Senza Filtro – PRENDI L’INVALIDITÀ OGGI, PERDI LA PENSIONE DOMANI

Noemi Secci, Consulente del Lavoro in Milano

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Contributi in più casse con assegno o pensione di invalidità: la tutela riconosciuta dall’ente previdenziale si trasforma spesso in una penalizzazione, rendendo inutilizzabili strumenti fondamentali come cumulo, totalizzazione e ricongiunzione.

Il sistema previdenziale italiano riesce talvolta a compiere autentici capolavori di incoerenza normativa. Uno dei più clamorosi riguarda i titolari di assegno ordinario di invalidità o pensioni di invalidità o inabilità specifica, quando possiedono contributi versati in più gestioni previdenziali. Parliamo di lavoratori che hanno svolto attività dipendente, autonoma o professionale nel corso della vita e che, per effetto di problemi di salute, ottengono una prestazione previdenziale per invalidità: un percorso che dovrebbe essere tutelato e semplificato dal legislatore. Accade invece l’esatto contrario: una persona riconosciuta invalida ai fini pensionistici rischia di non poter utilizzare strumenti di riunione della contribuzione come cumulo, totalizzazione o ricongiunzione, finendo non di rado per perdere la possibilità di valorizzare una parte della propria carriera. Questa situazione appare difficilmente conciliabile con i principi di equità e ragionevolezza che dovrebbero ispirare l’ordinamento previdenziale. Ma procediamo con ordine.

INVALIDI: VERI PENSIONATI SOLO QUANDO L’ENTE PREVIDENZIALE RISPARMIA

Il cuore del problema è rappresentato dalla qualificazione dell’assegno ordinario di invalidità e, in generale, delle prestazioni previdenziali erogate per via della riduzione della capacità lavorativa: parliamo, per quanto concerne i liberi professionisti, delle pensioni di invalidità riconosciute dai regolamenti delle singole casse (ad es., per ingegneri e architetti, la pensione per invalidità è riconosciuta dall’art. 22 del Regolamento Generale Previdenza, qualora la capacità all’esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo). Ma prestazioni per invalidità specifica sono anche riconosciute ai lavoratori dipendenti appartenenti a categorie particolari, ad es. iscritti agli ex fondo Volo, Trasporti, Spettacolo e Sport… In tema di assegno ordinario di invalidità, l’Inps ricorda costantemente che non si tratta di una prestazione definitiva: l’assegno è soggetto a revisione, può essere revocato e può cessare qualora vengano meno i requisiti sanitari previsti dall’art. 1 della Legge n. 222/1984. Tuttavia, qualora il lavoratore raggiunga il diritto a una qualsiasi pensione anticipata o di anzianità, ecco che improvvisamente l’assegno diventa una pensione a tutti gli effetti. In argomento, l’Inps impedisce l’accesso a tali prestazioni pensionistiche per i titolari di assegno ordinario d’invalidità o di pensioni per invalidità o inabilità specifica, in quanto detti trattamenti possono essere soltanto trasformati d’ufficio, al raggiungimento dell’età prevista, in pensioni di vecchiaia. Con un danno non da poco, laddove l’invalido continui a lavorare: l’assegno ordinario può subire, difatti, pesanti penalizzazioni connesse al reddito di lavoro prodotto, penalizzazioni non applicabili, invece, ai beneficiari di pensione anticipata. In altre parole, per alcune finalità -non ultimo l’obbligo di doversi sottoporre ad accertamenti periodici per confermare le condizioni sanitarie per il diritto alla prestazione- il titolare di assegno ordinario viene considerato un beneficiario temporaneo; per altre, come appena osservato, viene equiparato in toto a un pensionato. Una doppia qualificazione che appare quantomeno opportunistica.

LA VITTIMA PERFETTA: IL LAVORATORE CON CARRIERA FRAMMENTATA

Le conseguenze più pesanti si verificano però nei confronti di chi ha avuto una carriera lavorativa non lineare ed ha necessità di “riunire” i versamenti accreditati nell’arco della carriera. È il caso, sempre più frequente, di lavoratori che hanno contributi in due o più delle seguenti gestioni previdenziali:

  • nel fondo pensione lavoratori dipendenti;
  • nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, come commercianti o artigiani;
  • nella gestione separata;
  • nelle casse professionali.

Nella generalità dei casi, questi iscritti, per poter ottenere una pensione dignitosa o, comunque, per non perdere la valorizzazione di importanti pezzi della propria vita lavorativa, hanno bisogno di unificare le diverse contribuzioni maturate. Ed è qui che emerge il paradosso. Il lavoratore sano può utilizzare gli strumenti di coordinamento previsti dalla legge. Il lavoratore invalido, che avrebbe semmai maggior bisogno di tutela, rischia invece di vedersi chiudere parecchie porte.

LA RICONGIUNZIONE NEGATA

Le prestazioni previdenziali per invalidità diventano pensioni vere e proprie qualora l’interessato tenti di utilizzare istituti come la ricongiunzione, il cumulo o altre forme di coordinamento contributivo. In argomento, la circolare Inps n. 165 del 30 giugno 1989 (Punto 5.1) afferma infatti che l’assegno ordinario di invalidità costituisce una prestazione pensionistica e, come tale, impedisce l’accesso alla ricongiunzione prevista dalla Legge n. 29/1979. La ricongiunzione, lo ricordiamo, è un importante strumento che consente di far confluire i versamenti effettuati in casse diverse verso un’unica gestione, e che spesso consente di valorizzare meglio la contribuzione, sia per raggiungere prima il pensionamento, che per ottenere un assegno più alto.

IL CUMULO CHE NON C’È

Laddove il lavoratore desideri invece unificare i contributi solo ai fini del diritto alla pensione, senza però trasferire gli accrediti, può utilizzare istituti come il cumulo e la totalizzazione nazionale. In merito al cumulo, però, l’art. 1, comma 239, della Legge n. 228/2012 riserva lo strumento ai soggetti non titolari di trattamento pensionistico: come confermato dall’Inps, al P.to 16 della Circ. n. 120/2013, poiché l’assegno ordinario viene considerato una pensione, la titolarità della prestazione è ostativa all’accesso al cumulo. Non solo: l’Istituto precisa che la facoltà di cumulo è preclusa anche in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, oppure di altra pensione di invalidità, in pensione di vecchiaia. Nel caso di specie, infatti, non si è in presenza di una perdita di titolarità della prima prestazione, ma vi è un mutamento del titolo della stessa. La conseguenza pratica è surreale:

  • da un lato, il legislatore afferma di voler valorizzare tutta la contribuzione versata dai lavoratori;
  • dall’altro, impedisce proprio a soggetti particolarmente fragili di utilizzare uno degli strumenti creati per raggiungere tale obiettivo.

Non è difficile comprendere come ciò possa determinare una disparità di trattamento difficilmente giustificabile sul piano sostanziale. L’unica eccezione, in merito, è costituita dal cumulo di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 184/1997, riservato ai soggetti nel sistema interamente contributivo di calcolo dell’assegno: gli interessati, utilizzando questa misura, ancorché titolari di pensione, possono comunque utilizzare gli accrediti risultanti presso le casse che non abbiano ancora dato luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico.

TOTALIZZAZIONE: UNA GIUNGLA DI DIVIETI

La situazione non migliora guardando all’altro principale istituto che consente di sommare, ai fini del diritto al pensionamento, i versamenti accreditati presso casse diverse, ossia la totalizzazione nazionale prevista dal D.lgs. n. 42/2006: anche questa misura, purtroppo, è riservata ai non titolari di trattamento pensionistico. Persino in questo caso, dunque, il lavoratore invalido rischia di trovarsi con piccoli spezzoni contributivi sparsi in più gestioni, incapace di valorizzarli pienamente e costretto a percorsi previdenziali più complessi, più lunghi e spesso economicamente meno favorevoli.

LA VERA INGIUSTIZIA: PUNIRE CHI SI AMMALA

L’aspetto più discutibile della vicenda è però un altro: il legislatore ha introdotto il cumulo gratuito, la totalizzazione e altre forme di coordinamento contributivo proprio per evitare che le carriere discontinue producessero pensioni inadeguate, o di fatto irraggiungibili, obiettivo pienamente condivisibile. Eppure, proprio quando il lavoratore si trova in una condizione di ridotta capacità lavorativa e avrebbe maggior bisogno di protezione, e viene dunque tutelato attraverso una prestazione per invalidità, il sistema previdenziale trasforma quella tutela in un ostacolo. È difficile spiegare a un cittadino, che ha versato contributi per quarant’anni, come mai debba perdere opportunità previdenziali soltanto per aver ottenuto una prestazione riconosciutagli a causa di una patologia certificata. Ancora più difficile è spiegargli che l’assegno ordinario di invalidità non è una pensione quando occorre sottoporlo a revisione sanitaria, ma diventa improvvisamente una pensione quando intende utilizzare strumenti che consentirebbero di valorizzare al meglio i contributi versati.

UNA VERIFICA PREVENTIVA CHE DOVREBBE ESSERE OBBLIGATORIA

Questa vicenda evidenzia ancora una volta quanto sia pericoloso assumere decisioni previdenziali senza una valutazione complessiva della posizione assicurativa. Troppo spesso l’assegno ordinario di invalidità e le pensioni per invalidità o inabilità specifica sono richiesti come semplici pratiche esclusivamente medico-legali, a dispetto delle enormi e definitive conseguenze previdenziali. Prima di presentare la domanda per queste prestazioni, allora, sarebbe quantomeno opportuno verificare:

  • la presenza di contribuzione in altre gestioni;
  • gli strumenti di coordinamento teoricamente utilizzabili;
  • gli effetti della titolarità dell’assegno sul futuro pensionistico;
  • l’eventuale perdita di opportunità derivante dall’acquisizione dello status di titolare di prestazione pensionistica per invalidità o inabilità.

PRENDI L’INVALIDITÀ OGGI, PER NON ANDARE IN PENSIONE DOMANI

La previdenza dovrebbe proteggere chi si trova in condizioni di maggiore fragilità, ma abbiamo appena appurato che, in materia di invalidità, accade spesso qualcosa di molto diverso: l’invalido non riceve una tutela aggiuntiva, bensì un vincolo aggiuntivo. L’impressione è che il sistema continui a ragionare per compartimenti stagni, ignorando gli effetti concreti della “qualificazione” delle prestazioni sulle persone. Di fatto, tutta questa disquisizione sulla natura delle prestazioni per invalidità, attraverso delle elucubrazioni che hanno un che di filosofico, ha portato a un risultato finale kafkiano: chi si ammala rischia di avere meno strumenti previdenziali di chi gode di buona salute.

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