Una Proposta al Mese – IMPLEMENTAZIONI ALL’ALBO ONLINE. Per una identità professionale certificata
Roberta Simone, Consulente del Lavoro in Milano
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E non è necessario perdersi in astruse strategie, tu lo sai, può ancora vincere chi ha il coraggio delle idee. (R. Zero, “Il coraggio delle idee”)
Nel sistema attuale, l’iscrizione dei Consulenti del Lavoro avviene presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine (CPO) competente per la provincia di residenza anagrafica o di domicilio professionale del richiedente. L’iscritto riceve un numero progressivo e una data di iscrizione assegnati a livello locale, legati esclusivamente all’albo provinciale. Si tratta di una prassi consolidata, mai messa in discussione, ma che presenta – oggi più che mai – alcuni limiti funzionali.
UNO DEI PROBLEMI PIÙ SIGNIFICATIVI EMERGE QUANDO UN CONSULENTE DEL LAVORO DECIDE DI TRASFERIRE IL PROPRIO STUDIO PROFESSIONALE IN UN’ALTRA PROVINCIA
Questo comporta la necessità di richiedere l’iscrizione a un diverso CPO, motivato dalla variazione del domicilio professionale, al fine di comunicare correttamente all’Ordine, ed anche a soggetti terzi, la nuova sede dello Studio e il Consiglio provinciale di competenza dell’iscritto. Da ciò ne consegue che il CPO di destinazione del trasferimento, evase le procedure di controllo ed amministrative previste, assegnerà un numero di iscrizione di propria competenza e indicherà una nuova data di iscrizione, come se si trattasse di un neo-iscritto.
Accedendo al sito online (Consulenti del Lavoro – Albo Online), compiendo una semplice ricerca con cognome e nome, comparirebbero quindi i seguenti dati:

In questa prima riga di informazioni, “Albo Pr.” risulterebbe il nuovo Ordine provinciale nel quale si è effettuato il trasferimento e, a seguire, il nuovo indirizzo del domicilio professionale dichiarato dal professionista. Cliccando in basso a destra, sull’icona “Dettaglio”, comparirebbero questi dati:

In questa videata ulteriore, si segnala che nel campo “Data iscrizione” comparirebbe la data di trasferimento del Consulente del lavoro nel nuovo CPO.
In pratica, l’iscrizione originaria scompare dall’Albo Online, e con essa dieci, venti o più anni di anzianità professionale, che restano privi di visibilità verso l’esterno. A livello giuridico-formale non si tratta di una cancellazione seguita da una re-iscrizione, ma di un semplice passaggio tra albi provinciali. Tuttavia, la rappresentazione che ne deriva è fuorviante e penalizzante.
Una perdita d’identità professionale
La mancata continuità cronologica produce un danno concreto d’immagine per il Consulente. Ad esempio, egli apparirà come iscritto nel 2022, data del suo trasferimento nel nuovo CPO, nonostante sia sempre stato iscritto dal 1998. Questo può incidere negativamente sulla sua reputazione presso clienti, enti pubblici e colleghi, soprattutto in un contesto in cui la professionalità si misura anche in termini di esperienza e presenza storica.
Ma c’è un ulteriore problema, meno visibile ma altrettanto delicato:
L’appropriazione indebita di identità professionale
Tale rischio deriva direttamente dalla scarsità delle informazioni riportate nell’Albo Online: attualmente i dati pubblicati sono minimi e talvolta insufficienti a garantire una reale identificazione dell’iscritto. È in questo contesto che si inserisce la proposta di una scheda pubblica certificata, corredata da fotografia e – ove presente – il link al sito web ufficiale, proprio per evitare fenomeni di omonimia e usi indebiti dell’identità ordinistica. Immaginiamo il caso di un soggetto, ad esempio “Mario Rossi”, che esercita tutt’altra attività e che, consultando l’Albo Online, trovi registrato un “Mario Rossi” iscritto come Consulente del Lavoro. Nulla gli impedisce, oggi, di spacciarsi per quel professionista, poiché il sistema non prevede l’inserimento di nessun elemento identificativo visivo (come una fotografia), né collegamenti diretti a siti aziendali. È evidente quanto questo scenario sia pericoloso in termini di certezza identificativa, trasparenza e affidabilità verso terzi. Allo stesso modo, la presenza di più iscritti omonimi, o al massimo distinguibili solo dal secondo nome, rende complesso – per il soggetto terzo – capire a quale esatta scheda si debba far riferimento.
UNA PROPOSTA CONCRETA: INSERIMENTO DELLA DATA DI ISCRIZIONE ORIGINARIA
Per superare queste criticità, si propone di aggiornare l’Albo Online inserendo la data di iscrizione originaria, e spostare tale indicazione nella pagina principale, anziché nell’attuale sottoscheda “Dettaglio”. La data di iscrizione resterà dunque immutata nel tempo, a prescindere da eventuali trasferimenti tra CPO o aggiornamenti anagrafici, purché l’iscrizione si mantenga senza soluzione di continuità. Al contrario, nel caso in cui il Consulente del Lavoro si cancelli dall’albo – anche solo per un breve periodo – e successivamente si iscriva nuovamente, sarà indicata una nuova data di iscrizione.
IMPLEMENTAZIONE DEI DATI A GARANZIA DELL’IDENTITÀ
Proponiamo l’inserimento obbligatorio della fotografia, quale misura necessaria per garantire la tutela dell’identità del professionista. Si suggerisce di inserire una miniatura del Documento Unico Identificativo dei Consulenti del Lavoro (c.d. DUI), o comunque la fotografia in esso utilizzata, prevedendo un aggiornamento automatico in occasione del rinnovo del tesserino di riconoscimento. ?
Si propone anche una piccola modifica al tesserino DUI:
spostare l’indirizzo di residenza sul retro, inserendo anche il codice fiscale (similmente a quanto avviene nella Carta d’Identità Elettronica) e sul fronte, in sua sostituzione, inserire il domicilio professionale dell’iscritto
Proponiamo anche l’inserimento del link al sito aziendale, pur non obbligatorio, quale strumento utile a rafforzare la credibilità e la riconoscibilità pubblica dell’iscritto, consentendo una verifica semplice e immediata da parte di terzi, ed anche una forma indiretta di pubblicizzazione di spazi web nel quale reperire ulteriori informazioni utili. Laddove esso risulti pubblicato nell’Albo Online, suggeriamo di prevedere l’obbligo di aggiornamento costante del sito in capo all’iscritto.
UNA VERA IDENTITÀ PROFESSIONALE PUBBLICA
La nostra proposta non stravolge l’impianto ordinistico, ma lo completa con elementi di trasparenza, innovazione e identità digitale oggi indispensabili. L’identità pubblica di un professionista non è fatta solo di titoli, ma anche di tracciabilità, visibilità e autenticità. La data di iscrizione originaria e la scheda professionale, visibili online, con le implementazioni suggerite, rappresenterebbero un salto di qualità per l’intera categoria: un atto di fiducia verso la collettività e uno strumento di difesa della nostra autorevolezza.