SOSPENDERE O NON SOSPENDERE, QUESTO È IL DILEMMA..O FORSE NO!

Barbara Garbelli, Consulente del Lavoro in Pavia, Esperta in materia di sicurezza sul lavoro, Presidente Ancl UP Pavia

Siamo giunti ormai al termine del periodo estivo e questo mese di agosto ci ha accompagnato con una costante, pressoché quotidiana: molti imprenditori, impegnati nell’attività stagionale estiva, si sono visti abbassare le saracinesche della propria attività, per effetto delle disposizioni di sospensione dell’attività imprenditoriale: lavoro nero, mancanza di valutazione dei rischi, lavoratori non adeguatamente formati e addestrati. Le condizioni sono le più disparate, ma il risultato è uno ed unico: sospendere l’attività per tutelare salute e sicurezza dei lavoratori e dei visitatori.

I riferimenti normativi e l’evoluzione storica della sospensione dell’attività imprenditoriale

L’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale è regolamentato dall’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, più volte rivisto e aggiornato da documenti sia di norma che di prassi. L’ultima modifica importante apportata dal legislatore è data dalle disposizioni della L. n. 215/2021, di conversione del D.l. n. 146/2021. A fronte delle nuove disposizioni normative, l’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale ha assunto un nuovo aspetto, maggiormente oggettivo rispetto alle condizioni normative precedenti, che lasciavano alla discrezionalità del personale ispettivo la scelta di sospendere o meno l’attività imprenditoriale. La Legge in questione, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” ha previsto diverse novità in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto da renderla quasi una “miniriforma” del D.lgs. n. 81/08, modificando ben diciassette articoli del Testo Unico ed intervenendo in maniera importante sui contenuti dell’articolo 14.

Le nuove misure consentono di intervenire in maniera più efficace ed incisiva sul mancato rispetto delle norme di prevenzione o di comunicazione preventiva di impiego di lavoratori dipendenti (e non).

Lo stato dell’arte attuale: i presupposti di applicazione

Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è un atto emesso dall’organo di vigilanza, qualora nell’atto ispettivo vengano accertate condizioni di lavoro irregolare e/o gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

LAVORO NERO O IRREGOLARE
Una prima condizione che comporta l’adozione del provvedimento di sospensione si verifica qualora

nell’impresa almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, in nero, ossia “senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” (in precedenza il riferimento era il 20%). Come specifica l’Inl con la circolare n. 3 del 9 novembre 2021 la “regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato”.

La sospensione per lavoro irregolare coinvolge sia i lavoratori subordinati che para-subordinati, quali ad esempio collaborazioni coordinate e continuative.

Possono essere pertanto ricompresi nel computo della verifica del raggiungimento, o meno, della percentuale del 10%:

i lavoratori per i quali non è stata effettuata la comunicazione preventiva e i lavoratori autonomi occasionali in assenza delle relative condizioni richieste dalla normativa;
i beneficiari di tirocinio formativo e di orientamento (o di esperienze assimilate) per i quali non è stata effettuata la relativa comunicazione preventiva UniLav.
L’art. 2 del D.lgs. n. 81/08 definisce lavoratore “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”: su questo si fonda la base di computo per calcolare il 10% dei lavoratori irregolari, come indica l’Inl nella circolare n. 3/2021, che finisce per comprendere altre tipologie di soggetti, quali ad esempio i collaboratori familiari anche impiegati per periodi inferiori alle 10 giornate di lavoro, nonché i soci lavoratori ai quali non spetta l’amministrazione o la gestione della società.

GRAVI VIOLAZIONI
Come anticipato, la sospensione dell’attività scatta altresì in caso di gravi violazioni in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche senza la necessità di una “reiterazione” degli illeciti.

Le violazioni sono specificate nell’Allegato I del D.lgs. n. 81/2008 e sono le seguenti:

Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.
Mancata formazione ed addestramento.
Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del relativo Responsabile (RSPP).
Mancata elaborazione Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto.
Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo.
12-bis. Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Qualora sopraggiunga la violazione di una o più delle fattispecie sopra indicate, un presupposto per una eventuale revoca è l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro, oltre che la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni stesse. In entrambi i casi sopra descritti, lavoro irregolare e gravi violazioni, gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere:

dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo;
in alternativa, dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non pu essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori, dei terzi o per la pubblica incolumità.
Nonostante la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che “ fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato” (Circ. Inl n. 3/2021).

La sospensione dell’attività anche per le microimprese

La microimpresa che occupa un lavoratore in nero pu incorrere anch’essa nella sospensione dell’attività imprenditoriale: è quanto emerge dalla nota n. 162 pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 24 gennaio 2023, in risposta ad un dubbio interpretativo avanzato dagli ispettori in relazione ai contenuti dell’art. 14, D.lgs. n. 81/08.

I contenuti della nota di cui sopra chiariscono di fatto un ulteriore aspetto applicativo del provvedimento, modificato dalla L. n. 215/2021 di conversione del D.l. n. 146/21: in tale contesto il Legislatore, abbassando la soglia percentuale di lavoro nero che comporta la sospensione imprenditoriale, ovvero da 20% a 10% del personale occupato, precisa che tale sanzione non può essere applicata

all’imprenditore che occupa un solo lavoratore in nero, derogando di fatto alle disposizioni generali. Si procederà all’allontanamento dello stesso fino al momento in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarne la posizione.

Tuttavia, con l’introduzione da parte dell’art. 14 del D.lgs. n. 81/08 di ulteriori adempimenti che comportano la sospensione dell’attività imprenditoriale, fra cui (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR),
la mancata istituzione del servizio di prevenzione e protezione,
trova applicazione la nota n. 162 dell’INL: ove la microimpresa, oltre ad occupare un solo lavoratore -non regolarmente comunicato agli organi preposti-, non sia in possesso del documento di valutazione dei rischi o del servizio di prevenzione e protezione scatta la sospensione dell’attività.

Pertanto l’occupazione del solo lavoratore “in nero” è solo un aspetto di una condizione di probabile incertezza, dato che la sospensione potrebbe scattare nel momento in cui il datore di lavoro è privo degli ulteriori adempimenti sanzionati in tal senso.

Quindi, una società composta da almeno due soci per cui sono stati correttamente eseguiti tutti gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza non subirà alcuna sospensione, mentre un’azienda individuale -originariamente non tenuta ad alcun adempimento- si troverà con la saracinesca temporaneamente abbassata.

Cosa significa essere in regola con la sicurezza e come si concretizza

La mancata applicazione delle regole minime obbligatorie previste dal D.lgs. n. 81/2008 implica la non applicazione delle agevolazioni contributive e normative concesse dalla normativa vigente: a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) possono essere citate le agevolazioni alle assunzioni, il credito di imposta per le attività di formazione 4.0 e le assunzioni con contratti atipici, quale il contratto a tempo determinato o a chiamata.

Come è possibile dunque verificare di essere effettivamente in regola? Gli step sono definiti in maniera puntuale dal D.lgs. n. 81/2008 e possono essere sintetizzati nel seguente elenco, utile ad ogni datore di lavoro come vera e propria checklist:

Il primo adempimento in capo al datore di lavoro è quello di redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR); si tratta di una fotografia della realtà aziendale, mappa i rischi per la sicurezza, per la salute e trasversali tipici dell’azienda ed è adempimento obbligatorio per ogni datore di lavoro che occupa almeno un lavoratore, così come previsto dall’art. 18 del D.lgs. n. 81/2008.

Lo step successivo consiste nella nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), previsto dall’art. 17 del D.lgs. n. 81/2008. Si tratta della figura che coordina tutte le attività riguardanti la tutela della sicurezza in azienda e può essere individuato in un collaboratore interno all’azienda, un professionista esterno o, in alcuni casi, può coincidere con il datore di lavoro.
Ove l’attività lavorativa comporta potenziali rischi per la salute, il datore di lavoro organizza la sorveglianza sanitaria, nominandone il responsabile, ovvero il Medico Competente (MC), in base alle previsioni degli artt. 18, 25 e 41 del D.lgs. n. 81/2008. Il medico competente si occupa del piano di sorveglianza sanitaria, definendone prassi, scadenze, periodicità dei sopralluoghi e tipologia di visite mediche a cui adibire i lavoratori.
Si procede quindi con la nomina degli addetti alle emergenze, ai sensi degli articoli 18 e 43 del D.lgs. n. 81/08, ovvero addetto/i antincendio e addetto/i al primo soccorso. La nomina è definita dal datore di lavoro o dall’RSPP e possono essere scelti lavoratori dipendenti o soci. Ove questi soggetti abbiano già qualifica idonea (volontari del corpo dei vigili del Fuoco o volontari di pubblica assistenza) non sarà necessario procedere con le attività formative e di addestramento, diversamente la nomina diventa effettiva dalla compiuta formazione.
Un ulteriore passaggio riguarda l’individuazione della figura del preposto. Così come previsto dall’art. 19 del Testo Unico, in questo caso la nomina non assume carattere di obbligatorietà; l’incarico potrebbe essere assunto dal datore di lavoro stesso, che in questo caso riveste anche il ruolo di preposto, senza tuttavia avere la necessità di essere nominato tale.
Ultima figura da definire per completare il quadro degli “attori della sicurezza” è quella del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), così come stabilito dall’art. 47 del D.lgs. n. 81/2008. L’incarico è assunto da un lavoratore dipendente, che viene votato dai colleghi di lavoro per elezione; il lavoratore interessato ha facoltà di accettare o meno l’incarico ed in caso di rifiuto si potrà procedere con nuove elezioni o con l’individuazione dell’RLS territorialmente competente.
A questo punto il datore di lavoro definisce i piani di informazione, formazione e (ove previsto) addestramento così come stabilito dall’art. 18 del D.lgs. n. 81/2008; ogni lavoratore è tenuto a frequentare i corsi di formazione e ogni lavoratore a cui è stata attribuita una nomina dovrà frequentare ulteriori corsi di formazione specifica.
Inoltre, se previsti dal DVR, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, veri e propri strumenti di lavoro obbligatori che hanno una funzione protettiva contro eventuali infortuni.
Gli adempimenti sopra elencati costituiscono obbligo normativo sancito non soltanto dal D.lgs. n. 81/2008, ma anche dalla Costituzione (articolo 41) e dal Codice Civile (articolo 2087);

questo implica che il mancato rispetto delle previsioni di cui sopra comporta sanzioni anche in assenza di un evento dannoso, quale un infortunio o una malattia professionale.

Evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale è possibile? Una check list operativa e preventiva Come è possibile evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale?

Sicuramente rispettando gli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro che abbiamo citato in precedenza, ma anche mediante alcuni accorgimenti in relazione alla corretta gestione documentale connessa agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

Di seguito una breve check list di riferimento:

DVR munito di data certa o, in caso di più sedi operative, frontespizio dello stesso (corredato di firme e data certa);
documentazione attestante l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione, corredata di nomina a RSPP esterno (ex 32, D.lgs. n. 81/08), interno o RSPP Datore di Lavoro (allegato attestato frequenza corso di formazione ex art. 34, D.lgs. n. 81/08 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011);
manuale d’uso delle attrezzature di lavoro, da cui si evinca che i dispositivi di sicurezza, segnalazione e controllo non siano stati modificati o rimossi;
piano di emergenza ed evacuazione (PEE), obbligatorio, ex 43, D.l. n. 81/08 per le aziende con dieci o più dipendenti e per quelle che svolgono attività soggette al controllo dei vigili del fuoco, ai sensi del D.p.r. n. 151/2011;
POS, obbligatorio nei cantieri di lavoro temporaneo;
ricevuta di consegna DPI anti caduta ai lavoratori che svolgono attività in quota oltre i 2 mt da terra, ove non siano presenti misure di protezione collettiva;
notifica preventiva agli organi di vigilanza di lavori che possono comportare un rischio connesso all’amianto;
elenco provvedimenti preventivi adottati per l’esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche;
dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
registro delle attività di addestramento (obbligatorio dal 21/12/2021 ex n. 215/2021), previsto per le attività con obbligo di esercitazione pratica.
CONCLUSIONI
Per tornare al titolo del presente approfondimento, sospendere o non sospendere..questo non è affatto un dilemma!

È in realtà un atto dovuto per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, dei terzi che accedono ai locali dell’imprenditore ma anche di tutta la collettività, su cui ricade il costo della “malasicurezza” di chi, ancora oggi, non ha un minimo di cultura della prevenzione.

Tuttavia occorre ricordare che le norme ed i divieti, da soli, non possono condurre ad una gestione virtuosa dell’adempimento; è necessario procedere ad un cambio di mentalità, creando coscienza e cultura già dai banchi di scuola.


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