Tutela assicurativa Inail per associati e soci di ASD/SSD: ESCLUSIONI DICHIARATE E DUBBI PERMANENTI
Alessio Colombo , Consulente del Lavoro in Gallarate (VA)
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Con la circolare n. 31 del 20 maggio 2025 l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail), ha fornito alcuni chiarimenti in materia di tutela assicurativa per le figure di associati e soci di ASD e SSD che svolgono attività di istruttore sportivo o attività amministrativo-gestionali, in assenza, rispettivamente, di un contratto di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, stabilendone l’esclusione in coerenza con il dettato normativo e con il principio giurisprudenziale dell’insussistenza della “copertura universalistica delle tutele”. Nel settore sportivo permangano tuttavia alcuni dubbi interpretativi
LA TUTELA ASSICURATIVA DOPO LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO
Con l’entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo (D.lgs. n. 36/2021), il legislatore, derogando parzialmente alla normativa generale, ha ritenuto di prevedere la tutela assicurativa Inail limitatamente ad alcuni soggetti tassativamente indicati. In particolare, ai sensi dell’art. 34 viene espressamente previsto l’obbligo assicurativo Inail per i soli lavoratori sportivi1 subordinati (commi 1 e 2) con espressa esclusione della tutela assicurativa pubblica per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (comma 32 ) e per i c.d. “volontari sportivi” (comma 4), per i quali trova applicazione la tutela assicurativa obbligatoria (privata) ex art. 51, L. n. 289/2002. Per quest’ultimi, inoltre, ai sensi dell’art. 29, comma 4, a carico dell’ente sportivo dilettantistico sussiste l’obbligo di stipula assicurativa per la responsabilità civile verso terzi3 . Invero, l’originaria versione dell’art. 34 prevedeva espressamente la tutela Inail anche per i lavoratori sportivi inquadrati con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), tutela poi venuta meno a seguito dell’emanazione del D.lgs. n. 120/2023 (c.d. “decreto correttivo bis”) a favore dell’introduzione dell’obbligo assicurativo privato. Per quanto riguarda i c.d. “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale”, ai sensi dell’art. 37, comma 2, trova applicazione la disciplina dell’obbligo assicurativo di cui all’art. 5, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 38/2000 (assicurazione dei lavoratori parasubordinati), con inquadramento tariffario nella gestione tariffaria industria, voce di rischio 0722 e tasso pari al 5 per mille4 . Il relativo onere viene ordinariamente ripartito tra committente (2/3) e collaboratore (1/3).
ESCLUSIONE INAIL PER “ISTRUTTORI SPORTIVI” E “AMMINISTRATIVO-GESTIONALI” CON QUALIFICA DI SOCIO/ASSOCIATO
Con la richiamata circolare n. 31/2025, l’Inail riscontrando diverse richieste di chiarimento pervenute da alcune strutture territoriali, coerentemente con la norma, ha sancito l’esclusione della tutela assicurativa pubblica in relazione ai soci e associati di enti sportivi dilettantistici (ASD/SSD), in relazione alle attività di “istruttore sportivo” e a quelle “amministrativo-gestionali”, in assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro. In particolare, sul presupposto della prevalenza della normativa speciale (riforma del lavoro sportivo) rispetto alla normativa generale (D.P.R. n. 1124/1965 – c.d. “Testo Unico”), l’istituto ha avuto modo di chiarire che per gli associati e soci di ASD/SSD che svolgono, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo, al di fuori di un rapporto di lavoro subordinato, non può trovare applicazione la disciplina generale dell’obbligo assicurativo dei soci stabilita dall’art. 4, comma 1, n. 7 del Testo Unico, secondo cui “Sono compresi nell’assicurazione (…) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2).”. Nello specifico, prosegue l’istituto, “Ammettere la tutela ai sensi dell’articolo 4 in argomento equivarrebbe, infatti, a estendere la tutela Inail in via interpretativa a soggetti che il legislatore non ha indicato espressamente (…)”. A ben guardare, il rapporto associativo o sociale non risulta previsto dal citato art. 34 che limitata la tutela pubblica al lavoratore sportivo subordinato. In effetti, per comprendere al meglio la logica adottata, occorre tenere in considerazione che nel nostro ordinamento “non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele” Inail, essendo rimessa al legislatore la valutazione di prevedere l’obbligo assicurativo pubblico nei confronti di una ben determinata categoria di lavoratori meritevoli di tutelate (requisito soggettivo), fermo restando la sussistenza dell’attività classificata come “protetta” (requisito oggettivo). Relativamente alla questione relativa alla sussistenza o meno dell’obbligo assicurativo Inail nel caso di associati o soci di ente sportivo dilettantistico, che prestano attività tipica amministrativo-gestionale (accoglienza clienti, front office, gestione pagamenti, ecc.), in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, la stessa, per le medesime ragioni sopra riportata, deve essere risolta negativamente. Nel caso di specie, stante l’esistenza di una normativa speciale, in deroga a quella generale, ai fini della tutela Inail, non è sufficiente il solo vincolo associativo o sociale, ma è richiesto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oltre naturalmente, al requisito oggettivo, consistente nello svolgimento di un’attività protetta ai sensi dell’art. 1 del Testo Unico. Naturalmente nel momento in cui il soggetto che rende prestazioni “amministrativo-gestionali” sia inquadrato nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, opera la tutela Inail.
QUESTIONI IRRISOLTE: ATTIVITÀ MANUALI RESE DA ASSOCIATI O SOCI DI ASD/SSD
Il (condivisibile) documento di prassi non affronta tuttavia una situazione molto usuale nel settore sportivo dilettantistico. Ci si chiede, infatti, se il medesimo principio richiamato possa trovare applicazione anche nei confronti di associati o soci di ASD/SSD che, al di fuori di un qualsiasi rapporto di lavoro, svolgano a titolo gratuito e spontaneo (e quindi in qualità di associati/soci “volontari”), attività manuale a favore dell’ente dilettantistico. Si pensi a tal proposito alla frequente ipotesi che vede coinvolti associati o soci nel fornire concreto supporto operativo all’ente sportivo: piccola manutenzione dei campi, attività di custodia, lavaggio divise, attività presso il punto ristoro / piccolo bar dell’impianto sportivo, ecc. attività, queste, spesso esercitate da genitori o nonni dei piccoli atleti. Da un lato infatti potrebbe trovare applicazione l’esclusione in esame sul presupposto che il legislatore “speciale” laddove avesse voluto estendere la tutele a tali soggetti lo avrebbe espressamente previsto, dall’altro, potrebbe trattarsi di un’assenza (voluta o mera dimenticanza) che determinerebbe l’obbligo assicurativo, risultando sussistente, almeno in linea teorica, tanto il requisito oggettivo (attività rischiosa e tutelata) tanto quello soggettivo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, n. 7, del D.P.R., secondo cui, si ricorda, sono compresi nell’assicurazione Inail i “soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale”. Tale interpretazione aprirebbe peraltro altra questione in relazione all’associazione sportiva dilettantistica (ASD), posto che la stessa, non sarebbe equiparabile ad “ogni altro tipo di società”, in relazione alla diversa natura giuridica privatistica, con evidente differenziazione del sistema di tutela tra il volontario di una ASD e quello di una SSD. Nel caso di specie, in via estensiva, potrebbe peraltro trovare applicazione la tutela Inail ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 5 (c.d. Codice del Terzo Settore), sul presupposto della prevalenza della qualifica di “volontario” rispetto a quella di semplice associato o socio. La riforma del lavoro sportivo, in effetti, all’art. 29, si limita a definire le “prestazioni sportive dei volontari” e non già le “prestazioni dei volontari” ai quali peraltro, ai fini della tutela della salute della salute e sicurezza sul lavoro, trova applicazione l’art. 21 del D.lgs. n. 81/20086 rubricato “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230- bis del codice civile e ai lavoratori autonomi”. Alla luce di tali criticità interpretative ed operative si auspica un ulteriore contributo chiarificatore da parte dell’istituto assicurativo.
- Ai sensi dell’art. 25, comma 1, D.lgs. n. 36/2021 “È lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna
distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di
attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.” - “Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi”.
- “Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.