SENTENZE – RICLASSIFICAZIONE INPS DELL’AZIENDA E TUTELA PREVIDENZIALE DEL LAVORATORE AGRICOLO: ESCLUSA LA RETROATTIVITÀ DEL NUOVO INQUADRAMENTO
Daniela Stochino, Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, 25 febbraio 2026, n. 4304
Il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda proposta da una lavoratrice volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi bracciantili per il periodo in cui aveva svolto attività agricola alle dipendenze di una società inquadrata in settore diverso da quello agricolo, e ciò in applicazione dell’art. 6 del D.l. n. 92/79 che “… consente alle aziende inquadrate in settori diversi da quello agricolo di pagare la contribuzione agricola per quei dipendenti effettivamente addetti alle mansioni agricole”.
L’Inps impugnava tale decisione ma la Corte d’Appello di Salerno rigettava l’appello sancendo che, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 335/1995, non sussisteva alcun obbligo in capo al datore di lavoro di informare l’Ente con apposita dichiarazione preventiva della variazione di inquadramento a seguito del mutamento dell’attività svolta.
Affermava quindi la Corte sussistere in capo all’Inps l’obbligo di corrispondere alla lavoratrice l’indennità di disoccupazione perché in tali anni l’azienda era classificata come agricola e solo successivamente era stata inquadrata come azienda industriale.
L’Inps proponeva ricorso per cassazione lamentando violazione di legge (art. 360, comma 3, c.p.c.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha sostenuto l’irretroattività della riclassificazione dell’attività aziendale.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso aderendo all’orientamento oramai consolidato secondo il quale “la regola generale è quella per cui i provvedimenti dell’Inps di variazione della classificazione non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga alla data di notifica del provvedimento di variazione. La retroattività è prevista solo nell’ipotesi di inquadramento iniziale errato, e ciò in quanto deriverebbe dalle inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”.
Tale orientamento è in linea con la ratio della norma che vuole comunque favorire la certezza nel rapporto contributivo.