Sentenze – Valutabile anche la prova testimoniale per provare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche per i rapporti a progetto ante rito Fornero

Elena Pellegatta, Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, 12 settembre 2025, n. 25114

Il rapporto lavorativo può essere individuato dal giudice come subordinato anche a seguito di valutazione di prova testimoniale. È quanto in estrema sintesi affermano i giudici della Suprema Corte, investiti dell’onere valutativo su una sentenza che, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra due lavoratrici e il datore di lavoro dal 2.11.2009 all’11.11.2013, riconducibile al V livello CCNL Terziario, e che condannava il datore di lavoro al pagamento in favore delle lavoratrice delle somme per differenze retributive, nonché per TFR, oltre accessori di legge, e condanna la società al ripristino del rapporto di lavoro con le lavoratrici. La Corte di secondo grado, espletata prova testimoniale reietta in prime cure, ha ritenuto che, alla luce dell’istruttoria esperita nel presente grado di giudizio e dall’esame del materiale probatorio in atti, non fosse emersa la prova, a carico delle società datoriali, della correlazione tra i contratti a progetto stipulati con le lavoratrici e l’attività concretamente svolta da costoro. A tal proposito, evidenziavano che l’attività svolta dalle lavoratrici, così come accertata in corso di causa, connotava i caratteri della subordinazione oltre ad essere in ogni caso fuori dalla predetta deroga legislativa; la prestazione lavorativa non era infatti limitata all’espletamento di attività c.d. in outbound e comunque non era riconducibile alla vendita di beni e servizi. I testi escussi confermavano che le ricorrenti dovevano osservare l’orario di lavoro indicato dalla società ed erano tenute a giustificare ritardi o assenze; che per l’espletamento delle mansioni utilizzavano gli strumenti aziendali; che i responsabili della società supervisionavano sempre, controllando l’attività svolta dagli operatori, fornendo loro l’elenco delle persone da contattare e specifiche indicazioni sul da farsi. Hanno inoltre dichiarato che le postazioni lavorative erano abilitate anche alla ricezione di telefonate, che le lavoratrici ricevevano sistematicamente, ed alle quali bisognava dare persino priorità (attività inbound). La Corte ha poi aggiunto che i progetti inseriti nei contratti stipulati non possedevano i requisiti previsti dalla legge per poterli ritenere validi, non essendo collegati al conseguimento di un risultato finale ma consistendo piuttosto in un vero e proprio elenco specifico di compiti da svolgere per il recupero dei crediti nei confronti di clienti. Il ricorso in Cassazione, da parte della società, viene fondato su cinque motivi: i principali su cui si soffermano gli Ermellini sono il motivo temporale e il motivo probatorio. Sul motivo temporale, viene sottolineato che la Corte di appello aveva dichiarato la nullità dei contratti a progetto sulla base di elementi chiesti dalla L. n. 92/2012 che era entrata in vigore successivamente alla sottoscrizione dei contratti. Sussistenza nei contratti degli elementi richiesti dalla normativa vigente ratione temporis”. E relativo al motivo probatorio, viene indicato che la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza della subordinazione sulla base di criteri errati. Gli altri motivi sono attinenti al calcolo delle differenze retributive riconosciute dai giudici di appello con riferimento ad un livello e ad un orario full time, senza verifica dell’effettivo orario svolto dalle lavoratrici. I ricorsi vengono rigettati dagli Ermellini. Viene specificato che la Corte territoriale, pur avendo fatto erroneo riferimento, in una parte della motivazione, alla violazione del comma 1 dell’art. 61, D.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall’art. 24-bis c.7, del D.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134/2012, inapplicabile ratione temporis, non ha risolto la controversia sulla base della disciplina ivi contenuta, esplicitamente ritenuta non operante nei casi in contesa, piuttosto considerando i contratti stipulati nel 2009 da entrambe le lavoratrici alla stregua delle ordinarie regole che all’epoca disciplinavano il contratto a progetto, stabilendo i requisiti della specificità del progetto, dell’autonomia della gestione del collaboratore e del suo collegamento funzionale con un determinato risultato finale. In ogni caso, la Corte di appello, in un passaggio della sentenza impugnata, ha ritenuto acclarato che “l’attività svolta dalle lavoratrici, così come accertata in corso di causa, connota i caratteri della subordinazione”, evidenziando una serie di elementi sintomatici della medesima e la mancanza di “correlazione tra i contratti a progetto stipulati con le lavoratrici e l’attività concretamente svolta da costoro”. Tanto in coerenza sia con le richieste formulate dalle lavoratrici con l’atto introduttivo dei giudizi rispettivamente azionati, volti comunque all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, negato invece dal primo giudice, sia con l’istruttoria testimoniale espletata in grado di appello, tesa evidentemente ad accertare la concreta fattualità dei rapporti in contenzioso in difformità da quanto previsto nei contratti stipulati e che non avrebbe avuto necessità in presenza di un vizio formale genetico dei contratti per difetto di specificità dei progetti. Ciò posto, ogni altra doglianza contenuta nelle censure in esame pretende un sindacato sui plurimi indici sintomatici della subordinazione al di fuori dei limiti del controllo di legittimità. I Giudici d’appello, con apprezzamenti ineluttabilmente di merito, hanno ritenuto che le prove raccolte inducessero a ritenere dimostrato che le lavoratrici non solo erano stabilmente inserite nell’organizzazione aziendale, rispettando un orario di lavoro e giustificando ritardi e assenze, ma che, nel compimento delle prestazioni, erano assoggettate ad un penetrante ed assiduo controllo della committente, la quale non si limitava a fornire direttive generiche, ma si spingeva a fornire loro gli elenchi dei destinatari delle chiamate e prescrizioni di dettaglio sul da farsi; per di più imponendo compiti che esulavano anche da quanto previsto dal contratto, comprendendo anche l’attività c.d. inbound, alla quale “bisognava dare persino priorità”. La Corte territoriale ha espressamente ritenuto -“in ogni caso”- di condividere detti conteggi in quanto “riflettono parametri corretti e sono stati redatti seguendo giusti criteri di calcolo”, con autonoma ratio decidendi non specificamente e adeguatamente censurata col motivo in esame. Relativamente alla contestazione sulle somme da erogarsi, sostengono gli Ermellini che, anche le critiche ai parametri e ai criteri di calcolo mediante i quali si è giunti alla quantificazione delle somme dovute implicano apprezzamenti di merito che esorbitano dal controllo di legittimità di Cassazione.

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