Speciale Evento – RIDERS, APPALTI E REFERENDUM: A MILANO UN CONVEGNO TRA NORME, GIURISPRUDENZA E URNE

,

Contenuto dell'articolo

Il 10 marzo 2026, la Sala Orlando dell’Unione del Commercio di Milano ha ospitato un convegno promosso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e da ANCL UP Milano e Fondazione Consulenti del Lavoro di Milano, dedicato al tema della tutela dei lavoratori delle piattaforme digitali e ai cinque quesiti referendari del 22 e 23 marzo. Quattro ore di lavori – dalle 14 alle 18 – per fare il punto su sentenze, norme in evoluzione e scelte che toccano milioni di lavoratori che hanno

messo intorno allo stesso tavolo consulenti del lavoro, avvocati e accademici.

Dopo i saluti istituzionali di Potito di Nunzio, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, e di Stella Crimi, VicePresidente ANCL UP di Milano, i lavori si sono sviluppati lungo due grandi filoni trattati da Andrea Asnaghi, Consulente del Lavoro e Responsabile del Centro Studi della Fondazione e dal Prof. Michele Squeglia, professore associato di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Milano.

IL RIDERE L’ALGORITMO: CHI COMANDA DAVVERO?

Il tema dei rider si è snodato lungo una ricostruzione che ha percorso una lunga strada fatta di normativa e giurisprudenza.

Il punto di partenza è semplice nella formulazione, ma tutt’altro che semplice nella risposta: un rider è un lavoratore subordinato, un collaboratore eteroorganizzato, o un lavoratore autonomo? La domanda non è accademica. Da essa dipendono ferie, trattamento di fine rapporto, copertura Inail, tutela in caso di licenziamento, retribuzione minima.

È stato ripercorso il lungo vuoto normativo precedente al 2019, quando le piattaforme qualificavano i propri fattorini come lavoratori autonomi, valorizzando la libertà di scegliere se e quando lavorare per escluderli di fatto da ogni protezione. La Legge n. 128/2019 ha cambiato le carte in tavola fornendo una prima risposta organizzata al lavoro su piattaforma attraverso l’inserimento nel D.lgs. n. 81/2015 del Capo Vbis dedicato ai rider: sicurezza, retribuzione minima, divieto di cottimo puro, diritti sindacali, vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Non va dimenticata l’impronta impressa alla questione dei rider dalla giurisprudenza. Il percorso parte dalla storica sentenza del Tribunale di Torino del maggio 2018 – primo pronunciamento italiano sul tema che, pur negando la subordinazione ex art. 2094 c.c., apre alla qualificazione come collaboratori eteroorganizzati ex art. 2 del D.lgs. n. 81/2015 – e passa per la decisione della Corte d’Appello torinese del febbraio 2019, che quella porta spalanca: la piattaforma determinava i turni, fissava percorsi e compensi, valutava i rider. Risultato: applicazione del CCNL Logistica, con riconoscimento di ferie, trattamento di fine rapporto e contributi previdenziali.

Il punto di arrivo è la Cassazione n. 1663/2020, la sentenza “rider” per antonomasia. La Suprema Corte ha chiarito che ciò che conta non è la libertà di scegliere se lavorare, ma le modalità concrete durante il lavoro: rating, turni, assegnazione algoritmica delle consegne, penalizzazioni per mancata disponibilità costituiscono eteroorganizzazione, anche se mediate dalla tecnologia anziché da ordini diretti. Un datore di lavoro invisibile, ma non per questo assente. La successiva Cassazione n. 26774/2021 ha consolidato un sistema di qualificazione “a gradini” – subordinazione piena, eteroorganizzazione, autonomia su piattaforma – ciascuno con un livello decrescente di tutele.

Sullo sfondo, il contesto europeo: la Direttiva UE 2024/2831 introduce una presunzione legale di subordinazione per i lavoratori su piattaforma, imponendo agli Stati membri il recepimento entro il 2026. Sarà la piattaforma a dover dimostrare l’autonomia genuina del rapporto – un’inversione dell’onere della prova che potrebbe riscrivere le regole del gioco. L’Italia arriva a questo appuntamento con un percorso normativo già avviato, ma con molti nodi ancora da sciogliere, incluso quello della trasparenza algoritmica e di una contrattazione collettiva di settore dai contorni ancora non ben definiti.

Non sono mancati i profili penali: la relazione ha ricordato come la Procura di Milano abbia indagato le principali piattaforme di food delivery per caporalato, con nomina di un commissario giudiziale. Un segnale che la questione rider non è solo civilistica.

IL COMMITTENTE NEL MIRINO: RETRIBUZIONE, APPALTI E RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Il secondo tema della giornata si è concentrato sulla questione retributiva nell’esternalizzazione con il taglio pratico e concreto che i consulenti del lavoro sanno apprezzare. Il punto di partenza: nell’appalto privato è tradizionalmente ammessa una differenza salariale tra dipendenti del committente e dell’appaltatore, anche per mansioni comparabili. Ma questo principio è oggi sotto pressione crescente. Il D.l. n. 19/2024 ha introdotto il comma 1bis all’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, stabilendo che al personale impiegato in appalto e subappalto spetti un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale comparativamente più rappresentativo applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. Una norma antidumping, è stato sottolineato, ma di applicazione tutt’altro che lineare:

  1. Quali sono i CCNL maggiormente rappresentativi?
  2. C’è una libertà – in negativo – di scelta del CCNL (inattualità dell’art. 2070 c.c., con superamento delle corporazioni), senza obbligo di scelta di quello della categoria/settore?
  3. Anche superati i due punti precedenti, se vi sono più CCNL (anche rappresentativi) che insistono su un medesimo settore, o magari ce n’è uno meno rappresentativo ma più specifico, che si fa?
  4. Nella libertà di scelta del CCNL, come fare l’equiparazione fra un trattamento economico e normativo fra due CCNL?
  5. E se la scelta del CCNL dipende da una caratteristica soggettiva dell’appaltatore (es. artigiani o cooperative)?

Le incertezze non finiscono qui. La Corte costituzionale con la sentenza n. 254 del 2017 ha aperto all’estensione della responsabilità solidale del committente anche oltre il contratto di appalto in senso stretto, includendo la subfornitura e le moderne forme di esternalizzazione. Il legislatore, però, non ha ancora raccolto questo invito, lasciando la giurisprudenza divisa – con la Cassazione oscillante tra sentenze favorevoli e contrarie all’estensione. Un capitolo a sé merita il settore degli appalti pubblici: il nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. n. 36/2023) ha introdotto l’obbligo di applicare al personale impiegato del CCNL nazionale e territoriale, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in vigore per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e per il settore o ambito di applicazione strettamente connesso con l’attività

Da sinistra: Andrea Asnaghi, Responsabile Centro Studi Fondazione Cdl Milano, Stella Crimi, Vice Presidente Ancl Up Milano, Potito di Nunzio, Presidente Ordine Cdl Milano e Prof. M. Squeglia, Università degli Studi Milano.

oggetto dell’appalto. Accanto all’introduzione di un principio di equivalenza (residuale), viene previsto che se applicato altro CCL, va certificata l’equivalenza dei trattamenti rispetto al CCL stabilito nel bando. L’equivalenza è un problema non indifferente: ANAC (relazione al bandotipo n. 1/2023) e INL (nota n. 687/2023) individuano, oltre alla parte economica, 12 parametri; c’è equivalenza se vi sono «scostamenti marginali in un numero limitato di parametri». Appare evidente che, data l’eterogeneità dei contratti, la comparazione fra tali elementi, e spesso anche solo fra quelli economici, rende estremamente difficoltosa (quasi impossibile) una dichiarazione di equivalenza. Sullo sfondo di una magistratura oscillante sul tema dell’equivalenza e dell’ANAC (10/2/26) che ha fornito ulteriori precisazioni sul tema, la Legge delega n. 144/2025 (Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva), che punta a individuare per ciascuna categoria i CCNL “maggiormente applicati” come base per i trattamenti minimi.

La documentazione del Convegno è disponibile cliccando qui.

IL REFERENDUM: LE RAGIONI DEL SÌ E DEL NO

Il pomeriggio si è chiuso con il confronto sui cinque quesiti referendari del 22 e 23 marzo, animato dall’Avvocato Enrico Giarda per il fronte del Sì e dal Dott. Sergio Rossetti, componente della Giunta Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati, per il fronte del No. Un confronto civile e tecnicamente elevato, che ha offerto ai presenti gli strumenti per valutare autonomamente scelte dei cittadini che incidono direttamente sulla vita quotidiana di tutta la società.

Da sinistra, P. di Nunzio, Presidente Ordine CPO Milano, Avv. Enrico
Giarda, Consigliere Ordine Avvocati Milano e Dott. Sergio Rossetti,
Componente della Giunta Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati.