Io lo so già, vi starete chiedendo: ma cosa vuol dire, o meglio, chi è il prestilegislatore ?
Il prestilegislatore è una figura semifantastica (purtroppo, non completamente: esiste davvero) che non disdegnerebbe un posto nel Paese delle Meraviglie, fra il Bianconiglio ed il Cappellaio Matto.
Con la sua magica buro-bacchetta, nervosamente impugnata alla Harry Potter, passeggia qua e là (solitamente il presti-legislatore passeggia, perché non ha mai lavorato, al massimo ha occupato per poco tempo un posto di lavoro, che è cosa ben diversa) alla ricerca di qualcosa di cui occuparsi, un qualche argomento che giustifichi la sua esistenza, qualcosa che faccia parlare di lui/lei.
D’improvviso, un’illuminazione, magari un foglio di qualche giornalaccio scandalistico recato dal vento o una chiacchiera colta al volo e.. Trovato! Un problema (vero o finto che sia, non importa) a cui porre soluzione. Due colpi di buro-bacchetta, qualche frase magica ed ecco comparire per incanto la nuova, meravigliosa complicazione dell’esistenza normale, che secondo lui dovrebbe risolvere il problema (o presunto tale).
Prima di proseguire, tenete presente che l’esistenza o meno del prestilegislatore assume enorme importanza nella ricerca scientifica, e probabilmente sarà anche oggetto di una prossima puntata di SuperQuark: e ciò non tanto per il particolare processo di formazione delle sue sinapsi mentali (che comunque sarebbe un bel campo di indagine) ma perché il prestilegislatore risulterebbe la prova più lampante che non solo su Marte la vita è possibile, ma anche che qualcuno vi abita stabilmente. Solamente ad un marziano, infatti, potrebbero venire in mente soluzioni come quelle che il prestilegislatore partorisce (o forse sarà l’influsso della buro- bacchetta?).
Il prestilegislatore crede fermamente nel potere della burocrazia: ogni problema si risolve con un adempimento, preferibilmente un modello, ancor più preferibilmente se poco comprensibile, di modo da dar occupazione ad una altra figura inquietante, il presticircolarizzatore (figura di secondo piano ma non meno importante nel complicare la vita ai cittadini, che ama avvilupparsi in affermazioni contraddittorie o banali, ma di cui qui non ci occuperemo per mancanza di spazio).
Se ancora credete che il prestilegislatore non esista – e, così fosse, sarebbe bellissimo – provate a pensare alla norma sulle dimissioni telematiche, tanto per fare un esempio.
Il nostro usa tutte le migliori tecniche dell’illusionismo e della prestidigitazione: ti fa vedere qualcosa che non sai se esista davvero (lo pseudo-problema che vorrebbe risolvere), per renderlo più concreto lo gonfia di statistiche prese sa Dio dove, lo colora con una spruzzata di populismo, e poi, con alcuni rapidi tratti di penna (oops, scusate, buro-bacchetta) , ti inventa un modello da compilare, una serie di cose inutili da fare e … voilà, come per magia, il problema scompare. Per realizzare tutto ciò si riunisce insieme ad altri marziani come lui, che riesce a convincere della bontà del proprio progetto contando sulla scarsa dimestichezza di questi ultimi con la lingua e con le vicende terrestri.
L’ultima (purtroppo solo in ordine temporale, magari fosse davvero l’ultima) invenzione del prestilegislatore si chiama “proposta di legge n. 1041 – disposizioni in materia di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori”.
Scoperto che “moltissimi lavoratori” (così dice) sono costretti a ricevere una retribuzione inferiore a quella che risulta dalla busta-paga, dichiarando di percepire una somma minore di quella risultante dalle scritture, il prestilegislatore ha pensato di vietare il pagamento della retribuzione in contanti; pertanto, qualora la predetta proposta di legge passasse, lo stipendio erogato da un possessore di Partiva Iva (imprenditore o professionista, e quindi tendenzialmente cattivo) potrà essere pagato solamente con bonifico, oppure in contanti purchè presso uno sportello bancario o postale (soluzione evidentemente praticissima) o infine con l’emissione di un assegno, purchè consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato, che però può essere solo un familiare o un convivente di età non inferiore a sedici anni (su Marte, evidentemente, è sconosciuto il concetto di “assegno non trasferibile”).
Ciò non bastasse, viene stabilito pleonasticamente che la firma sulla busta paga non vale come quietanza della retribuzione (viene da chiedersi: se invece si sottoscrive la quietanza su un foglio a parte, sì ?).
Il prestilegislatore è affascinato dalla burocrazia e dalla complicazione quanto una falena è attratta dalla luce; per questo ci mette ben 45 righe per esprimere un concetto che noi semplici peones avremmo declinato così: “la retribuzione al lavoratore può essere pagata solo con strumenti che garantiscano la tracciabilità del pagamento”.
Ora, ci chiediamo: ma se un lavoratore vive una situazione di costrizione e ricatto tale da fargli rinunciare ad una parte di stipendio, il solo fatto di farglielo arrivare sul conto corrente intercetterà efficacemente tale prassi oppure sarà solo un misero, inutile palliativo ? Ovviamente questo il prestilegislatore non se lo chiede: egli è fiero della sua idea e già lo immaginiamo annunciare sui social: “sconfitta la piaga delle retribuzioni diminuite” (che questo sia poi vero o meno, è poco interessante, ricordate che il suo scopo ultimo è soprattutto giustificare autorefenzialmente la propria esistenza).
Ma l’eccentrico marziano poteva fermarsi lì ? Certo che no. Gli sembrava di aver fatto poco e così si è inventato anche l’obbligo ulteriore per il datore di lavoro di comunicare tramite il modello Unilav lo strumento di pagamento prescelto, l’istituto di credito utilizzato (sia del lavoratore che del datore) ed ogni successiva variazione di questi dati. Un flusso di informazioni di nessuna utilità ma di sicuro fastidio per gli operatori.
Ancora non pago – la buro-bacchetta si agita nervosa nelle sue mani- il prestilegislatore si inviluppa in una serie di supercazzole (ricordate l’immenso Tognazzi-Mascetti di “Amici miei” ?), come per esempio questa (art. 2, comma 2): “L’ordine di pagamento all’istituto bancario o all’ufficio postale di cui al comma 1 può essere annullato solo con trasmissione allo stesso di copia della lettera di licenziamento o delle dimissioni de lavoratore (,,,) nonché del prestatore d’opera, fermo restando l’obbligo di effettuare tutti i pagamenti dovuti dopo la risoluzione del rapporto”. Stante l’incomprensibilità del testo, del suo significato logico ed anche concreto, qualcuno opta per un puro divertissement dell’autore; qualche altro nota che, pronunciato questo discorso in un qualsiasi Bar Sport del Paese, qualche anima pia si sarebbe avvicinata al barista e, indicandogli l’autore dello sproloquio, avrebbe sussurrato “Non versargli più niente, ha bevuto abbastanza”.
Tuttavia, nella puntata di SuperQuark in preparazione, si intervista un noto etologo che ha studiato a lungo il comportamento sociale del prestilegislatore; secondo le sue approfondite ricerche, tali elucubrazioni insensate sarebbero in realtà una forma di corteggiamento, il prestilegislatore in tal modo raggiungerebbe una sorta di eccitazione che lo predisporrebbe all’accoppiamento.
Noi non abbiamo queste competenze scientifiche, ma quando verso la fine dello sproloquio leggiamo (art. 3 co. 1) che con questa norma-obbrobrio “non devono derivare in alcun modo oneri, diretti o indiretti, per le imprese e per i lavoratori” ci sovviene la certezza che il prestilegislatore viva nel beato mondo di favole che inizialmente abbiamo ipotizzato, da dove si materializzerebbe di quando in quando nella realtà, ad essa completamente estraneo.
Allo scintillio sognante della fantasia vorremo, per finire, opporre i freddi numeri della logica economica: pare che un prestilegislatore costi allo Stato come dieci ispettori del lavoro, quindi ogni 100 prestilegislatori in meno ci sarebbero 1000 ispettori in più, utili, quelli sì, contro i fenomeni (grazie a Dio, rari) che qui si vorrebbero combattere.
Ma poi … che fare dei prestilegislatori “in esubero” ? Una modesta proposta: mandiamoli a lavorare, previo lo svolgimento di un periodo di praticantato presso un Consulente del lavoro.