Una Proposta al mese – GESTIONE DEI CONGUAGLI DA MODELLO 730: UNO STRUMENTO CHE FUNZIONA?

Manuela Baltolu e Marco Cucci , Consulente del Lavoro in Sassari e Consulente del Lavoro in Milano

E non è necessario perdersi in astruse strategie, tu lo sai, può ancora vincere chi ha il coraggio delle idee. (R. Zero, “Il coraggio delle idee”)

Come noto, il periodo estivo è il periodo in cui aziende e operatori del settore si trovano alle prese con i conguagli derivanti dal modello 730 ai lavoratori. È opportuno ricordare che il modello 730 è uno dei modelli dichiarativi con cui i contribuenti possono comunicare i propri redditi alla Pubblica Amministrazione, utilizzato nello specifico in presenza di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati. A partire dal mese di luglio, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile al sostituto d’imposta, per ogni contribuente sostituito, il modello 730/4 contenente il riepilogo finale del conguaglio fiscale, a debito o a credito, da riportare obbligatoriamente in busta paga in forma di trattenuta o di erogazione. Per poter ricevere i 730/4, laddove tale adempimento non sia gestito autonomamente dal sostituto d’imposta ma tramite intermediario, quest’ultimo dovrà preventivamente comunicare all’Agenzia delle Entrate la delega alla ricezione, mediante invio della comunicazione C.S.O. o, in alternativa, mediante compilazione del quadro CT all’interno della CU dei lavoratori. Nonostante la procedura sia ormai da anni interamente telematica, permangono diverse criticità che creano non poche difficoltà di gestione quali, ad esempio, la ricezione di modelli 730/4 relativi a lavoratori dipendenti da aziende con le quali l’intermediario non ha più un rapporto di delega o, ancora, relativi a lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in una data che non consente l’effettuazione del conguaglio. Abbiamo quindi selezionato alcuni strumenti che potrebbero essere facilmente migliorati per poter maggiormente rispecchiare la natura sempre più digitale degli adempimenti. Come accaduto gli scorsi anni, dal 5 luglio u.s. è stato aperto l’accesso al servizio di “Comunicazione di diniego”, accessibile dal sito web dell’Agenzia delle Entrate con le modalità previste dal punto 9.1 della Circ. n. 4 del 12 marzo 2018. Si tratta di uno strumento di rigetto motivato di un modello 730 non di competenza del sostituto d’imposta che, attraverso tale procedura, si libera dagli obblighi previsti dall’articolo 64, co. 1 del D.P.R. n. 600/73 nei confronti del contribuente e, in particolare dagli obblighi di effettuazione del conguaglio fiscale, ovvero di restituzione/trattenuta del risultato a debito o a credito della dichiarazione dei redditi. Per una corretta istruttoria è necessario rientrare in una delle casistiche puntualmente definite dalla stessa Circ. n. 4/2018:

• il rapporto di lavoro tra il sostituto d’imposta e il contribuente non è mai esistito,

• è cessato prima della data stabilita per l’avvio della procedura di presentazione del 730, – fissata per il 2024 al 1° aprile –

• o nel caso in cui il contribuente risulti resi dente all’estero e non soggetto alla fiscalità italiana.

 È possibile istruire la pratica di diniego entro 5 giorni dalla data di ricezione del modello 730/4 o, se precedente all’attivazione del servizio, dalla data stessa di attivazione (5 luglio). Pur trattandosi di una procedura utile per sollevare il sostituto d’imposta da oneri nei confronti di soggetti estranei, è possibile riscontrare alcune criticità macroscopiche che riducono l’efficacia dell’istituto: innanzitutto il termine di 5 giorni risulta eccessivamente breve, poiché l’intermediario non riceve alcun “avviso” preliminare dall’Agenzia delle Entrate nel momento in cui i 730/4 vengono resi disponibili, ma ne ha notizia esclusivamente nel momento in cui accede alla propria area riservata all’interno del portale telematico, obbligandolo a verificare 24 ore su 24 la ricezione dei file. Inoltre, altra problematica risiede nella non annullabilità dell’atto: ogni comunicazione di diniego è unica per ciascun sostituto nei confronti di ciascun contribuente, rendendo impossibile correggerla o rettificarla in caso di errore. Infatti, l’esito della procedura consiste in un avviso di diniego inviato dall’Agenzia delle Entrate all’area riservata del soggetto che ha trasmesso la dichiarazione dei redditi del contribuente, con la richiesta di indicare il nuovo sostituto d’imposta o di adempiere autonomamente alla gestione del proprio credito o debito d’imposta, procedendo alternativamente alla richiesta di bonifico diretto alla stessa Agenzia o di riporto del credito nella dichiarazione successiva nel primo caso, oppure al versamento del dovuto con F24. Si sottolinea che l’avviso di diniego viene ricevuto dal contribuente se questi ha proceduto autonomamente alla presentazione della propria dichiarazione dei redditi; qualora si sia invece avvalso dell’ausilio di un CAF o un professionista, saranno questi ultimi a ricevere la comunicazione. Qualora il contribuente confermi il sostituto d’imposta che ha effettuato il diniego, questi sarà impossibilitato a rifiutarsi: risultano pertanto evidenti le ricadute sul sostituto, obbligato a sottostare anche a situazioni lesive nei suoi confronti. Al fine di rendere maggiormente equilibrata la gestione di tali adempimenti sia nei confronti del sostituto d’imposta che degli intermediari delegati sarebbe sufficiente, in primis, l’invio di un messaggio di avvenuto deposito del modello 730/4 nel cassetto fiscale via PEC, mail, SMS o altro mezzo idoneo, direttamente ai recapiti dell’intermediario delegato; inoltre, riteniamo opportuno elevare da 5 a 15 il numero di giorni utili per istruire il diniego, in modo da avere un tempo sufficientemente congruo per effettuare tutte le verifiche necessarie. Altro punto tanto breve quanto dolente, si riferisce al vuoto normativo e procedurale relativo alla casistica tremendamente comune, in base all’esperienza personale di chi scrive e di molti colleghi, in cui l’Agenzia delle Entrate, per qualsivoglia motivo, non recapiti telematicamente il 730/4 al sostituto d’imposta o all’intermediario delegato, ed il modello venga consegnato in forma cartacea dal contribuente. Non è mai stato chiarito se in tali casi sia legittimo per il sostituto d’imposta procedere comunque con l’effettuazione delle operazioni di conguaglio, poiché, spesso, il mancato recapito telematico è causato da problematiche inerenti le verifiche messe in atto dalla stessa Agenzia delle Entrate. Tendenzialmente il sostituto procede comunque, in particolar modo con la restituzione delle somme a credito per agevolare i lavoratori; tuttavia, non è dato sapere quali conseguenze possano in seguito verificarsi laddove l’Agenzia delle Entrate, ultimate le verifiche, apportasse delle variazioni ai conguagli già “lavorati” dal sostituto. Anche in tali situazioni sarebbe pertanto apprezzabile, nonché di buon senso, un messaggio perpetuo (ci si riferisce, dunque, a un messaggio non a tempo ovvero che si autoelimini quando scade) via mail, PEC, SMS o altro mezzo idoneo per informare il sostituto d’imposta e l’intermediario che il 730/4 mancante è stato temporaneamente bloccato per accertamenti o altre motivazioni rilevanti. Relativamente alla già citata comunicazione necessaria per la ricezione dei 730/4 (modello CSO), ovvero al modello compilabile dal sostituto d’imposta per comunicare la sede telematica dell’intermediario autorizzato presso cui domiciliare i 730/4 dei lavoratori dei propri clienti, o per variare una sede precedentemente comunicata, preme rilevare che, pena lo scarto del modello stesso, devono obbligatoriamente essere inseriti il codice protocollo dell’ultimo modello 770 del sostituto, nonché il codice protocollo dell’ultimo CSO inviato o, alternativamente, della prima CU contenente il quadro CT compilato. Essendo notoriamente poco agevole reperire il protocollo del precedente CSO, in particolare quando lo stesso è stato inviato diversi anni prima e da altro intermediario, sarebbe una semplificazione utile la disattivazione d’ufficio di domiciliazioni preesistenti al momento della presentazione di una nuova CSO, snellendo ulteriormente la comunicazione stessa riducendo la quantità di dati richiesti: i due codici fiscali (sostituto e intermediario delegato) sono già di per sé univoci, e risulta pertanto superfluo aggiungere gli ulteriori dati prescritti. Infine, dobbiamo purtroppo prendere atto che la comunicazione di revoca della delega da parte dell’intermediario nel momento della cessazione del rapporto con il proprio delegante, allo stato attuale non inibisce la ricezione dei modelli 730/4, risultando, di fatto inefficace. In tali casi confidiamo nel fatto che l’invio andato a buon fine della revoca della delega escluda l’esposizione dell’intermediario ad ulteriori obblighi successivi, quali, ad esempio, dover provvedere a trasmettere al sostituto i 730/4 erroneamente inviati nella sua area riservata.


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