SENTENZE – Onere probatorio sull’accomodamento ragionevole e illegittimità del licenziamento

Patrizia Masi, Consulente del Lavoro in Milano

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Cass., sez. Lavoro 18 agosto 2025, n. 23481

Un autista addetto alla consegna, ritiro e trasporto di plichi e colli viene licenziato dalla propria azienda poiché, a seguito di un infortunio, risultava inidoneo alla mansione. In primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda del lavoratore, ritenendo legittimo il licenziamento, poiché le mansioni ritenute essenziali non potevano essere svolte per la limitazione fisica. La Corte di appello di Roma riforma la sentenza di primo grado e dichiara illegittimo il licenziamento poiché il lavoratore era stato reso idoneo alla mansione ma con la limitazione per sollevamento colli di peso superiore ai 15 kg e, pertanto, il recesso sarebbe stato evitabile mediante l’applicazione di un adattamento ragionevole tale da porre il lavoratore in condizione di parità rispetto ad un dipendente con piena capacità lavorativa (ad esempio, il supporto di un collega “ jolly”). Ordina pertanto la reintegra e condanna la società al risarcimento del danno, corrispondente all’ultima retribuzione di riferimento per il TFR dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra oltre al versamento dei contributi. La società propone ricorso in Cassazione con cinque motivi così sintetizzabili; violazione di norme processuali, arbitraria attribuzione di necessità di un “corriere jolly” che affiancasse quotidianamente il lavoratore, mancata valutazione dei costi e della sostenibilità economica degli adattamenti richiesti e la mancata verifica preliminare della natura della disabilità al fine di valutare la ricorrenza del suo carattere duraturo. In particolare, la società sostiene l’indisponibilità della figura del “corriere jolly”. Preso atto dei motivi, la Cassazione precisa che il ricorso non può trovare accoglimento in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, è il datore di lavoro che deve dimostrare, anche solo attraverso indizi o atti preparatori, di aver realmente compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare un accomodamento ragionevole per evitare il licenziamento, valutando ogni possibile soluzione. Può anche provare che le alternative ipotizzabili fossero irragionevoli o eccessivamente onerose. Nel caso concreto, però, non è emersa alcuna prova in allegazione che la società abbia svolto valutazioni o tentativi in questa direzione; non è certo sufficiente per il datore semplicemente allegare e provare che non fossero presenti in azienda posti disponibili in cui ricollocare il lavoratore, come si trattasse di un ordinario repêchage. Neppure è emerso che abbia compiuto alcuno sforzo per individuare una soluzione, valutando anche eventuali modifiche organizzative ragionevoli che permettessero al lavoratore di restare in servizio. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

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