SENTENZE – QUANTIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE SPETTANTE PER I GIORNI DI FERIE
Angela Lavazza, Consulente del Lavoro in Milano
Contenuto dell'articolo
Cass., sez. Lavoro, 6 marzo 2026, n. 5051
La Corte di Appello di Napoli mette un punto fermo su un tema molto discusso: nel calcolo della retribuzione durante le ferie devono rientrare anche alcune voci spesso considerate “accessorie”.
Parliamo dell’indennità perequativa e compensativa, del buono pasto e dell’indennità di turno. Il tentativo del datore di lavoro di escluderle non ha convinto i giudici, che hanno dato ragione al lavoratore.
Secondo la Corte, queste indennità non sono elementi marginali, ma parti integranti dello stipendio.
In particolare, l’indennità perequativa e quella compensativa sono strettamente legate alle attività che il lavoratore svolge quotidianamente: proprio per questo devono continuare a essere riconosciute anche quando si è in ferie.
Stesso discorso per il ticket mensa, che i giudici hanno ritenuto collegato alle modalità concrete di lavoro.
La decisione si inserisce in un filone ormai consolidato della giurisprudenza che richiama i principi del diritto europeo: durante le ferie il lavoratore deve percepire una retribuzione piena, sostanzialmente equivalente a quella ordinaria.
Un orientamento che punta a evitare che il lavoratore sia penalizzato economicamente proprio quando esercita il suo diritto al riposo.
Infine, un passaggio interessante riguarda i permessi per le festività soppresse.
Secondo la Cassazione, queste giornate possono essere assimilate alle ferie: se utilizzate come tali, seguono le stesse regole, anche sul piano retributivo.
In altre parole, niente esclusioni o trattamenti ridotti: anche in questi casi deve essere garantita la stessa logica di piena tutela economica.
Il ricorso viene rigettato.