Sentenze – Procedure di licenziamento per GMO: la cessazione del rapporto di lavoro può essere retroattiva?

Alice Pattonieri, Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro, Ordinanza 11 settembre 2025, n. 24993

La pronuncia analizzata in questa sede vede come parte in causa una società che, in data 22/01/2019, comunicava ad un proprio dipendente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, avviando la relativa procedura di conciliazione prevista dalla normativa. Durante l’iter della conciliazione, il dipendente veniva collocato in ferie dietro scelta dell’azienda, espressa ed unilaterale, fino al giorno 08/02/2019 quando, nel pomeriggio, veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Di conseguenza, in data 09/02/2019, il datore di lavoro comunicava il licenziamento con decorrenza retroattiva dal 08/02/2019 e con esonero del preavviso. Il lavoratore riceveva la comunicazione di licenziamento soltanto in data 11/02/2019. La mattina dello stesso 08/02/2019 (dunque, prima che fosse esperito il tentativo di conciliazione) il lavoratore presentava all’Inps domanda di congedo straordinario biennale per poter assistere la madre disabile. L’Inps rigettava il congedo sostenendo che, al momento della richiesta, il rapporto di lavoro non fosse più in essere. Pertanto, il lavoratore procedeva ad impugnare il licenziamento, chiedendo che venisse spostata la data di cessazione all’11/02/2019 (giorno in cui l’interessato era venuto a conoscenza del provvedimento rescissorio) e che i suoi effetti avessero luogo solo alla scadenza del congedo biennale (06/02/2021). Con la pronuncia in analisi, la Corte di Cassazione ribalta la decisione dei primi due gradi di giudizio, che avevano accolto le ragioni della società, secondo cui il licenziamento per GMO avrebbe prodotto effetti retroattivi sin dal giorno della comunicazione di avvio dell’iter di conciliazione (dunque, nel caso di specie, dal 22/01/2019). Le uniche eccezioni al sistema della retroattività del preavviso sarebbero state alcune delle fattispecie tutelate dal D.lgs. n. 151/2001, ossia casi di maternità e paternità. Sarebbe rimasta esclusa da queste ultime la casistica del congedo straordinario biennale. La Suprema Corte, cassando la sentenza di appello, coglie l’occasione per chiarire alcuni punti fondamentali relativi alla disciplina del licenziamento per GMO, in particolare la procedura del licenziamento per GMO che consiste in una fattispecie complessa e suddivisibile in tre fasi, ossia: la prima fase, comunicazione dell’intenzione di procedere al licenziamento e contestuale avvio del tentativo di conciliazione; la seconda fase, svolgimento dell’iter conciliativo. La terza fase, ossia la comunicazione al lavoratore dell’effettivo licenziamento, alla quale si farebbe accesso solo in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione. Nonostante la Cassazione riconosca che il licenziamento acquisisca rilevanza giuridica retroattivamente dalla prima fase stabilisce che, diversamente, il concreto effetto estintivo del rapporto di lavoro può verificarsi retroattivamente solo se escluso il periodo di preavviso lavorato, ipotesi che comunque prevede il pagamento della relativa indennità al dipendente. Secondo la Corte, il periodo di ferie imposte al lavoratore fino al giorno 08/02/2019 doveva essere considerato come “preavviso lavorato”. Anche se il dipendente non stava svolgendo attivamente la sua attività in quelle giornate essendo in ferie, era comunque considerato “a disposizione” dell’azienda. Dunque, la retroattività del licenziamento comunicata al lavoratore nella lettera datata 09/02/2019 è stata ritenuta dalla Corte “tamquam non esset” e il rapporto di lavoro proseguiva a tutto l’08/02 incluso. Tale interpretazione doveva essere prediletta rispetto alle altre, in quanto comportava una derogabilità in melius a favore del lavoratore in termini di conservazione o, quantomeno, di prosecuzione del rapporto di lavoro. Posticipando la data dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, infatti, permetteva la prosecuzione anche solo per pochi giorni in più del rapporto stesso.

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