Senza Filtro – BEAUTIFUL (terza puntata)
Manuela Baltolu, Consulente del Lavoro in Sassari
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Pare proprio che la saga “BEAUTIFUL” della nostra rivista continuerà ancora per lungo tempo e, proprio quando pensavamo di averle viste tutte, come spesso accade, la cruda realtà ci sorprende, andando oltre la più fervida fantasia.
Nel testo bollinato del decreto “Milleproroghe” per il 2026 (D.l. n. 200/2025), era stata inserita, per l’intero anno 2026, la proroga del bonus giovani, donne e Zes introdotti dal D.l. n. 60/2024 (artt. 22, 23 e 24).
Nella versione definitiva del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, tale proroga era “magicamente” scomparsa, con pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro di un comunicato, nel proprio sito istituzionale, nel quale annunciava che, in sinergia con l’Inps, avrebbe effettuato un monitoraggio sull’utilizzo delle risorse già usufruite per i citati bonus, in modo da determinare eventuali residui, che sarebbero stati destinati agli incentivi alle assunzioni con un emendamento alla conversione in legge del “Milleproroghe”.
Nel frattempo, il comma 153 dell’art. 1 della L. n. 199/2025 stanziava le risorse per un nuovo “esonero parziale” destinato ai medesimi ambiti dei bonus scaduti al 31 dicembre 2025 (giovani, donne e Zes), che si sarebbe dovuto definire con apposito Decreto Interministeriale, peraltro mai pubblicato. Tuttavia, tale nuovo esonero deve considerarsi superato e sostituito da quanto introdotto dal D.l. n. 62/2026.
Successivamente, l’art. 14, comma 1-bis, della L. n. 26/2026 (di conversione del D.l. n. 200/2025), pubblicata il 28 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 1° marzo 2026, formalizzava finalmente la proroga del bonus giovani e Zes al 30 aprile 2026, prevedendo lo sgravio del 70% nel caso di mancata realizzazione dell’incremento occupazionale previsto dalla norma comunitaria di riferimento (Reg. UE GBER 651/2014), e il 100% di sgravio in caso di incremento realizzato; il bonus donne veniva invece prorogato per tutto il 2026, senza modifiche.
A parere di chi scrive, trattandosi di una mera proroga di misure già esistenti, tutte soggette al rispetto del Reg. UE n. 651/2014, difficilmente l’Unione europea avrebbe potuto autorizzare lo sgravio del 70% in assenza di incremento occupazionale, poiché, come detto, tale condizione è esplicitamente richiesta dal legislatore comunitario.
In ogni caso, il testo normativo nazionale tanto aveva disposto, dopo due mesi dalla scadenza del 31 dicembre 2025 dei bonus; si attendevano pertanto l’autorizzazione della UE e la circolare operativa Inps, per procedere materialmente al recupero delle somme a credito derivanti dagli incentivi per le assunzioni e le trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2026.
Nei mesi successivi di marzo e aprile 2026, ancora nessuna comunicazione; si viveva nell’attesa, ormai trasformata da eccezione a regola nella gestione degli incentivi all’occupazione, fino alla data del 30 aprile 2026, giorno di pubblicazione del D.l. n. 62/2026, il cosiddetto “decreto 1° maggio”.
Ebbene, con una manovra giuridica che definire di dubbia legittimità è un eufemismo, l’art. 5 del citato decreto ha abrogato retroattivamente le proroghe dei bonus contenute nella legge di conversione del “Milleproroghe”, senza prevedere nemmeno un periodo transitorio.
In seguito a ciò, le proroghe in discussione da ottobre 2025, formalizzate il 28 febbraio 2026 con decorrenza da gennaio 2026, alcune delle quali aventi efficacia fino al 30 aprile 2026, proprio nell’ultimo giorno della loro vigenza sono state cancellate con un colpo di spugna, con effetto dal 1° gennaio 2026.
Premesso che l’art. 11 delle Preleggi al Codice civile afferma che «la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo», con buona probabilità nessuno avrebbe avuto da ridire sui nuovi bonus, se quantomeno fosse stato fatto salvo quanto precedentemente stabilito dal legislatore.
Il decreto in commento, però, introduce requisiti e condizionalità obbligatorie ai fini dell’accesso agli incentivi molto differenti rispetto al passato, che comportano in molti casi danni irreversibili per i datori di lavoro, colpevoli di aver effettuato una programmazione delle assunzioni e delle trasformazioni in ottemperanza al dettato normativo della L. n. 26/2026.
BONUS DONNE
Per effetto della nuova formulazione, le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi potranno ora accedere a soli dodici mesi di incentivo, mentre nella versione precedente di cui al D.l. n. 60/2024 avevano in totale ventiquattro mesi di sgravio; i datori di lavoro perdono pertanto 7.800 euro per ogni lavoratrice.
Nel contempo, la perfetta aderenza delle nuove condizioni per l’accesso ai bonus al Reg. UE n. 651/2014 amplia la platea dei soggetti portatori della dote rispetto a quanto accadeva con le vecchie disposizioni.
BONUS GIOVANI
Eliminato il requisito dell’essere privi di precedenti impieghi a tempo indeterminato, i giovani che prima non potevano godere del bonus in presenza di anche un solo giorno di lavoro a tempo indeterminato ora potranno usufruirne, a patto che possiedano i nuovi requisiti, prima non richiesti, tra i quali l’essere privi di impiego regolarmente retribuito da ventiquattro, dodici o sei mesi, condizione inesistente nella versione precedente, che ora inibisce l’esonero a chi aveva seguito i dettami della L. n. 26/2026.
Anche in questo caso, pertanto, si verificheranno situazioni in cui giovani che prima restavano esclusi dalla misura saranno ora ammessi, ma anche casi esattamente opposti, nei quali chi perde la possibilità di accedere all’incentivo subisce un danno che va da 12.000 a 15.600 euro per lavoratore.
INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Sia nel testo normativo sia nelle circolari Inps nn. 55, 56 e 57/2026, è stabilito che l’incremento occupazionale non deve più essere verificato raffrontando le ULA dei dodici mesi successivi all’evento agevolato con le ULA dei dodici mesi precedenti; il controllo dovrà ora essere effettuato per ciascuno dei ventiquattro mesi di agevolazione, laddove l’incentivo spetti per tale periodo, mentre in precedenza la verifica era limitata ai primi dodici mesi successivi all’evento.
Da un lato, non si rischia più di perdere le quote mensili già fruite nel momento in cui dalla verifica annuale si evincesse il mancato incremento, poiché la stessa non deve più essere effettuata; dall’altro, sarà possibile perdere l’incentivo fino al ventiquattresimo mese, mentre in precedenza la verifica annuale consentiva di fruire delle quote successive ai primi dodici mesi senza alcun ulteriore controllo.
SALARIO GIUSTO
Sconvolgente appare, a parere di chi scrive, l’inserimento nell’istanza di richiesta degli incentivi all’Inps della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex D.P.R. n. 445/2000, di applicazione del “salario giusto” come definito dall’art. 7 del D.l. n. 62/2026 che, se non corrispondente a verità, oltre alle prescritte sanzioni penali per dichiarazione mendace, comporterà la revoca dell’incentivo con le note conseguenze in materia di regolarità contributiva e DURC.
In buona sostanza, il datore di lavoro o il professionista da esso delegato dovrà dichiarare di applicare il salario giusto, cioè un valore non ancora definito né definibile, sia per le problematiche di attuazione dell’art. 39 della Costituzione in tema di rappresentatività sindacale, sia per la dubbia corrispondenza con quanto previsto dall’art. 36, laddove impone l’obbligo di erogare al lavoratore una retribuzione sufficiente a garantire a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
È eloquente, a tal proposito, che l’Inps, in un’audizione alla Camera, abbia dichiarato di non essere esso stesso in grado di stabilire il corretto valore del T.E.C., ovvero del salario giusto.
Se tale affermazione non fosse tragica, verrebbe quasi da sorridere al pensiero che, secondo l’Istituto e il Ministero del Lavoro, i datori di lavoro e noi stessi Consulenti del lavoro siamo evidentemente considerati perfettamente in grado di valorizzare l’elemento T.E.C. (dovendoci magari sentire anche lusingati da cotanta stima nei nostri confronti), mentre l’ente chiamato a verificarlo, ovvero sempre l’Inps nell’ambito degli incentivi all’occupazione, non si sente meritevole della medesima stima per accollarsi tale responsabilità.
A parere di chi scrive, l’obbligo di tale dichiarazione appare di conseguenza illegittimo, poiché riguarda un elemento ad oggi non ancora definito.
BONUS STABILIZZAZIONI
Ma la vera “perla” del D.l. n. 62/2026, e qui la nostra soap opera diventa veramente intrigante, è senz’altro il bonus stabilizzazioni ex art. 4.
La proroga del bonus giovani ex L. n. 26/2026 consentiva di beneficiare dell’incentivo per ventiquattro mesi dalla trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato di under 35 privi di precedenti impieghi a tempo indeterminato, per trasformazioni avvenute dal 1° gennaio al 30 aprile 2026.
L’attuale bonus giovani ex art. 2 del D.l. n. 62/2026 non è applicabile alle trasformazioni.
Il nuovo bonus previsto per le trasformazioni riguarda i soli contratti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026, di durata non superiore a dodici mesi, e trasformati dal 1° agosto al 31 dicembre 2026.
Ergo, i soliti poveri ingenui che hanno programmato le trasformazioni dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, applicando una norma dello Stato pienamente vigente, per effetto dell’abrogazione della stessa, sostituita con altra avente effetto retroattivo, perdono ventiquattro mesi di sgravio che, tradotto in termini economici, ammonta a un importo compreso tra un minimo di 12.000 euro e un massimo di 15.600 euro per singolo lavoratore.
CONCLUSIONI
Non proprio una situazione senza alcun danno, come alcuni esperti hanno affermato, sulla base del fatto che gli incentivi di cui alla L. n. 26/2026 non sono mai stati concretamente applicati, non essendo pervenuta l’autorizzazione UE né pubblicata la circolare operativa Inps, e che le nuove disposizioni risulterebbero, sempre secondo loro, estremamente migliorative rispetto alle precedenti.
Evidentemente, chi afferma ciò non ha la giusta contezza degli effetti che comporta una modifica normativa retroattiva, che cambia le regole del gioco durante la partita, né di quanto questo sia profondamente lesivo della fiducia nelle istituzioni e nelle norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
Se un cittadino non può fare affidamento a una legge dello Stato, temendo che in qualsiasi momento questa possa essere stravolta o addirittura resa nulla da un’altra emanata successivamente ma con effetto retroattivo, abbiamo davvero perso definitivamente il senso del diritto.
Nonostante tutto, essendo inguaribili romantici affezionati alle soap opera, confidiamo in un degno finale di stagione, auspicando che, in sede di conversione in legge, chi di dovere tenga conto di quanto evidenziato.
In mancanza, obtorto collo, le imprese danneggiate potrebbero anche pensare di attivare un’azione legale per l’ottenimento del risarcimento dei danni subiti.