Come promesso ritorniamo sull’argomento già trattato nell’articolo apparso su questa Rivista nel mese di novembre 2018 per integrare alcune proposte parallele in merito alla gestione della debenza contributiva.
Anzitutto riteniamo opportuno aggiornare i nostri lettori sugli sviluppi intervenuti e, soprattutto, sulla sensazione che forse, finalmente, qualcosa si stia muovendo. Sul punto è d’obbligo il riferimento alla lettera che la Presidente Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha trasmesso al Ministro Di Maio, nella quale ha esposto le difficoltà che le aziende e i Consulenti del lavoro riscontrano nell’ottenere il Documento di Regolarità Contributiva, dovendo scontrarsi con “semafori”, “lucchetti” e automatizzazione di processi non controllabili. Nel corso degli “Stati Generali” dei Consulenti del lavoro che si sono svolti a Roma l’11 gennaio scorso, in occasione della celebrazione del 40° della professione, il Ministro ha garantito di aver tenuto in debito conto le sollecitazioni ricevute. Oltre a quanto già esposto, le proposte che offriamo in questo articolo non entrano nel merito del “contenuto” della norma, di cui all’articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), ma si concentrano sulle “modalità formali” di richiesta e di gestione delle posizioni scoperte (o presunte tali). Sono in parte anche interventi “minimi”, ma con i quali si potrebbero superare alcuni “ostacoli” burocratici di sicuro peso per le aziende.
Di seguito, quindi, le nostre ulteriori proposte:
1) Possibilità di richiedere il Durc almeno 30 giorni prima della scadenza e non solo una volta trascorsi i 120 giorni di validità. Allo stato attuale, infatti, è possibile richiedere l’emissione di un nuovo Durc solo allo scadere della validità del precedente. Questo comporta che nel caso in cui emergesse una qualche irregolarità (purtroppo non è infrequente che la stessa non sia reale ma emerga da un dato sporco o irrisolto presente nei non sempre affidabili archivi Inps), un’azienda, seppure regolare nei pagamenti, vivrebbe concitatamente un periodo di possibile “scopertura” che potrebbe arrivare fino a 30 giorni (termine massimo entro cui l’Inps deve emettere l’esito positivo o negativo della richiesta). In molti casi, soprattutto nell’ambito degli appalti, le aziende senza il Durc non possono nemmeno lavorare o trovano un blocco nei pagamenti, già difficili da ottenere con regolarità.
Tra l’altro segnaliamo che alcune sedi Inps territoriali hanno manifestato alcuni comportamenti stigmatizzabili:
– pseudo-emissione di Durc negativi (tale è in fondo l’effetto di un Durc non processato) allo scadere del trentesimo giorno solo perché non avevano avuto la possibilità di lavorare la pratica, chiedendo al Consulente del lavoro di inserire una nuova richiesta sul portale;
– Durc elaborati negativamente in casi di risposte non condivise/recepite ben prima del 30° giorno, senza un reale approfondimento ma solo per rispettare (e questo pare un assurdo) “processi di
qualità” interni che prevedono un’accelerazione dei tempi di processo del Durc.
2) Nell’ipotesi di Durc irregolare, consentire alle aziende di aver più tempo per la regolarizzazione, ampliando i termini attuali, portandoli da 15 a 45 giorni.
3) Sempre nell’ipotesi di Durc irregolare per mere violazioni formali e, quindi, nel caso di contributi sostanzialmente pagati, in attesa che l’azienda ricostruisca la situazione, modifichi i flussi e l’Inps li acquisisca, sanando la propria posizione, riteniamo corretto, dato le
tempistiche lunghe, avere la possibilità di concedere all’azienda un “Dur c Te mporaneo”della durata di 15 o 45 giorni (stesso termine per la regolarizzazione) e non di 120 giorni; ciò permetterebbe alle società di non avere “blocchi” nello svolgimento delle proprie attività nelle more della definizione delle irregolarità.
4) Valutare la possibilità di rilasciare il “Durc temporaneo” anche in presenza di attività, messe in atto da parte delle aziende, per contestare il debito richiesto da parte dell’Istituto ritenendo che lo stesso non sia dovuto o sia dovuto in parte – ricorsi amministrativi proposti, ricorsi giudiziari depositati in tribunale-
sino a definizione degli atti.
5) Istituire una procedura di silenzio-assenso sul dialogo post-richiesta di Durc che obblighi l’Istituto a rispondere entro 30 giorni, trascorsi i quali il Durc verrà considerato comunque regolare (salvo successivo intervento dell’Istituto).
6) Per bilanciare tale favor verso il contribuente e, per contrastare possibili fenomeni scorretti, prevedere sanzioni pesanti per chi ponga in essere (azienda o anche professionista) attività fraudolente per sfruttare le previsioni di cui sopra con comportamenti temerari o palesemente dilatori.
Auspichiamo che i suggerimenti che provengono (come i nostri) dall’esperienza professionale dei Consulenti del lavoro – il cui fine è unicamente quello di migliorare le attività con cui ci scontriamo giornalmente – vengano colti e, che le promesse di modifiche legislative riferite all’argomento in esame, comprese quelle annunciate dal Ministro Di Maio nell’intervento sopra ricordato, vengano mantenute, non con interventi “spot” ma nel quadro di una rivisitazione organica e sistematica della materia.