Sentenze – USO DI WHATSAPP IN CONTESTO EMERGENZIALE E LIMITI DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Angela Lavazza, Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, 14 gennaio 2026, n. 789

La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso presentato dal sindacato nazionale Cgil di Bergamo, con il quale si chiedeva di dichiarare l’antisindacalità della condotta dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo. Secondo il ricorrente, l’Agenzia avrebbe violato, nel contesto dell’epidemia da Covid 19, gli obblighi di informazione e confronto previsti dal CCNL del Comparto Sanità e dallo Statuto dei lavoratori, in relazione alle misure inerenti alla salute e la sicurezza sul lavoro. Veniva altresì richiesto il risarcimento dei danni. La Corte territoriale ha rilevato che la legittimazione all’esercizio dei poteri di controllo sull’applicazione delle norme di prevenzione e sul contributo dei lavoratori alla promozione delle misure di tutela della salute spettava esclusivamente ai lavoratori impiegati nell’azienda e alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), e non all’organizzazione sindacale territoriale. Quanto alle procedure di informazione e confronto, la Corte ha osservato che, nella fase iniziale dell’epidemia da Covid 19 – caratterizzata da un contesto emergenziale nel quale lo stesso Governo aveva adottato misure di blocco generalizzato delle attività economiche – non erano ipotizzabili modalità di trasmissione dei dati idonee a consentire un approfondimento conforme alle ordinarie pratiche di consultazione sindacale. Il periodo emergenziale non consentiva, infatti, l’utilizzo dei tempi e delle forme tipiche della consultazione. La Corte di merito aveva inoltre accertato che le relazioni sindacali erano comunque state mantenute, sia pure attraverso modalità più informali e in ambiti più ristretti, mediante contatti personali. Dall’istruttoria risultava, tra l’altro, che erano stati utilizzati canali quali la messaggistica “WhatsApp”, con scambi anche tra il direttore generale di ATS e il segretario provinciale della Cgil. La Corte territoriale ha quindi concluso che, sebbene tali confronti non rispondessero alle caratteristiche formali previste dal CCNL, essi erano stati effettivamente svolti e non potevano qualificarsi come antisindacali. La Cgil ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione dello Statuto dei lavoratori e del CCNL, sostenendo che l’elevato numero di lavoratori iscritti alla Cgil all’interno di ATS legittimava il sindacato a interloquire con il datore di lavoro, con facoltà di controllo e promozione, e che la condotta dell’Agenzia integrasse una tipica violazione antisindacale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo che la legittimazione ad attivare i diritti di controllo e di promozione previsti dallo Statuto dei lavoratori spetta ai lavoratori impiegati nell’azienda e alle loro rappresentanze interne, e non all’organizzazione sindacale territoriale come tale. Secondo la Corte, non integra condotta antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, in una situazione emergenziale, garantisca comunque informazione e confronto anche attraverso strumenti non formalmente previsti (quali la messaggistica WhatsApp), purché tali modalità siano oggettivamente idonee ad assicurare la partecipazione sindacale. In tali circostanze, prevale l’effettività delle tutele sul mero formalismo procedurale.

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