SENTENZE – RAPPORTO DI LAVORO “IN NERO”: DETERMINAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E CALCOLO DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Riccardo Bellocchio , Consulente del Lavoro
Contenuto dell'articolo
Cass., Sez. Lavoro, 24 novembre 2025, n. 30823
Una lavoratrice aveva svolto per oltre vent’anni mansioni di segretaria presso uno studio professionale senza formale assunzione. Il Tribunale aveva riconosciuto che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato e liquidato le differenze retributive in oltre 125.000 euro. A seguito di ricorso del datore di lavoro la Corte d’appello di Roma aveva confermato la subordinazione ma ridotto gli importi, escludendo l’applicazione diretta del CCNL Studi Professionali inquadramento di 4 livello, utilizzando lo stesso solo in via parametrica ex art. 36 Cost. (con esclusione degli straordinari ed elementi accessori al minimo contrattuale). Entrambe le parti ricorrono quindi per Cassazione (ricorso principale del datore sulla qualificazione del rapporto di lavoro, sull’applicazione del CCNL degli Studi Professionali a cui lo stesso non aveva mai fatto riferimento, e sulla rivalutazione delle prove presentate; ricorso incidentale della lavoratrice in merito alla discriminazione retributive in base al sesso, sul calcolo del “netto” corrisposto con diritto alla “lordizzazione “degli importi). Il ricorso del datore di lavoro viene integralmente rigettato. La qualificazione del rapporto come subordinato è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, se fondato su indici tipici (continuità, eterodirezione, orario, compenso predeterminato, uso di mezzi del datore). Cosa avvenuta in sede di merito e quindi non censurabile in Cassazione. Inoltre, corretta la scelta della Corte d’appello di usare il CCNL solo come parametro per la retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost., anche senza adesione del datore di lavoro al CCNL richiamato per i calcoli. Inammissibili, infine, le censure volte a ottenere una rivalutazione delle prove. Sul ricorso incidentale della lavoratrice la Corte fa alcuni distinguo interessanti. Innanzitutto, non vi è discriminazione di genere: se non ci sono elementi portati durante i giudizi di merito. Infatti, la Corte afferma il principio che la diversità di trattamento retributivo nel lavoro privato non integra di per sé discriminazione di genere, salvo violazione della sufficienza costituzionale. In secondo luogo, è errato calcolare le differenze di un rapporto di lavoro “in nero” senza effettuazione di ritenute previdenziali e fiscale con il criterio della “lordizzazione del netto” a favore della lavoratrice. Se il datore di lavoro nega il rapporto subordinato e non prova di aver operato trattenute fiscali/previdenziali, le somme pagate vanno considerate al lordo. E le differenze retributive spettano quindi al lordo di ogni ritenuta. Infine, la Corte afferma che nel nostro sistema non vi è alcun automatismo tra la mancata prova del licenziamento e la presunzione di dimissioni. Se il datore eccepisce le dimissioni, l’onere della prova grava su di lui. In mancanza di prova di un valido atto estintivo, il rapporto deve considerarsi giuridicamente proseguito, con diritto della lavoratrice al risarcimento del danno da mora credendi dalla messa in mora. Pertanto, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la definizione delle spese.