PENSIONE SUPPLEMENTARE E SUPPLEMENTO DI PENSIONE
La maggior parte dei lavoratori ha contributi in diverse gestioni previdenziali. È possibile unificarli presso una sola gestione con la ricongiunzione (L. n. 29/1979 e L. n. 45/1990), che di solito ha un costo, oppure gratuitamente attraverso la costituzione di posizione assicurativa, la convenzione Inps-Ex Enpals se si è lavoratori dello spettacolo o sportivi professionisti (art. 16, D.P.R. n. 1420/1971) o attraverso il computo nella gestione Separata (art. 3, D.M. n. 282/1996). In alternativa, si possono unire i contributi senza costi, ai soli fini del diritto a pensione, con il cumulo (art. 1, co. 239 e ss., L. n. 228/2012) o la totalizzazione (D.lgs. n. 42/2006). Questi ultimi due strumenti non trasferiscono i versamenti in una sola cassa, ma ogni gestione paga la sua parte di pensione. Queste opzioni sono generalmente disponibili fino al pensionamento. Se per il contribuente riceve già una pensione dalla gestione nella quale risulta la maggior parte dei contributi ed ha versamenti insufficienti in altre gestioni per un autonomo trattamento pensionistico, come pu evitare di perdere quanto accantonato? E come non perdere eventuali nuovi versamenti derivanti dall’attività lavorativa svolta dopo il pensionamento? In questi casi, bisogna esaminare le possibilità di richiedere una pensione supplementare. Si tratta di una prestazione aggiuntiva rispetto alla pensione principale, erogata da una gestione previdenziale in cui il pensionato possiede dei contributi, ma sotto il minimo necessario per ottenere un assegno autonomo. Laddove invece, dopo il pensionamento, l’interessato continui a lavorare contribuendo nella stessa gestione che eroga il trattamento principale, potrebbe sorgere il diritto a un supplemento di pensione: questo consiste in un importo aggiuntivo, calcolato sulla base della nuova contribuzione accreditata.
GESTIONI PREVIDENZIALI CHE RICONOSCONO LA PENSIONE SUPPLEMENTARE
Il diritto alla pensione supplementare non è sempre riconosciuto: alcune casse non lo prevedono, altre lo erogano soltanto se la pensione principale è liquidata da specifiche gestioni di previdenza.
L’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’Inps, ad esempio, liquida la pensione supplementare soltanto a favore dei pensionati presso i c.d. fondi sostitutivi (Fondo Elettrici, Telefonici, Volo…) o esclusivi (Gestione Inps Dipendenti Pubblici, ex fondi F.S. e Ipost) (art. 5, L. n. 1338/1962). Se il trattamento principale è liquidato a carico di una cassa professionale o della gestione Separata, l’Ago non eroga la pensione supplementare. I fondi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO non prevedono proprio alcun diritto alla pensione supplementare, a prescindere dalla cassa in cui si ha diritto alla prestazione pensionistica principale.
La Gestione Separata Inps, invece, riconosce la pensione supplementare a prescindere dalla cassa che liquida il trattamento principale, persino nell’ipotesi in cui si tratti di una cassa professionale (art. 1, co. 2, D.M. n. 282/1996). Questa “generosità” non funziona, purtroppo, nel caso contrario: laddove la pensione principale sia a carico della Gestione Separata, nessuna gestione amministrata dall’Inps riconosce il trattamento supplementare (possono fare eccezione le casse professionali privatizzate di cui al D.lgs. n. 103/1996, o private di cui al D.lgs. n. 509/1994, se è previsto dal regolamento dell’ente; l’art. 39 del Regolamento di Previdenza CNPR-Cassa Ragionieri, ad esempio, prevede il diritto alla pensione di vecchiaia supplementare ai titolari di trattamento presso qualsiasi altra gestione previdenziale obbligatoria).
La gestione Ex Enpals (lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti) riconosce la pensione supplementare soltanto in caso di pensione principale liquidata dalle gestioni sostitutive o esclusive dell’AGO, o dalla stessa AGO, ma in qualità di lavoratore autonomo (iscritto presso le gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti, o coltivatori diretti, Iap, coloni e mezzadri). Non riconosce, invece, il trattamento supplementare laddove la pensione principale risulti a carico del FPLD, dato che la contribuzione tra le due assicurazioni viene cumulata d’ufficio attraverso un’apposita convenzione (cfr. Circolare Inps n. 83/2016).
ETÀ PENSIONABILE
Per ottenere la pensione supplementare, non basta avere una pensione principale: bisogna anche raggiungere l’età minima per la pensione di vecchiaia presso la gestione che eroga la pensione. Specificamente, per i fondi gestiti dall’Inps, l’età necessaria per la prestazione supplementare è di 67 anni (come stabilito dall’art. 24, co. 6, D.l. n. 201/2011). A partire dal 1° gennaio 2025, questo requisito potrebbe essere modificato basandosi sugli eventuali aumenti della speranza di vita media rilevati dall’Istat.
DECORRENZA
La pensione supplementare viene erogata a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa. Se la domanda non è stata inoltrata, non si ha diritto a ratei arretrati dal momento della maturazione dei requisiti. Se il pensionato o il lavoratore decede, ai familiari aventi diritto può essere corrisposta una pensione supplementare per i superstiti, sia di reversibilità che indiretta.
CALCOLO DELLA PENSIONE
La pensione supplementare è liquidata considerando i soli contributi presenti nella gestione che riconosce il trattamento. Laddove sia la pensione principale che quella supplementare siano liquidate a carico di gestioni amministrate dall’Inps, i contributi non sono unificati ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995: sono valorizzati i soli contributi che danno luogo alla pensione supplementare (messaggio Inps n. 331/2001). Ad esempio, se l’interessato non raggiunge 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 con i soli versamenti presso la gestione che eroga la pensione supplementare, ha diritto al calcolo retributivo del trattamento soltanto sino a tale data, non sino al 31 dicembre 2011; questo, anche nell’ipotesi in cui raggiunga 18 anni di contribuzione ante 1996 sommando i versamenti accreditati presso la gestione principale e presso la gestione che eroga la pensione supplementare. La pensione supplementare non è integrabile al trattamento minimo (art. 7, L. n. 155/1981).
SUPPLEMENTO DI PENSIONE
Il supplemento di pensione consiste in un incremento del trattamento liquidato dalla stessa gestione che eroga la pensione principale, sulla base dei contributi versati dopo il pensionamento, derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa.
ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA
Se l’interessato è pensionato presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti (FPLD), puo’ ottenere il supplemento, sia che decida di reimpiegarsi in qualità di lavoratore subordinato, che di iniziare un’attività che comporti l’iscrizione presso una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, CD-CM), o di proseguire un’attività comportante il suddetto obbligo. In questi casi, difatti, è ugualmente soggetto alla copertura contributiva presso l’Assicurazione generale obbligatoria, la stessa forma assicurativa presso la quale è titolare di pensione. In pratica, è liquidato un importo aggiuntivo alla pensione, determinato sulla base dei nuovi versamenti effettuati in periodi successivi alla data di decorrenza della pensione principale. Quanto esposto vale anche in relazione agli iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
FONDI SOSTITUTIVI ED ESCLUSIVI
I fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Assicurazione generale obbligatoria non riconoscono il supplemento di pensione (artt. 130 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973). I dipendenti pubblici assicurati presso le ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPDEL, Cpug, CPI e CPS) possono tuttavia ottenere una quota aggiuntiva di pensione (art. 26, L. n. 610/1952), per lo svolgimento di un nuovo servizio di durata superiore ad un anno, laddove non costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro.
DOMANDA DI SUPPLEMENTO
È possibile inviare domanda di supplemento di pensione:
dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
per una sola volta, dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, se risulta compiuta l’età pensionabile (art. 7, co. 4-5-6, L. n. 155/1981).
Il supplemento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché siano perfezionati i requisiti richiesti.
I contributi versati successivamente alla data di decorrenza di un supplemento danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi. Il supplemento spetta anche se il lavoratore ha ottenuto il trattamento pensionistico attraverso la totalizzazione o il cumulo, purché continui a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni.
Se si riceve la pensione da una cassa professionale, è possibile, ai sensi dell’art. 1, co. 5, L. n. 45/1990, chiedere la ricongiunzione di eventuali periodi assicurativi successivamente maturati e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo’ essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione.
CALCOLO DEL SUPPLEMENTO DI PENSIONE
Il supplemento di pensione, presso le gestioni amministrate dall’Inps, è calcolato con lo stesso sistema adottato per la pensione principale, ossia:
col sistema retributivo sino al 31 dicembre 2011, per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995; ricordiamo che questo metodo di calcolo è basato sugli ultimi redditi e sulle settimane contribuite risultanti entro specifici archi di tempo;
col sistema retributivo sino al 31 dicembre 1995, per chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
col sistema contributivo dal 1° gennaio 2012 per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, dal 1° gennaio 1996 per gli altri contribuenti; ricordiamo che questo metodo di calcolo è basato sui versamenti accreditati e sull’età pensionabile. Ricordiamo che i periodi ante 1996 possono essere calcolati con sistema contributivo in relazione alle pensioni conseguite in regime di computo presso la gestione Separata, totalizzazione nazionale, o con opzione al contributivo (art. 1, co. 23, L. n. 335/1995) o opzione donna (art. 16, D.l. n. 4/2019).
Laddove nel supplemento di pensione rientrino periodi da valorizzare con calcolo retributivo, sono da considerare soltanto le retribuzioni e le anzianità che si collocano tra la data di decorrenza della pensione, o del precedente supplemento, e quella del supplemento da liquidare.
ESEMPIO
Decorrenza pensione 01/04/2009 Supplemento liquidato il 01/01/2014 (ultimo versamento 31/12/2013) Oltre 18 anni di contributi al 31/12/1995. Supplemento da liquidare presso la gestione speciale Artigiani.
Il supplemento consta di due quote: quota retributiva dal 2009 al 31/12/2011 e quota contributiva 2012-2013. Anche il supplemento è soggetto al cd. “doppio calcolo” di cui alla L. n. 190/2014 (si liquida l’importo inferiore tra quello ottenuto valorizzando il supplemento con sistema contributivo sino al 2011, contributivo dal 2012 e il solo sistema retributivo).
CALCOLO QUOTA RETRIBUTIVA
Poiché l’interessato ha diritto al calcolo retributivo sino al 2011 compreso, nel supplemento deve essere valorizzato il periodo dal 04/2009 (data di liquidazione della pensione) al 31/12/2011, utilizzando il sistema di calcolo retributivo valido per la quota B. Nello specifico, la retribuzione media settimanale per la quota B del supplemento si calcola prendendo i redditi dalla decorrenza della pensione alla data del supplemento, senza considerare i redditi già contati nella prima liquidazione della pensione.
Nel caso di specie, la quota B riguarda dunque le anzianità ed i redditi dal 01/04/2009 al 31/12/2011. I redditi sono rivalutati, secondo l’indice FOI + 1%, alla data di decorrenza del supplemento.
(Clicca qui per tabella 1)
CALCOLO QUOTA CONTRIBUTIVA
La quota contributiva, nel caso di specie, comprende gli anni 2012 e 2013: sono dunque
considerati i versamenti effettuati in queste due annualità. Quale coefficiente di trasformazione del montante contributivo, è utilizzato quello relativo all’età dell’interessato alla data di decorrenza del supplemento.
(Clicca qui per tabella 2)
(Clicca qui per tabella 3)
Il supplemento non subisce limitazioni di importo, in quanto sia le retribuzioni, sia i periodi contribuiti, sono considerati integralmente.
Di conseguenza, l’importo del supplemento si somma comunque alla pensione retributiva, anche se questa è stata liquidata in base all’anzianità contributiva massima
consentita di 40 anni di contribuzione.
INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO
Se il titolare della pensione beneficia dell’integrazione al trattamento minimo, il supplemento è assorbito dall’integrazione; se l’assorbimento è parziale, al pensionato viene corrisposta l’eccedenza.