Cass., sez. Lavoro, 25 giugno 2024, n. 17414
Con sentenza del 31 gennaio 2022, la Corte d’Appello di Milano rigettava il ricorso della società avverso la sentenza del Tribunale che aveva accertato il diritto di una assistente di volo, sua dipendente, all’esonero dal lavoro notturno fino al compimento del terzo anno di età della figlia. La Corte territoriale aveva escluso, in quanto applicabile anche all’orario del personale di volo dell’aviazione civile, regolato dal D.lgs. n. 185/2005, l’obbligo di lavoro notturno per la lavoratrice madre del minore di età, compresa tra 1 e 3 anni, o in alternativa, per il lavoratore padre convivente con lei. La Corte territoriale ha ritenuto che quanto disciplinato dal D.lgs. n. 151/2001: “i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, connessi alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché di sostegno alla maternità e alla paternità” è norma in favore della generalità delle lavoratrici madri, disciplinate in attuazione della Direttiva 92/85/CE, ancorché il testo normativo sia inapplicabile al personale di volo dell’aviazione civile. La Corte territoriale aveva argomentato una tale interpretazione per l’assenza di una specifica disciplina, per quanto regolato dal D.lgs. n. 185/2005 per l’orario di lavoro del personale di volo dell’aviazione civile. La società ha proposto ricorso per cassazione per l’assenza di una norma di tutela della genitorialità, regolante il lavoro notturno per il personale di volo dell’aviazione civile. La Suprema Corte ritiene le ragioni addotte dalla ricorrente infondate. L’esonero dall’obbligo di lavoro notturno per ragioni di genitorialità si applica anche al personale di volo dell’aviazione civile, nonostante l’inapplicabilità delle norme sull’orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno perché, con tale disposizione, viene predisposto un nucleo minimo di tutela, assicurando indistintamente alla lavoratrice madre o al lavoratore padre la facoltà di sottrarsi al lavoro notturno in ragione dell’intenso rapporto che lega il genitore al minore in tenera età. La Suprema Corte, infine, conclude l’ordinanza ribadendo che, in un procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestatamente infondati e nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, si codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo. Non attenersi ad una valutazione del proponente, confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata dal ricorrente. Il ricorso è rigettato, con ammenda.