TROPPO DISAPPLICATO IL 231 A TUTELA DI AMBIENTE, ALIMENTI, LAVORO

Nina Catizone, Consulente del Lavoro in Torino

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RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: UNO STRUMENTO ANCORA SOTTOVALUTATO

Non tutti sembrano aver preso atto che, in questi ultimi anni, è notevolmente cambiata la risposta dello Stato ai reati in materia di tutela di beni fondamentali quali ambiente, alimenti e lavoro.

Continua a svilupparsi, pur tra non poche difficoltà (una su tutte: le ricorrenti prescrizioni), una risposta imperniata sulla responsabilità penale delle persone fisiche. Ma, a fianco della responsabilità penale delle persone fisiche, si contempla sempre più diffusamente un altro tipo di responsabilità: la responsabilità cosiddetta amministrativa degli enti e, dunque, delle imprese.

Si tratta di una responsabilità già prevista dal D.lgs. n. 231/2001 che solo successivamente è stata estesa a settori quali l’ambiente, gli alimenti e il lavoro.

La prima svolta fu segnata dal D.lgs. n. 81/2008 (in sintonia con l’art. 9 della relativa Legge delega 3 agosto 2007, n. 123), che inserì tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa i delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001).

Successivamente, il D.lgs. n. 121/2011 ha esteso la responsabilità amministrativa ai reati ambientali (primi fra tutti i reati previsti dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e, per giunta, la Legge 22 maggio 2015, n. 68, contenente disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente (i cosiddetti ecoreati), non si è limitata a prevedere e a sanzionare con pene pesanti nuovi delitti come l’inquinamento ambientale o il disastro ambientale, ma ha contemplato per tali delitti anche la responsabilità delle stesse imprese (art. 25-undecies, D.lgs. n. 231/2001).

A protezione del consumatore, la Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha allargato la responsabilità amministrativa anche a reati come la frode in commercio, la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e la contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 25-bis.1, D.lgs. n. 231/2001).

Altra tappa significativa è la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 sul cosiddetto caporalato, che – oltre a modificare il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’art. 603-bis c.p. – ha previsto per tale reato la responsabilità amministrativa (art. 25-quinquies, D.lgs. n. 231/2001).

Passo dopo passo, la responsabilità amministrativa degli enti fornisce uno strumento di efficacia preventiva potenzialmente eccezionale nelle mani di una magistratura attenta a beni collettivi quali ambiente, alimenti e lavoro.

Meraviglia, pertanto, che nel nostro Paese numerose imprese non abbiano ancora assimilato la normativa dettata dal D.lgs. n. 231/2001 e che, in particolare, non si siano poste nella condizione di sfuggire alla responsabilità ivi prevista, adottando ed efficacemente attuando i cosiddetti MOG, i modelli di organizzazione e gestione.

Anche perché, a ben vedere, siffatti modelli, lungi dal costituire un fuorviante appesantimento burocratico, possono rappresentare per le aziende una grande opportunità.

E ancor più meraviglia che questa normativa stenti a essere applicata sistematicamente da ispettori e pubblici ministeri.

UN PRIMO BILANCIO

È possibile oggi tracciare un primo bilancio sull’onda delle ultime applicazioni portate alla luce dalla Corte Suprema.

La prima considerazione è che, in settori quali ambiente, alimenti e lavoro, la responsabilità amministrativa può diventare un motore dell’azione giudiziaria.

A maggior ragione ove si rifletta su alcuni aspetti di particolare rilievo in chiave di deterrenza e, quindi, sul piano della prevenzione generale.

Aspetti che non a caso inducono alcuni detrattori a reclamarne ad ogni piè sospinto la declaratoria d’incostituzionalità o, quanto meno, la riforma.

Un esempio è particolarmente significativo.

Qualora nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato presupposto il pubblico ministero contesti all’ente l’illecito amministrativo dipendente da tale reato con richiesta di rinvio a giudizio, la prescrizione delle sanzioni amministrative non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio (artt. 22, commi 1, 2 e 4, e 59, comma 1, D.lgs. n. 231/2001), e ciò pur se nel frattempo il reato presupposto si prescriva, in virtù del principio di autonomia della responsabilità dell’ente previsto dall’art. 8, comma 1:

«La responsabilità dell’ente sussiste anche quando:
a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia».

Fanno sensazione, al riguardo, le sempre più frequenti sentenze della Corte Suprema che dichiarano prescritto il reato presupposto ma confermano la condanna dell’impresa per il connesso illecito amministrativo.

LE PIÙ RECENTI PRONUNCE DELLA CASSAZIONE

Si consideri, ad esempio, Cass., sez. pen., 22 aprile 2025, n. 15694.

L’amministratore di una S.r.l. viene condannato per il reato di lesioni personali colpose in danno di un dipendente infortunatosi sul lavoro.

Contestualmente viene condannata anche la società per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001, per avere l’amministratore commesso il reato nell’interesse e a vantaggio della società amministrata.

La IV Sezione annulla la condanna dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato.

Tuttavia, ritenuta la sussistenza del reato presupposto e in assenza di contestazioni sulle statuizioni concernenti la responsabilità amministrativa dell’ente, conferma la condanna della società.

Analoga la soluzione adottata da Cass., sez. pen., 27 marzo 2026, n. 11746.

Pur prosciolto il datore di lavoro di una S.r.l. dal reato di lesioni personali colpose per prescrizione, viene confermata la condanna della società per il corrispondente illecito amministrativo.

Emblematico anche il caso affrontato da Cass., sez. pen., 28 marzo 2022, n. 11066.

Il Tribunale proscioglie per intervenuta prescrizione sia l’imputato del reato di cui all’art. 256, comma 4, D.lgs. n. 152/2006, contestato quale socio amministratore di una S.n.c. per non aver rispettato le prescrizioni contenute nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti, sia la stessa società in ordine al connesso illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, comma 6, D.lgs. n. 231/2001.

La III Sezione conferma il proscioglimento dell’imputato ma annulla quello della società, affermando che:

«La eventuale declaratoria di prescrizione del reato contestato alla persona fisica non incide sulla perseguibilità dell’illecito amministrativo ascritto alla società».

La Corte richiama gli artt. 22 e 60 del D.lgs. n. 231/2001, sottolineando che l’estinzione per prescrizione del reato impedisce soltanto la contestazione dell’illecito amministrativo se questa non sia ancora intervenuta, ma non impedisce la prosecuzione del procedimento già instaurato nei confronti dell’ente.

La prescrizione, infatti, resta sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti dell’ente.

Nello stesso senso si colloca Cass., sez. pen., 31 maggio 2023, n. 21187, che dichiara prescritto il reato di realizzazione e gestione abusiva di discarica di cui all’art. 256 del D.lgs. n. 152/2006, ma non prescritta la responsabilità amministrativa dell’ente, alla luce dell’art. 22, ultimo comma, del D.lgs. n. 231/2001.

IL RUOLO DEGLI ORGANI DI VIGILANZA

Ciò nonostante, come segnala una nota del marzo 2026 redatta da ispettori ASL torinesi, intitolata Accertamenti, in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali, sulla responsabilità amministrativa dell’ente ex D.lgs. n. 231/2001, la polizia giudiziaria che svolge le indagini sui casi di infortunio sul lavoro e/o di malattia professionale non è sempre pronta a verificare e acquisire gli elementi utili all’accertamento di eventuali responsabilità amministrative dell’ente.

È allora opportuno richiamare le parole di una sentenza particolarmente significativa: Cass. pen., sez. IV, 5 gennaio 2026, n. 143.

La Corte rileva che la scelta di procedere o meno nei confronti dell’ente, sempre che ne ricorrano i presupposti, non è discrezionale.

Infatti, la disciplina introdotta dal D.lgs. n. 231/2001, pur contemplando una responsabilità non formalmente qualificata come penale e quindi sottratta al principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost., è pur sempre contenuta in una fonte legislativa che non consente applicazioni discrezionali.

CONCLUSIONI

L’evoluzione della responsabilità amministrativa degli enti mostra con chiarezza come il legislatore abbia progressivamente costruito un sistema di tutela che affianca alla responsabilità della persona fisica quella dell’organizzazione nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.

Ambiente, sicurezza sul lavoro, alimenti e sfruttamento del lavoro costituiscono oggi alcuni dei principali terreni di applicazione del D.lgs. n. 231/2001.

La giurisprudenza più recente conferma inoltre che la prescrizione del reato presupposto non rappresenta necessariamente la fine della vicenda processuale per l’impresa.

Proprio per questo l’adozione e l’effettiva attuazione dei modelli di organizzazione e gestione non dovrebbe essere considerata un mero adempimento formale, bensì uno strumento essenziale di prevenzione del rischio e di tutela dell’impresa stessa.

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