Una proposta al mese – RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA NELLA GESTIONE SEPARATA: UNA PROPOSTA DI EQUITÀ E SOSTENIBILITÀ PREVIDENZIALE

Noemi Secci , Consulente del Lavoro in Milano

E non è necessario perdersi “ in astruse strategie, tu lo sai, può ancora vincere chi ha il coraggio delle idee. N (R. Zero, “Il coraggio delle idee”)

Negli ultimi anni, la gestione separata dell’Inps ha assunto un ruolo sempre più rilevante per liberi professionisti, collaboratori e lavoratori atipici: sono numerose, infatti, le attività per le quali è previsto il versamento di contribuzione presso tale cassa di previdenza. Tuttavia, nonostante l’importanza crescente di questa gestione, i suoi iscritti si trovano spesso penalizzati rispetto ad altre categorie di lavoratori, soprattutto in termini di accesso ai trattamenti pensionistici. La normativa attuale consente infatti il cumulo (art. 1, D.lgs n. 184/1997 e art. 1, co. 139 e ss. L. n. 228/2012) o la totalizzazione (D.lgs. n. 42/2006) dei contributi da e verso tale cassa, ma non prevede in modo esplicito la possibilità di ricongiungere gratuitamente i contributi, né in entrata, né in uscita. A tal proposito, numerose sentenze della Cassazione chiariscono che la ricongiunzione da e verso la gestione separata non è preclusa ai liberi professionisti, sulla base di quanto disposto dalla L. n. 45/1990 (che disciplina appunto la ricongiunzione per tali categorie di lavoratori). Ciononostante, l’Inps continua a non ammettere questa facoltà. Per mettere fine alla questione, nel DDL Lavoro del 1° maggio 2023 era stata inizialmente prevista una misura che avrebbe introdotto la ricongiunzione gratuita per gli iscritti alla gestione separata, realizzando così una riforma che avrebbe apportato notevoli benefici ai lavoratori con carriere frammentate. Tuttavia, questa disposizione è stata stralciata dal testo definitivo del disegno di legge (A.C. 1532-bisA – “Disposizioni in materia di lavoro”, che risulta, allo stato, approvato alla Camera il 9 ottobre 2024 e all’esame del Senato), lasciando gli iscritti ancora vincolati a opzioni meno vantaggiose. Vero è che presso la gestione separata è anche previsto l’istituto del computo (art. 3, D.M. n. 282/1996), che consente di far confluire in tale cassa gratuitamente i contributi accreditati presso i fondi amministrati dall’Inps: tuttavia, il computo prevede dei requisiti specifici che non tutti sono in grado di soddisfare. Inoltre, anche utilizzando tale istituto restano comunque fuori proprio i versamenti effettuati alle casse dei liberi professionisti. Sarebbe dunque auspicabile, per garantire maggiore equità nel sistema previdenziale, ripartire dagli articoli stralciati del DDL Lavoro al fine di riprendere e far diventare legge la ricongiunzione contributiva gratuita da e verso la gestione separata. Ma procediamo con ordine.

RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI

La ricongiunzione dei contributi (L. n. 29/1979 e L. n. 45/1990) è una misura che permette di riunire presso un unico fondo i contributi versati in diverse gestioni previdenziali, rendendoli utili ai fini del diritto e dell’importo di tutte le pensioni erogate dalla cassa in cui i versamenti sono confluite. Di regola, la ricongiunzione è a titolo onero so, ma diverse casse professionali prevedono la possibilità di ricongiungere gratuitamente i contributi, attraverso il semplice trasferimento del montante rivalutato verso la gestione di destinazione, in cambio del calcolo della quota di pensione relativa ai periodi ricongiunti con sistema contributivo. La stessa possibilità era stata prevista nella prima versione (1° maggio 2023) del DDL Lavoro:

• da un lato, il disegno di legge prevedeva l’introduzione della ricongiunzione contributiva gratuita generalizzata, intesa come trasferimento del montante contributivo verso un’unica gestione di destinazione, montante non più rivalutato al tasso del 4,5% annuo (come previsto dalla L. n. 29/1979 e n. 45/1990), ma sulla base del tasso di capitalizzazione utilizzato dall’Inps per il calcolo contributivo della pensione (di cui all’art. 1, co. 8, L. n. 335/195);

• dall’altra parte, era prevista, con i medesimi criteri, la ricongiunzione gratuita da e verso la gestione separata. Tuttavia, l’articolo è stato stralciato e non è mai entrato in vigore, lasciando ancora i lavoratori iscritti alla gestione separata con limitate opzioni per consolidare i loro contributi, ossia cumulo (art. 1 del D.lgs. n. 184/1997 e art. 1, co. 239 e ss. L. n. 228/2012), computo (art. 3, D.M. n. 282/1996) e totalizzazione (D.lgs. n. 42/2006) dei contributi.

IL COMPUTO NELLA GESTIONE SEPARATA E I SUOI LIMITI

Tra questi strumenti, l’unico che consente una effettiva riunione dei contributi (non solo ai fini del diritto a pensione) è il computo presso la gestione separata. Tale istituto, che può operare solo al momento del pensionamento, consente ai lavoratori iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria e ai fondi sostitutivi ed esclusivi, in possesso di contribuzione al 31.12.1995, di optare per la liquidazione della pensione secondo le regole contributive presso la gestione separata, scegliendo di far confluire tutta la contribuzione Inps verso tale cassa, senza oneri. Per avvalersi del computo, però, il lavoratore deve possedere almeno:

• un mese di contributi presso la gestione separata

• un contributo, ma meno di 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995;

• 15 anni di contribuzione complessivi, di cui almeno 5 anni di contributi successivi al 31 dicembre 1995. Grazie al computo, l’iscritto può ottenere, oltre alla pensione di vecchiaia e anticipata ordinaria ed alle altre tipologie di pensioni dirette e indirette:

• la pensione anticipata a 64 anni di età, con 20 anni di contributi e 3 mesi di finestra (art. 24, co. 11, D.l. n. 201/2011);

• la pensione di vecchiaia a 71 anni, con 5 anni di contributi. Si tratta di prestazioni pensionistiche riservate agli iscritti Inps successivamente al 31 dicembre 1995, trattamenti che non possono essere ottenuti con la semplice opzione al contributivo di cui all’art. 1, co. 23, L. n. 335/1995 (circ. Inps n. 35/2012, messaggio Inps n. 159/2013). In base a quanto osservato, appaiono evidenti le limitazioni del computo, rispetto a un’ipotetica ricongiunzione che coinvolga la gestione separata:

• innanzitutto, il computo può effettuarsi solo al momento della pensione;

• può effettuarsi solo in entrata verso la gestione separata e non in uscita dalla stessa gestione;

• inoltre, è necessario il possesso di almeno 15 anni di contributi, di cui almeno 5 accreditati dal 1996 in poi, requisiti – soprattutto il primo – non semplici per tutti da raggiungere; si rischia dunque di tenere fuori lavoratori che non hanno pochi anni di contributi alle spalle: si è fuori, comunque, anche con 14 anni di versamenti;

• per di più, non sono considerati i contributi accreditati presso le casse professionali, andando a limitare proprio quei lavoratori a cui viene sistematicamente, di fatto, disapplicata la possibilità di ricongiungere i contributi accreditati da e verso la gestione separata, contrariamente alle previsioni della L. n. 45/1990.

RICONGIUNZIONE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

In merito alla facoltà di ricongiunzione per gli iscritti presso la gestione separata, bisogna innanzitutto osservare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 61/1999, aveva dichiarato illegittimi gli art. 1 e 2 della L. n. 45/1990, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., nella parte in cui non prevedevano il diritto di avvalersi della ricongiunzione, più vantaggiosa anche se costosa per l’assicurato, come opzione rispetto ad altri istituti che consentono il conseguimento dello stesso obiettivo. In altre parole, secondo gli Ermellini non devono essere previsti limiti all’utilizzo della ricongiunzione. Sulla base di questa pronuncia, e dunque della stessa Legge n. 45/1990, la Cassazione, con diverse pronunce (Cass. Sent. n. 26039/2019, Ord. n. 3635 del 07/02/2023, Ord. 11/12/2023), ha chiarito che non è previsto alcun divieto legislativo in merito alla ricongiunzione da e verso la gestione separata per i liberi professionisti. L’Inps, al contrario, sostiene che la facoltà di ricongiunzione onerosa non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell’interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, potendosi soltanto utilizzare, in merito ai contributi versati alle casse professionali, i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione. La giurisprudenza che si è formata nelle Corti territoriali di competenza ha continuato a seguire l’orientamento della Cassazione in materia, ammettendo pacificamente la ricongiunzione in numerose pronunce (Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 74/2024 del 25-01- 2024, Tribunale di Verona, Sentenza n. 413/2024 del 19-06-2024, Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2475/2024 del 04-04-2024, Tribunale di Taranto, sezione Lavoro, con sentenza n. 229/2021, Corte d’Appello di Milano n. 1623/2021; Tribunale di Padova n. 538/2022; Tribunale di Milano n. 3344/2023; Corte d’Appello di Milano n. 97/2022 e Corte d’Appello di Milano n. 399/2023).

LA PROPOSTA

Stante le numerose vittorie dei professionisti richiedenti provvedimenti di ricongiunzione coinvolgenti la gestione separata, si propone quanto inizialmente disposto nel DDL Lavoro del 1° maggio 2023, ossia la previsione esplicita della facoltà di ricongiungere i contributi da e verso la predetta gestione. Tale disposizione avrebbe i seguenti vantaggi, oltre a quello, palese, della cessazione del contenzioso in materia, tutt’altro che limitato, contrariamente a quanto sostenuto dal Presidente dell’Inps nell’audizione del 24 febbraio 2020:

• permettere a tutti i lavoratori di beneficiare del regime contributivo post-1995, in modo da poter accedere a una maggiore flessibilità nell’uscita dal lavoro; sussisterebbero in tal modo, difatti, sia la possibilità di ottenere la pensione anticipata contributiva a 64 anni e 3 mesi, con 20 anni di contributi (art. 24, co. 11, D.l. n. 201/2011), utilizzando anche la contribuzione accreditata presso le casse professionali, che la possibilità di raggiungere la pensione di vecchiaia a 71 anni con soli 5 anni di contributi, anche per i lavoratori con contribuzione anteriore al 1995 o con accrediti nelle gestioni dei liberi professionisti; si tratterebbe di una flessibilità in uscita sostenibile, considerando il ricalcolo interamente contributivo delle prestazioni erogate; tale possibilità ad oggi è preclusa di fatto a chi non raggiunge 15 anni di contributi Inps, di cui 5 posteriori al 1995;

• limitare notevolmente il c.d. fenomeno dei contributi silenti: i lavoratori che hanno versato contributi per meno di 15 anni, ma hanno degli accrediti anteriori al 1996, si trovano in una situazione in cui non possono beneficiare di una pensione, nonostante i loro versamenti nelle casse dell’Inps; l’introduzione della ricongiunzione verso la gestione separata permetterebbe di sbloccare tali contributi, restituendo una pensione anche minima a coloro che hanno contribuito per periodi inferiori ai 15 anni; tale operazione non aggiungerebbe alcun onere al sistema, poiché la pensione sarebbe calcolata su base interamente contributiva e comunque sarebbe liquidata non prima dei 71 anni di età;

• limitare gli interventi assistenziali: gran parte del deficit dell’Inps non deriva dalle pensioni contributive erogate dalla gestione separata, ma dal calcolo più favorevole delle pensioni determinate con sistema retributivo o misto, molte delle quali, peraltro, integrate al trattamento minimo; questo problema non sussiste per la gestione separata, che eroga trattamenti calcolati con sistema interamente contributivo, assai penalizzante e non integrabili al trattamento minimo; un’altra importante concausa del deficit Inps è dovuta dall’erogazione di prestazioni assistenziali non basate su contribuzione versata e in generale dalla commistione tra previdenza e assistenza; l’erogazione di più pensioni “sostenute” sulla base dei propri versamenti limiterebbe il riconoscimento di mere prestazioni assistenziali. Per rendere la ricongiunzione da e verso la gestione separata maggiormente sostenibile per tutte le casse coinvolte nell’operazione, si potrebbe poi attuare quanto inizialmente previsto dal DDL Lavoro nella sua prima versione del 1° maggio 2023, ossia non utilizzare la rivalutazione annua dei contributi trasferiti al tasso del 4,5% annuo, ma al tasso di capitalizzazione di cui all’art. 1, co. 8, L. n. 335/1995, basato sulla media quinquennale del Pil nominale. Si comprende, certamente, il desiderio dell’Inps di mantenere la gestione Separata come una sorta di “salvadanaio”, dato che è una delle poche casse in attivo. Tuttavia, questa scelta risulta ingiusta nei confronti degli iscritti che nella generalità dei casi versano molto e ricevono poco in cambio, “pagando il conto”, di fatto, ai baby pensionati che beneficiano di assegni più favorevoli e agli assistiti totali, sconosciuti per una vita intera all’Inps e al fisco italiano, beneficiari di prestazioni non autofinanziate neppure in minima parte. In conclusione, la proposta di introdurre la ricongiunzione contributiva per la gestione separata non è utopica o insostenibile, ma mira a garantire maggiore equità nel sistema previdenziale, offrendo a tutti i lavoratori la stessa flessibilità in uscita senza, d’altra parte, regalare nulla.


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