SENTENZE  – TUTELE CRESCENTI: LA REINTEGRA SI ESTENDE ALLE SANZIONI CONSERVATIVE DEL CCNL

Clara Rampollo , Consulente del Lavoro in Pavia

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Cass., sez. Lavoro, 22 luglio 2026, n. 23817

La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice da una società cooperativa a ottobre 2019 (14 ottobre 2019) a seguito dell’addebito di abbandono del posto di lavoro durante il turno orario del 12 settembre 2019. Trattandosi di un rapporto instaurato successivamente al 7 marzo 2015 (in virtù di un accordo conciliativo siglato nel 2018), la disciplina sanzionatoria applicabile era quella del D.lgs. n. 23/2015.

In grado di appello, la Corte di merito di Napoli aveva accertato che:

  • la condotta contestata (l’allontanamento dal servizio) si era concretizzata per un arco temporale estremamente ridotto rispetto a quanto ipotizzato dal datore di lavoro;
  • nonostante la sussistenza di un rilievo disciplinare, la sanzione del licenziamento risultava manifestamente sproporzionata;
  • non si poteva tenere conto di asseriti precedenti disciplinari della lavoratrice, in quanto completamente omessi sia nella lettera di contestazione sia nel provvedimento di recesso.

I giudici d’appello avevano dichiarato illegittimo il recesso e risolto il rapporto di lavoro, condannando l’azienda al solo pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità (ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.lgs. n. 23/2015). La Corte territoriale aveva infatti escluso l’applicabilità della tutela reintegratoria attenuata di cui al comma 2 della medesima norma, sostenendo che l’eventuale previsione di sanzioni conservative da parte del CCNL applicato in azienda (CCNL Mobilità) non potesse dispiegare effetti nel regime delle tutele crescenti.

La posizione assunta dalla Corte di merito rispecchiava l’interpretazione letterale originaria del D.lgs. n. 23/2015, che limitava la reintegra al solo caso di “insussistenza del fatto materiale contestato”, a differenza dell’art. 18, co. 4, St.Lav. (come modificato dalla Legge Fornero), che richiama espressamente le previsioni dei contratti collettivi.

Tuttavia, il quadro ermeneutico è stato profondamente modificato dalla sentenza n. 129/2024 della Corte Costituzionale. Il Giudice delle Leggi ha offerto un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 23/2015, chiarificando quanto segue:

1. La rilevanza delle previsioni pattizie: non vi è nell’art. 3, co. 2, un’esclusione espressa della rilevanza delle fonti collettive. Se la contrattazione collettiva individua specifiche e nominate inadempienze punibili esclusivamente con sanzioni conservative (es. multa o sospensione), la condotta addebitata è, per espressa pattuizione, inidonea a giustificare il recesso espulsivo.

2. L’equiparazione al “fatto insussistente”: in presenza di un’ipotesi tipizzata dal CCNL come punibile con sanzione conservativa, “non vi è un fatto materiale” idoneo a fondare il licenziamento. La violazione del precetto contrattuale determina dunque l’equiparazione della fattispecie all’insussistenza del fatto, azionando il diritto del lavoratore alla tutela reintegratoria attenuata.

3. Certezza del diritto e ruolo delle parti sociali: consentire che la predeterminazione sanzionatoria del CCNL vincoli il datore di lavoro risponde a un principio di certezza. L’impresa è in grado di conoscere ex ante la gravità dell’illecito, evitando l’alea di un giudizio di proporzionalità e preservando il ruolo storico della contrattazione collettiva nella tipizzazione delle mancanze.

Accogliendo il ricorso principale della lavoratrice su questo specifico punto, la Suprema Corte ha cassato la sentenza d’appello, rinviando alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà ora verificare se la condotta di abbandono del posto di lavoro (per come accertata nel suo effettivo e ridotto ridimensionamento temporale) rientri tra le fattispecie sanzionate con misura conservativa dal codice disciplinare del CCNL Mobilità. In caso affermativo, la tutela applicabile non potrà essere solo indennitaria, ma dovrà comportare la reintegra nel posto di lavoro.

Di pari importanza è la statuizione sul ricorso incidentale proposto dall’azienda: il motivo con la cui la società lamentava l’omessa considerazione della recidiva della lavoratrice (oggetto di quattro precedenti procedimenti) è stato dichiarato inammissibile, mentre il motivo sulla sproporzione della sanzione è stato respinto nel merito; il ricorso incidentale, nel suo complesso, è stato dunque rigettato.

I giudici di legittimità hanno ribadito un principio cardine del diritto disciplinare: i precedenti disciplinari non menzionati nella contestazione di addebito non possono integrare la motivazione del recesso in sede processuale. La violazione del principio di immutabilità e garanzia della contestazione preclude qualsiasi rivalutazione ex post della condotta complessiva del lavoratore.

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