Una Proposta al Mese – DILAZIONI AMMINISTRATIVE INPS E TRATTENUTE A CARICO DEL LAVORATORE: UNA CONTRADDIZIONE NORMATIVA DA RISOLVERE
Loredana Salis, Consulente del Lavoro in Paderno Dugnano (Mi) e Roma
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E non è necessario perdersi in astruse strategie, tu lo sai, può ancora vincere chi ha il coraggio delle idee.
(R. Zero, “Il coraggio delle idee”)
IL QUADRO NORMATIVO DOPO LA CIRCOLARE INPS N. 60/2026
La circolare Inps n. 60 del 21 maggio 2026 ha finalmente recepito, in sede operativa, la riforma strutturale introdotta dall’art. 23 della L. 13 dicembre 2024, n. 203 («Collegato Lavoro»), che ha inserito il comma 11-bis nell’art. 2 del D.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. in L. n. 389/1989.
A decorrere dal 1° gennaio 2025, Inps e Inail possono autonomamente concedere piani di dilazione fino a sessanta rate mensili, senza autorizzazione ministeriale, secondo le fasce di debito definite dal D.M. 24 ottobre 2025 (G.U. n. 278 del 29 novembre 2025): trentasei rate per debiti fino a 500.000 euro, sessanta per debiti superiori.
Il Regolamento attuativo è stato adottato con Deliberazione del CdA Inps n. 20 del 25 febbraio 2026, abrogando il precedente assetto disciplinato dalle Determinazioni presidenziali n. 229/2012 e n. 113/2013, illustrate dalla circolare n. 108 del 12 luglio 2013.
Il legislatore ha contestualmente soppresso, per Inps e Inail, la procedura ministeriale di cui all’art. 116, comma 17, della L. n. 388/2000, rimasta inapplicata per la sua stessa farraginosità.
Rilevante novità strutturale è l’introduzione della seconda dilazione in corso di piano, al posto della precedente «dilazione breve», a favore del contribuente la cui temporanea difficoltà economico-finanziaria perduri o si ripresenti.
LA CONTRADDIZIONE CENTRALE: DILAZIONE CONCESSA E SANZIONI ATTIVATE PER LE STESSE SOMME
È sul terreno delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori che il sistema rivela la sua irrisolta tensione interna.
Al punto 3 della circolare n. 60/2026 si conferma, con formula che merita di essere letta senza attenuanti, che «resta confermata la previsione che include nella dilazione, per le specifiche fattispecie, le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori».
Rimane confermato che le trattenute a carico dei lavoratori continuano a non essere escluse dalla dilazione – come invece accadeva nella prassi previgente ante 2010, che condizionava la concessione della dilazione al loro integrale pagamento anticipato –; tuttavia, l’Istituto aggiunge immediatamente, nello stesso paragrafo, che tale inclusione «non esclude l’obbligo di provvedere all’attivazione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa o penale sulla base dell’importo dell’omissione ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463», richiamando integralmente le disposizioni della circolare n. 148 del 24 novembre 2010 quanto alle verifiche dell’avvenuto versamento delle quote a carico dei lavoratori.
La stessa avvertenza è reiterata al paragrafo 7, settimo capoverso, ove si prescrive che il contribuente, al momento della presentazione della domanda, «deve prendere atto che il pagamento dilazionato delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali […] non produce effetto sulla permanenza dell’obbligo, in capo all’Inps, di provvedere all’attivazione del procedimento sanzionatorio».
Il messaggio è cristallino: l’Istituto include le trattenute nel piano, ma si riserva – anzi, si ritiene obbligato – ad attivare il procedimento penale o amministrativo per le stesse somme che il contribuente sta già pagando ratealmente.
Si tratta di una contraddizione di sistema che non trova giustificazione né sul piano giuridico né su quello della coerenza dell’azione amministrativa.
L’art. 2, comma 1-bis, del D.l. n. 463/1983 configura un reato omissivo istantaneo che si consuma alla scadenza del termine di versamento: la successiva inclusione delle somme in un piano di dilazione non fa venir meno il reato già integratosi, ma espone il datore di lavoro a un procedimento penale pur nell’ambito di un percorso di regolarizzazione formalmente accettato dall’Inps.
L’Istituto lo sa – e lo dice – ma non offre alcuna soluzione.
A ciò si aggiunge che il paragrafo 12 della circolare riprende l’art. 13 del Regolamento, precisando che «la presentazione della domanda di dilazione non preclude la possibilità per l’Istituto di porre in essere le iniziative ritenute più idonee per la tutela del credito […] nel corso dello svolgimento» del piano.
La riserva è dunque assoluta: acconto sì, tutela processuale del credito comunque.
PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ E PROPOSTA DI SOLUZIONE
Questa architettura genera effetti distorsivi che non è possibile ignorare.
Sul piano del legittimo affidamento, sancito dall’art. 10 della L. n. 212/2000 e richiamabile in via analogica nel rapporto contributivo, il datore di lavoro che ha ottenuto la dilazione e onora puntualmente le rate non si trova in una situazione di «regolarità» effettiva: l’Inps ha accettato il piano ma rimane libero – rectius, obbligato – di attivare procedimenti sanzionatori per le stesse somme.
Sul piano del principio di coerenza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost., art. 1, L. n. 241/1990), la contraddizione è strutturale: lo stesso ente che formalizza l’accordo di rateazione denuncia contestualmente l’inadempimento che quell’accordo dovrebbe, almeno in via pratica, risolvere.
La soluzione strutturale non richiede una modifica di legge primaria.
Il Regolamento CdA – o la futura circolare integrativa che il paragrafo 11 della circolare n. 60/2026 annuncia per il piano di rientro della contribuzione corrente – potrebbe prevedere che le prime rate del piano di ammortamento siano integralmente imputate alle somme trattenute ai lavoratori, fino al loro integrale soddisfacimento (o almeno fino al limite di imputabilità penale), prima di essere applicate alla quota datoriale e agli accessori.
Questo meccanismo di imputazione prioritaria produrrebbe tre effetti virtuosi:
a) eliminerebbe alla radice il presupposto per l’attivazione del procedimento sanzionatorio, in quanto la fattispecie omissiva ex art. 2, comma 1-bis, D.l. n. 463/1983 verrebbe neutralizzata con i primi pagamenti. Rispetterebbe la previsione normativa secondo la quale l’obbligo della contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione viene meno qualora il datore di lavoro abbia provveduto ai versamenti delle ritenute a carico dei lavoratori prima della contestazione medesima, mentre vi è una causa di «non punibilità» se il pagamento delle medesime somme è effettuato entro tre mesi dalla contestazione;
b) pur non essendo prevista la prassi previgente che richiedeva il versamento anticipato delle trattenute, si verrebbe a ricreare la medesima fattispecie ma in modo compatibile con la liquidità ridotta dell’impresa in difficoltà;
c) tutelerebbe i lavoratori – i veri creditori di quelle somme – assicurando la priorità del recupero della loro quota nel piano.
CONCLUSIONI
In conclusione, la circolare Inps n. 60/2026 segna un passo avanti nella semplificazione della disciplina delle dilazioni, ma cristallizza una contraddizione che non può essere liquidata come un détail tecnico.
L’Istituto dichiara apertamente di includere le trattenute nel piano e, con la stessa voce, di dover procedere ugualmente in sede sanzionatoria per le medesime somme.
Il contribuente che entra in un percorso di regolarizzazione si trova così esposto – per lo stesso debito – sia alla procedura amministrativa concordata sia al rischio penale che da essa non viene neutralizzato.
La proposta di imputazione prioritaria delle prime rate alla quota lavoratore è lo strumento minimo necessario per rendere il sistema coerente con sé stesso: attuabile con delibera del CdA, non richiede legge, non altera la struttura del piano, risolve il problema alla radice.
Si auspica che l’Inps la adotti nella circolare integrativa annunciata, prima che la casistica di procedimenti sanzionatori «in corso di piano» si consolidi in un contenzioso che potrebbe essere evitabile.