀ E PREVIDENZA

L’argomento letterale più significativo emerge dal confronto interno alla stessa disposizione. Sul piano previdenziale il legislatore non si limita a stabilire che i rimborsi concorrono al superamento della soglia di cui all’art. 35, co. 8-bis (soglia di esenzione previdenziale pari a 5.000 euro), ma aggiunge espressamente che essi “costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento”. Sul piano fiscale, invece, la norma si ferma alla previsione secondo cui i rimborsi concorrono al superamento del limite previsto dall’art. 36, co. 6 (soglia di esenzione fiscale pari a 15.000 euro).

La differenza difficilmente può essere considerata casuale o priva di significato. Il legislatore ha utilizzato, nello stesso periodo, due formule differenti: per la previdenza ha previsto sia il concorso al superamento sia l’ingresso nella base imponibile; per la fiscalità ha previsto soltanto il primo effetto.

Se l’espressione “concorrono al superamento” fosse già di per sé sufficiente a significare che, oltre la soglia, le somme diventano imponibili, occorrerebbe chiedersi perché il legislatore abbia sentito la necessità di aggiungere, soltanto per l’aspetto contributivo, che esse “costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento”.

Se i due concetti fossero coincidenti, l’inciso previdenziale sarebbe sostanzialmente ridondante. Al contrario, la disposizione sembra distinguere tra il mero concorso al raggiungimento della soglia e la successiva inclusione della somma nella base imponibile.

È proprio questa asimmetria a rendere discutibile l’estensione automatica dell’effetto impositivo anche sul piano fiscale. Se il legislatore avesse voluto introdurre un meccanismo perfettamente simmetrico, avrebbe potuto agevolmente prevedere che i rimborsi costituissero base imponibile fiscale al relativo superamento. Questa previsione, però, non compare nell’art. 29.

UNA CONCLUSIONE DIVERSA RESTA SOSTENIBILE

La questione di fondo può essere quindi ricondotta a un punto preciso: il fatto che i rimborsi forfetari concorrano al superamento della soglia di 15.000 euro non significa necessariamente che essi debbano, per ciò solo, trasformarsi in reddito imponibile.

Una lettura alternativa dell’art. 29, co. 2, appare infatti possibile e maggiormente coerente con il dato letterale. Il rimborso può rilevare ai fini del raggiungimento della soglia fiscale e concorrere al suo “consumo”, senza perdere la propria natura non reddituale. In tale prospettiva, il superamento del limite determinerebbe l’imponibilità degli eventuali ulteriori compensi di lavoro sportivo, ma non comporterebbe automaticamente l’assoggettamento a tassazione del rimborso stesso.

Questa ricostruzione consente di attribuire un significato autonomo alle diverse espressioni utilizzate dal legislatore: da un lato, la previsione secondo cui i rimborsi non concorrono alla formazione del reddito; dall’altro, la loro rilevanza ai fini del superamento della soglia; e, soltanto sul versante previdenziale, la loro espressa inclusione nella base imponibile al relativo superamento.

In definitiva, a parere di chi scrive, la circolare n. 7/E attribuisce alla locuzione «concorrono al superamento» un effetto impositivo che il legislatore non ha espressamente previsto. Proprio il confronto con la disciplina previdenziale, nella quale l’ingresso nella base imponibile è sancito in termini inequivoci, costituisce l’argomento più significativo per ritenere che il mero concorso al superamento della soglia fiscale non possa, da solo, trasformare un rimborso riconosciuto nell’ambito di una prestazione volontaria in reddito imponibile.


[1]Le prestazioni dei volontari sportivi di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfetari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfetari e l’importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il sistema pubblico di connettività di cui all’articolo 73 del medesimo codice dell’amministrazione digitale, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6.