SENZA FILTRO – BEAUTIFUL (2a puntata)

Manuela Baltolu, Consulente del Lavoro in Sassari

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Sono appena passati pochi mesi dalla prima puntata della nostra saga “BEAUTIFUL” 1 incentrata sulla gestione degli incentivi all’occupazione introdotti dal D.l. n. 60/2024, che, manco a dirlo, urge la scrittura della seconda. Riassumendo brevemente la puntata precedente, ricordiamo che il citato D.l. è entrato in vigore l’8 maggio 2024, è stato convertito in legge il 6 luglio 2024 (L. n. 95/2024), con emanazione dei D.M. attuativi in ordine sparso nel corso del 2025, a volte pubblicati in anteprima sul sito istituzionale www.programmagoverno.gov.it , poi ritirati, poi ripubblicati, a volte in G.U., altre volte nel sito del Ministero del lavoro. I benefici erano stati inizialmente introdotti per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato intervenute dal 1° settembre 2024 ma, di fatto, è stato possibile recuperare i relativi importi 2 solo da giugno 2025, con apertura delle istanze telematiche Inps a partire dal 16 maggio 2025, con esclusione del bonus giovani Zes (art. 22, co. 3, D.l. n. 60/2024) e del bonus donne Zes (art. 23, co. 2, D.l. n. 60/2024) che, invece, per effetto della relativa autorizzazione UE 3, sono stati resi fruibili per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato intervenute dal 17 maggio 2025, poiché soggette a presentazione preventiva dell’istanza rispetto all’evento incentivato, con esclusione quindi di assunzioni e trasformazioni intervenute nel periodo 01/09/2024 – 16/05/2025. Sorvoliamo sul fatto che, nel testo del D.l. n. 60/2024, tutti gli incentivi, con la sola eccezione del bonus donne, erano subordinati all’autorizzazione UE, per poi, successivamente, essere in gran parte attribuiti a Regolamenti UE di esenzione che, come noto, non necessitano di tale autorizzazione preventiva. Sorvoliamo anche sul fatto che, in contrapposizione con il dettato normativo del D.l. n. 60/2024, esclusivamente i bonus ZES per giovani e donne sono stati inseriti nella citata autorizzazione, mentre sia il sottosegretario al Ministero del Lavoro Durigon, che anche l’Inps nella circolare n. 90/2025, hanno affermato che il bonus giovani no Zes, contrariamente a quanto indicato dal D.l. n. 60/2024, poiché riguarda tutti i datori di lavoro privati dell’intero territorio nazionale, non avendo carattere selettivo, non costituisce aiuto di Stato e, pertanto, non è subordinato alla preventiva autorizzazione della UE. Da ultimo, sorvoliamo anche sulle difficoltà di trasmissione delle istanze telematiche che, prima di essere risolte, hanno appesantito ulteriormente e per diversi giorni, le ordinarie attività degli studi professionali, quali, a mero titolo di esempio, i blocchi all’invio dell’istanza relativa al bonus giovani derivanti dalla presenza di precedenti contratti di apprendistato non proseguiti in contratti a tempo indeterminato che, come noto, sono ininfluenti sulla spettanza dell’incentivo. Nonostante la catena di eventi appena descritta, con il supporto di diverse pillole di antiacido ed un senso di frustrazione dilagante, si è preso atto della situazione e ci si è adeguati alle regole, mentre si offriva ai propri clienti supporto psicologico (compreso nel prezzo della consulenza, Ça va sans dire), in quanto non riuscivano a farsi una ragione di tale narrazione dei fatti, ancora una volta degna delle migliori soap opera, in particolare per i destinatari dei bonus Zes. Rassegnati ad aver ormai toccato il fondo in materia di incentivi (e non con riferimento alle risorse economiche), tutti i soggetti coinvolti hanno dovuto constatare in seguito che il peggio non era ancora ancora arrivato. Infatti, quando il momento di crisi mistica sembrava, a fatica, superato, ecco che il 18 di giugno u.s., l’Inps pubblica il messaggio n. 1935, in cui dà atto che “il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che la Commissione europea ha richiesto di includere, tra i criteri di ammissibilità della spesa sul programma per gli incentivi all’occupazione per i giovani, l’aumento netto del numero totale di lavoratori nell’impresa. Nello specifico, all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea, il citato Dicastero ha precisato che la legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto Coesione, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione”. In buona sostanza, appena terminate le scorte dei medicinali utilizzati per digerire quanto descritto, ci si è trovati di fronte all’ennesima modifica della regolamentazione del bonus giovani, sulla base di una richiesta della UE generata in fase di aggiornamento del programma nazionale giovani e donne (di cui, peraltro, non abbiamo alcun documento ufficiale, né indicazione dei relativi estremi), che impone, per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2025 in poi, l’obbligo che tali eventi generino incremento occupazionale. Tralasciamo che, a parere di chi scrive, appare contro ogni logica del diritto il fatto che una norma pienamente in vigore, autorizzata in parte dalla UE, che ha imposto chiare limitazioni e paletti alla sua applicazione, possa subire una variazione di tale portata per effetto di una revisione di un programma di aiuti, anch’esso già pienamente in vigore che, tutt’al più, avrebbe dovuto generare effetti per normative entrate in vigore a partire dalla data di aggiornamento, e non retroattivamente. Peraltro, non risultando ufficialmente approvato l’aggiornamento del programma nazionale giovani e donne, non si capisce come possa già dispiegare i suoi effetti. Infine, sarebbe quantomeno opportuno che un atto di prassi dell’istituto di previdenza sociale che apporta modifiche sostanziali come quelle indicate, indichi puntualmente i riferimenti documentali del provvedimento che ha generato tali variazioni.

Per il bonus giovani no Zes siamo pertanto passati da incentivo con obbligo di autorizzazione UE, ad incentivo che non è aiuto di Stato, ad incentivo in cui le cui assunzioni/ trasformazioni devono generare incremento occupazionale in seguito ad un non meglio precisato aggiornamento di un documento già esistente!!!

Come se tutto ciò non fosse sufficiente per una fornitura perenne di farmaci gastroprotettori, la sorpresa dell’ultima ora consiste nel fatto che l’istituto di previdenza, o chi per lui, pare abbia “dimenticato” che anche i bonus Zes, sia giovani che donne, hanno delle somme arretrate da recuperare, per le assunzioni/trasformazioni intervenute dal 17 al 31 maggio 2025. Sia nella circolare n. 90/2025 (bonus giovani) che nella n. 91/2015 (bonus donne), non vi è, infatti, traccia dei relativi codici, identificati esclusivamente per gli arretrati delle altre tipologie di bonus (giovani e donne no Zes), per il periodo dal 01/09/2024 al 31/05/2025, che potranno essere recuperati negli uniemens di giugno, luglio ed agosto 2025. Per i bonus Zes non è stato inserito alcun recupero, il software di controllo Inps dei flussi uniemens genera in merito un errore bloccante, poiché il periodo di 05/2025 non è compatibile con il codice relativo agli arretrati che, come detto, riguarda i soli bonus no Zes.

Riepilogando, per i bonus ZES abbiamo in primis perso gli incentivi per le assunzioni/trasformazioni dal 01/09/2024 al 16/05/2025, siamo stati obbligati a presentare dal 16/05/2025 istanza preventiva e a verificare che gli eventi incentivati generassero incremento occupazionale, ed in ultimo impossibilitati a recuperare gli arretrati di maggio 2025.

Alla luce delle descritte vicissitudini pare proprio che il significato dell’acronimo ZES, in origine “Zona Economica Speciale”, si stia sempre più trasformando in Zona Emarginati Senza speranza, che a breve comprenderà anche le regioni Umbria e Marche, come annunciato dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 138 del 4 agosto 2025; attendiamo con ansia di sapere se anche tali regioni potranno accedere agli incentivi Zes, laddove il D.D.L. approvato dal C.d.M. entri in vigore in tempo utile per usufruire delle misure, ovvero entro il 31 dicembre p.v. Curioso poi che il 6 giugno u.s., SkyTG24 4 abbia pubblicato un articolo in cui dava conto che “In soli 15 giorni, tra il 16 e il 30 maggio 2025, i datori di lavoro hanno presentato oltre 60mila domande di accesso agli incentivi per l’assunzione stabile di under 35 e donne senza impiego retribuito da lungo tempo. Per il momento, spiega il Ministero, la maggioranza delle richieste presentate ha riguardato l’esonero contributivo per l’inserimento di personale non dirigenziale sotto i 35 anni di età. L’Inps ha ricevuto 55.525 domande, che si stima impegnino circa 579 milioni di euro degli oltre 1,4 miliardi disponibili grazie al co-finanziamento dell’Europa attraverso il Programma Nazionale giovani, donne e lavoro.”. Sarà mica la paura che le risorse risultassero insufficienti a spingere per l’inserimento di ulteriori limitazioni all’applicazione degli incentivi? E sarà mica la stessa paura che blocca la manina che deve (ancora) scrivere le circolari operative Inps sul bonus relativo agli over 35 occupati nella ZES (art. 24, D.l. n. 60/2024), e sul bonus giovani under 35 assunti nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21, D.l. n. 60/2024), relativi, rispettivamente, ad assunzioni effettuate dal 01/09/2024 e dal 01/07/2024? Temiamo che, nostro malgrado, così come l’originale, anche la nostra personale versione di Beautiful non possa considerarsi ancora conclusa…

1. Vedi Sintesi di aprile 2025.

2. Solo per bonus giovani (art.22) e bonus donne (art.23), per gli altri incentivi manca ancora circolare operativa Inps.

3. Decisione C(2025) 649 final del 31.01.2025.

4. https://tg24.sky.it/economia/2025/06/06/bonus-giovani-donne-assunzioni-esoneri-contributivi.

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