Sentenze – Valore probatorio della busta paga

Angela Lavazza, Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, 19 giugno 2026, n. 20814

 

Il caso riguarda la controversia tra una lavoratrice e il suo datore di lavoro sul passaggio da part-time a full-time. La dipendente aveva sostenuto che nell’ultimo anno, dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2016 (data in cui era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo), aveva svolto attività lavorativa full-time in virtù di un accordo scritto con il datore di lavoro. Il datore di lavoro, invece, aveva affermato che il full-time dell’ultimo periodo non fosse stato eseguito e che le buste paga da full-time erano frutto di un errore e pertanto chiedeva la restituzione della somma pagata in più di euro 18.407,78. Il Tribunale di Lucca aveva accolto la domanda della lavoratrice e aveva rigettato quella del datore di lavoro.

La Corte d’Appello aveva poi accolto in parte quanto richiesto dal datore di lavoro, ritenendo che la lavoratrice non fosse riuscita a dimostrare di aver effettivamente svolto attività full-time, condannando la stessa a restituire la somma percepita. La dipendente, avverso tale sentenza, ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che le buste paga predisposte dal datore di lavoro potessero costituire prova legale in termini di confessione del datore di lavoro dell’effettivo lavoro full-time svolto. Il datore di lavoro ha invece invocato una specifica circostanza a fondamento della sua tesi sull’erronea compilazione delle buste paga (da parte di un soggetto professionale diverso che, su suo incarico, curava la gestione del personale dello studio) per il periodo in causa, tesi ritenuta complessivamente dimostrata dalle testimonianze prodotte dallo stesso.

La Suprema Corte ribadisce quanto già affermato con riguardo all’art. 2730 del codice civile e alla valenza confessoria stragiudiziale da riconoscere alle buste paga: in materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale (a sfavore del datore di lavoro) e ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie. Diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti del credito del lavoratore, nella specie l’indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno, esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti.

Pertanto, le buste paga non sono una prova assoluta e incontestabile dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. Se emerge che il loro contenuto può essere il risultato di un errore, il giudice deve verificare l’intera situazione sulla base di tutte le prove nel loro complesso, comprese le testimonianze e gli altri documenti disponibili.

La Suprema Corte rigetta il ricorso: la lavoratrice, infatti, non è riuscita a fornire elementi sufficienti per provare che l’orario di lavoro effettivamente svolto fosse full-time e non part-time. Tale efficacia confessoria, pur sussistente in linea di principio, può infatti essere invalidata ai sensi dell’art. 2732 c.c. ove il datore di lavoro dimostri l’errore che ne ha determinato l’emissione – come avvenuto nel caso di specie – restando comunque fermo che l’onere di provare l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa grava, ai sensi dell’art. 2697 c.c., sulla parte che ne invoca il riconoscimento.

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