E non è necessario perdersi “ in astruse strategie, tu lo sai, può ancora vincere chi ha il coraggio delle idee. (R. Zero, “Il coraggio delle idee”)
Il nostro istituto di previdenza ha attuato negli ultimi mesi tutta una serie di interventi volti a semplificare il rapporto tra lo stesso e gli utenti, in particolare con gli operatori che, come noi Consulenti del lavoro, utilizzano una moltitudine di servizi telematici per la gestione della parte contributiva e previdenziale dei clienti assistiti. E così, in poco tempo, abbiamo avuto dapprima l’estensione del servizio SMART-TASK per la gestione automatizzata di alcune procedure, quali, ad esempio, note di rettifica, variazione dei recapiti aziendali, deleghe intermediari, gestione DPA etc., di seguito l’annuncio di EASY INPS, la nuova procedura di identificazione dell’origine dell’emissione delle note di rettifica, fino ad arrivare alla creazione del canale WhatsApp dell’istituto che avrà una funzione prevalentemente divulgativa. Inutile dire che si tratta sicuramente di una lodevole iniziativa, in quanto tutto ciò che può automatizzare e velocizzare qualsiasi interazione con l’Inps è assolutamente benvenuta; occorre però fare attenzione a non cadere nell’errore di voler sostituire al 100% l’intervento umano che, come ben sappiamo, riesce spesso ad andare oltre “ciò che fa la procedura”, ed in molti casi, oltre che necessario, accorcia anche le tempistiche, grazie al contatto diretto tra operatori del settore. In aggiunta a tutta questa modernità e all’I.A., che costituisce senza dubbio un valore aggiunto, laddove si riesca a sfruttarla adeguatamente e nel rispetto delle regole, ci sarebbero alcuni ulteriori interventi che l’istituto potrebbe porre in essere per snellire realmente alcune procedure e migliorare l’attività di tutti, non solo degli utenti, ma dell’istituto stesso. In particolare, abbiamo pensato ad un paio di misure che potrebbero portare grandi risultati. In primo luogo, sarebbe utile, oltre che opportuno, aggiornare la pagina relativa ai messaggi inserendo anche quelli ad uso “interno”. Non perché pretendiamo di mettere il naso nell’organizzazione dell’ente, ma perché molti di questi atti di prassi sono realmente utili a chiarire determinati concetti e, nella maggior parte dei casi, unitamente alle direttive rivolte alle sedi territoriali per la messa in opera di specifiche operatività, contengono anche risoluzione di alcune criticità. Solo per citare alcuni esempi, uno dei più recenti è il messaggio n. 647/2024 relativo ai congedi parentali (sia all’80% che al 30%) per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI): ad oggi questi soggetti non possono fruire dell’anticipo in busta paga perché non è stata codificata l’esposizione nella denuncia posagri; laddove chiedano il pagamento diretto all’Inps, obbligatorio per gli operai a tempo determinato (OTD), questo viene negato proprio perché gli OTI possono beneficiare dell’anticipo. Nel messaggio, non pubblicato sul sito dell’ente, si comunica che in attesa delle necessarie implementazioni, gli OTI continueranno a presentare domanda con modalità di pagamento a conguaglio, ma “allegando dichiarazione dell’interessata/o nella quale si asserisce che il datore di lavoro non provvede all’anticipo della prestazione ai sensi di quanto previsto dalla circolare n.118/2007 e che pertanto si chiede il pagamento diretto della prestazione, indicando la modalità di pagamento (bonifico domiciliato o un codice IBAN intestato all’interessata/o su cui effettuare il pagamento). Per quanto riguarda, invece, le domande di congedo parentale in modalità oraria degli OTI, la procedura consente di richiedere il pagamento diretto. Pertanto, devono essere date indicazioni all’utenza di selezionare la causale di pagamento diretto “lavoratore agricolo”. ” Viene spontaneo chiedersi come un lavoratore possa conoscere tale procedura, se la stessa non viene resa pubblica, così come il proprio datore di lavoro ed il suo Consulente. Talvolta, alcune testate giornalistiche riescono ad ottenere e a pubblicare il testo di messaggi come questo, prevalentemente consultabili solo dagli abbonati, ma appare abbastanza ovvio che questa modalità non può certamente sortire gli stessi effetti che si otterrebbero con la consultazione di un sito pubblico istituzionale aperto a tutti. Anche il messaggio n. 980/2023, utile per capire le corrette modalità di trasmissione dell’informativa alle OO.SS. in caso di CIGO, FIS e altri fondi, considerate valide dall’istituto, non è stato pubblicato (sul sito Inps), nonostante contenesse al suo interno importanti informazioni, ad esempio relativamente agli eventi E.O.N.E., in merito ai quali l’informativa “non deve essere preventiva rispetto all’inizio del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro potrà adempiere anche in data concomitante o successiva a quella di inizio del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e, poiché la norma non prevede un termine per l’adempimento, lo stesso può essere assolto anche dopo la presentazione della domanda di cassa integrazione o dopo la richiesta di integrazione istruttoria”. Onestamente non ci sembrano elementi da tenere “segreti”, ma anzi, dettagli importanti che agevolando in prima battuta gli operatori nella gestione delle pratiche, avranno in seguito ricadute positive anche in capo all’istituto. Accanto alla pubblicazione dei messaggi segreti, un ulteriore intervento, leggermente più complicato, ma di sicuro effetto, renderebbe l’Inps veramente COOL: il pagamento diretto della maggior parte delle prestazioni a carico dell’istituto, eliminando o quasi il sistema di anticipo del datore di lavoro ed il conseguente conguaglio a credito in uniemens, nonché di taluni benefici a vantaggio dei lavoratori. A ben vedere, non è altro che ciò che già accade con la gestione dell’Assegno unico universale, così come per la quasi totalità delle prestazioni in alcuni ambiti settoriali, quali, ad esempio, il lavoro domestico e l’agricoltura. Estendendo il pagamento diretto si ridurrebbe drasticamente la possibilità di errore e di eventuali successivi conguagli nei flussi uniemens e, di conseguenza, la necessità di regolarizzare a posteriori eventuali scoperture createsi in conseguenza di tali errori. La gestione diretta in capo all’Inps potrebbe inoltre interessare anche l’esonero contributivo Ivs in capo ai lavoratori (c. 15, art. 1, L. n. 213/2023), risolvendo, ad esempio, le ingiustificate e ridicole paturnie di quei datori di lavoro che, avendo pattuito un certo importo netto con il lavoratore, non si danno pace al fatto che la riduzione contributiva, essendo espressamente a favore del lavoratore stesso, va ad incrementare quel netto originariamente stabilito, anziché ridurre il costo in capo all’azienda. E sempre il pagamento diretto potrebbe intervenire per l’esonero previsto dall’ultima legge di bilancio per lavoratrici madri (cc. 180-182, art. 1, L. n. 213/2023), evitando tutte le problematiche già evidenziate su più fronti, tra cui quella residuale sollevata dallo stesso istituto in relazione ai dati sensibili relativi ai codici fiscali dei figli, per cui si era annunciata un’apposita tool telematica dell’ente, ad oggi non ancora attivata, che sarebbe potuta essere utilizzata dalle lavoratrici madri che per qualche motivo, legato alla privacy, non avrebbero avuto piacere di comunicare tali dati al datore di lavoro (salvo poi doverlo fare per ottenere i fringe benefit esenti fino a 2.000 euro di cui ai cc. 16 e 17 dell’art. 1 della L. n. 213/2023). Senza dimenticare le difficoltà di gestione dei congedi parentali “potenziati” all’80% (c. 179, art. 1, L. n. 213/2023), relativamente ai quali spesso non solo i datori di lavoro, ma anche i lavoratori operano “al buio”, non essendo stata ancora implementata in tal senso la domanda telematica da inviare all’Inps ed essendo necessario tenere sotto stretta sorveglianza la durata dei congedi fruiti cumulativamente dai entrambi i genitori, per evitare di sforare i due mesi concessi, operatività che l’istituto potrebbe gestire con estrema semplicità essendo in possesso dei dati relativi a tutti i rapporti di lavoro dei genitori interessati. Giova ricordare che, grazie ai flussi uniemens, l’istituto ha a disposizione ogni informazione utile e necessaria per l’erogazione di quanto spettante ai lavoratori, e quanto proposto costituirebbe una semplificazione rivoluzionaria per utenti e istituto, anche in considerazione delle recenti modifiche entrate in vigore ad opera della L. n. 213/2023 (cc. 97-98, art. 1) relativamente alla compensazione dei crediti previdenziali, che non ammette più il recupero immediato dei crediti da anticipazioni per conto dell’Istituto1 , per consentire all’Inps di verificare a monte la reale sussistenza del credito stesso. Se fosse l’istituto ad erogare gli importi, tutto questo meccanismo non avrebbe ragione di esistere e la liquidità corrente delle aziende non rischierebbe di essere intaccata a causa dell’obbligo di anticipare le somme ai lavoratori, rischiando, nel contempo, anche un Durc negativo laddove la temporanea mancanza di risorse spendibili impedisse il pagamento di eventuali scoperture contributive ai fini della regolarizzazione. Si potrebbero inoltre contenere tutte quelle situazioni in cui, pur potendo potenzialmente compensare il credito contributivo, il datore di lavoro non riesca concretamente a farlo, per sussistenza di altri crediti di diversa natura o per mancanza di debiti da compensare, allungando così ulteriormente i tempi di recupero delle somme anticipate.
1. In attesa di chiarimenti pare ragionevole ritenere che tale disposizione sia applicabile ai soli casi di saldo finale dell’uniemens a credito