SENTENZE – TRASFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDA: NECESSARIA LA PREESISTENZA DELL’ENTITÀ ORGANIZZATIVA OLTRE ALL’AUTONOMIA FUNZIONALE
Luciana Mari, Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, Ordinanza 12 marzo 2026, n. 5705
L’ordinanza in commento si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di trasferimento di ramo d’azienda, offrendo un’ulteriore precisazione in ordine ai requisiti richiesti dall’art. 2112 c.c.
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di alcuni lavoratori, del trasferimento di un ramo d’azienda disposto tra due società, ritenuto nullo dal Tribunale di Roma per difetto dei presupposti di legge, con conseguente ordine di ripristino dei rapporti di lavoro in capo alla cedente.
In riforma della decisione di primo grado, la Corte d’Appello aveva invece escluso la necessità del requisito della preesistenza del ramo trasferito, ritenendo sufficiente la sussistenza dell’autonomia funzionale al momento della cessione.
Investita della questione, la Corte di Cassazione censura tale impostazione, riaffermando un orientamento ormai consolidato secondo cui, ai fini della configurabilità di un legittimo trasferimento di ramo d’azienda, non è sufficiente che l’entità trasferita sia dotata di autonomia funzionale al momento della cessione, ma è altresì necessario che essa sia preesistente rispetto al trasferimento.
La Suprema Corte chiarisce che l’autonomia funzionale – intesa come capacità del complesso organizzato di beni e risorse di perseguire uno specifico obiettivo produttivo con mezzi propri – deve essere letta in stretta connessione con il requisito della preesistenza, il quale implica che il ramo costituisca un’articolazione già esistente dell’impresa cedente e non una struttura creata ad hoc in vista della cessione.
Tale interpretazione si pone in linea non solo con precedenti arresti della stessa Corte, ma anche con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che valorizza il requisito della conservazione dell’identità dell’entità economica trasferita.
Nel censurare la decisione della Corte territoriale, la Cassazione evidenzia come l’erronea esclusione del requisito della preesistenza abbia viziato l’intero iter argomentativo, in quanto l’accertamento era stato condotto limitatamente al momento della cessione, senza verificare l’effettiva esistenza di un’entità produttiva autonoma anteriormente al trasferimento.
Sotto altro profilo, la Corte ribadisce il principio di continuità e stabilità degli orientamenti giurisprudenziali, sottolineando come eventuali mutamenti interpretativi debbano essere sorretti da ragioni particolarmente rilevanti, nella specie non ravvisabili.
Quanto al ricorso incidentale della società, volto a far valere una presunta carenza di interesse ad agire dei lavoratori in ragione della proposizione di un diverso giudizio, la Corte ne dispone il rigetto, riaffermando che le vicende successive relative a rapporti instaurati con il cessionario non incidono sull’interesse dei lavoratori a contestare la legittimità del trasferimento.
In conclusione, l’ordinanza in esame consolida il principio secondo cui, in tema di trasferimento di ramo d’azienda, l’autonomia funzionale dell’entità trasferita deve necessariamente accompagnarsi alla sua preesistenza, non essendo configurabile un legittimo trasferimento in presenza di articolazioni organizzative costituite in funzione meramente strumentale all’operazione traslativa.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello, chiamata a riesaminare la fattispecie alla luce dei principi enunciati.