SENZA FILTRO – RICONGIUNZIONE CON LA GESTIONE SEPARATA: QUANDO L’INTERPRETAZIONE DIVENTA LEGISLAZIONE PARALLELA
Noemi Secci , Consulente del Lavoro in Milano
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La circolare n. 15 del 9 febbraio 2026 dell’Inps interviene finalmente – obtorto collo – sulla ricongiunzione tra gestione separata e casse professionali, recependo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Tuttavia, ciò che poteva essere una doverosa presa d’atto di un diritto riconosciuto dalla Cassazione diventa, nel testo amministrativo, un’operazione di riscrittura selettiva dell’istituto disciplinato dalla Legge n. 45/1990. E il risultato è una ricongiunzione amputata. Nello specifico, la circolare in commento nasce formalmente per recepire un consolidato orientamento giurisprudenziale – in primis Cass. n. 26039/2019 – e per “superare” un precedente indirizzo amministrativo. Ma, nel farlo, l’Inps finisce per compiere un’operazione ben più ambiziosa: delimitare l’ambito applicativo della Legge n. 45/1990 in modo selettivo, introducendo restrizioni che nella norma primaria non si rinvengono.
LA LEGGE 45/1990 NON DISTINGUE, LA CIRCOLARE SÌ
Innanzitutto, l’art. 1, L. n. 45/1990 riconosce il diritto alla ricongiunzione a chi sia iscritto a più forme obbligatorie di previdenza. La norma non esclude gestioni Inps, non distingue tra fondi sostitutivi, esclusivi, speciali o gestione separata, né introduce compartimentazioni interne all’istituto. La circolare, invece, lo fa, statuendo un’operatività limitata della ricongiunzione con la gestione separata. In particolare, nella ricongiunzione:
• in entrata verso la gestione separata, si possono ricongiungere solo periodi presso enti privati ex D.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, c.d. casse professionali, le casse di categoria cui sono iscritti i liberi professionisti;
• in uscita dalla gestione separata, la contribuzione accreditata presso la gestione stessa si può trasferire solo verso le casse professionali. Restano fuori le altre gestioni amministrate dall’Inps: FPLD, artigiani, commercianti, CD/CM, dipendenti pubblici, fondi speciali (elettrici, telefonici, volo, ex Enpals), etc.
Eppure, la L. n. 45/1990 non opera questa selezione: se la legge impone che la ricongiunzione riguardi tutti i periodi e per intero, l’amministrazione non può decidere che alcuni periodi non siano “ricongiungibili” solo perché appartengono a gestioni interne all’Inps. Siamo di fronte a un istituto di legge generale, che la circolare circoscrive unilateralmente.
L’ARGOMENTO DELLA NON RETRODATABILITÀ: DAVVERO REGGE?
La circolare non ammette la ricongiunzione di periodi anteriori al 1° aprile 1996, disponendo la completa esclusione dall’operazione le casse presso le quali risultino accrediti al 31 dicembre 1995. La motivazione addotta è che la gestione separata non può operare per periodi anteriori al 1° aprile 1996, data della sua istituzione. Tuttavia, esiste già nel nostro ordinamento l’art. 51, L. n. 488/1999, che consente il riscatto dei periodi di collaborazione coordinata e continuativa anteriori al 1996 (fino a 5 anni).
Quel riscatto, pacificamente ammesso, produce effetti contributivi nella gestione separata per periodi anteriori alla sua effettiva istituzione. Dunque, l’argomento secondo cui non si potrebbe mai “retrodatare” la copertura nella gestione separata non è assoluto: l’ordinamento lo consente già in via espressa. La conseguenza è grave: contributi che restano “silenti”, non restituibili ma da soli insufficienti per il diritto a pensione, con la conseguenza di un onere pubblico differito sine die. È difficile non leggere questa impostazione come una scelta di contenimento della platea, più che di mera interpretazione normativa: negare la ricongiunzione dei periodi ante 1996, oltreché di tutti i periodi accreditati nelle casse Inps, significa, tra le altre cose, negare, a chi rientra in queste ipotesi, il diritto alla pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi, a 71 anni di età, unica uscita possibile per chi ha carriere brevi e discontinue.
IL CALCOLO DELL’ONERE: UN MINESTRONE NORMATIVO
Il paragrafo 2.2.2 della circolare disciplina poi il calcolo dell’onere di ricongiunzione e del beneficio pensionistico derivante dall’operazione, richiamando l’art. 2, comma 5, D.lgs. n. 184/1997. Secondo tale norma, per i periodi da valutare nel sistema contributivo:
• si applica l’aliquota IVS vigente nella gestione di destinazione in cui si effettua l’operazione alla data della domanda;
• la base di calcolo è la retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla domanda, presso la gestione in cui si effettua l’operazione;
• se i mesi sono inferiori a 12, il periodo è rapportato ad anno. La circolare, tuttavia, introduce un elemento ambiguo: consente di utilizzare, per determinare la retribuzione di riferimento, anche retribuzioni provenienti da altra gestione coinvolta nella ricongiunzione, se ricadenti nell’arco degli ultimi 12 mesi. Questa impostazione non è coerente con il dato normativo, in quanto l’art. 2, co. 5, D.lgs. n. 184/1997 parla di retribuzione assoggettata a contribuzione nella gestione in cui opera il riscatto/ricongiunzione, non di un “mix” intergestionale. Si crea così una ibridazione che non trova un chiaro fondamento testuale nella disciplina primaria.
ALIQUOTA DEL 33% PER TUTTI: SCELTA TECNICA O SCORCIATOIA?
La circolare stabilisce inoltre che, in ottica di semplificazione, per calcolare l’onere si deve utilizzare l’aliquota IVS propria dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata (per il 2026 pari al 33%) Questo vale, però, anche: • per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata con aliquota IVS del 25%; • per soggetti titolari di pensione o iscritti contemporaneamente presso altre gestioni, per i quali l’aliquota è pari al 24%. Si tratta di una scelta discutibile, in quanto l’art. 2, co. 5, D.lgs. n. 184/1997 richiama l’aliquota contributiva vigente nel regime ove il riscatto opera. Non distingue per categorie, ma nemmeno autorizza l’amministrazione a ignorare le differenze strutturali di aliquota. Applicare il 33% in via generalizzata significa incrementare l’onere per categorie che, in via ordinaria, non sono soggette a quella percentuale. Anche qui, la circolare opta per la via più onerosa per l’assicurato.
UNA CIRCOLARE CHE VA OLTRE L’INTERPRETAZIONE
L’Inps, nella premessa della circolare, afferma di operare in conformità ai principi di parità di trattamento e unificazione della posizione assicurativa. Eppure, il risultato è l’opposto:
• si crea una frattura tra casse professionali e gestioni Inps;
• si limita l’ambito oggettivo della L. n. 45/1990;
• si impedisce l’utilizzo della ricongiunzione come strumento di salvataggio per carriere deboli;
• si introduce un criterio di calcolo non pienamente aderente al dato testuale;
• si applica un’aliquota massima anche a chi non vi sarebbe ordinariamente soggetto. Non si tratta di una mera attività interpretativa: siamo davanti a un atto amministrativo che, nella sostanza, ridefinisce l’istituto in modo selettivo, restringendone la portata rispetto alla norma primaria.
È una scelta che probabilmente ridurrà il contenzioso su un fronte – quello delle casse professionali – ma ne aprirà un altro, ben più complesso, sulla legittimità della esclusione delle gestioni Inps dall’ambito applicativo della L. n. 45/1990. Perché una circolare può chiarire, può coordinare, può applicare, ma non può riscrivere la legge. Siamo nel terreno della normazione per circolare. E questo, in uno Stato di diritto, dovrebbe sempre lasciare perplessi.