Cass., sez. Lavoro, 6 dicembre 2023, n. 34107
La vicenda riguarda la nullità del licenziamento di un dipendente che si era allontanato dal lavoro per fare la spesa; il datore di lavoro si era ritenuto danneggiato dal comportamento del lavoratore che recandosi in servizio al mercato aveva maldestramente occultato il veicolo aziendale; la pubblicazione su Facebook delle relative foto con post di critica sarcastica in ordine all’uso dell’auto aziendale per scopi personali aveva sottoposto il datore di lavoro a forti accuse. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso presentato per motivi procedurali e di sostanza. Il tribunale di 1° grado aveva concluso il processo sentenziando che il lavoratore aveva approfittato dell’uscita autorizzata dal responsabile per fare la spesa al mercato senza alterare i sistemi di rilevamento delle presenze ed aveva escluso la legittimità del licenziamento. La Corte d’Appello evidenziava che il datore di lavoro non poteva riaprire il dibattito su quella fattispecie estintiva del rapporto di lavoro perché non era stata oggetto di impugnazione. Il datore di lavoro aveva comunque proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi: – Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 quater, co. 1, lett. a), D.lgs. n. 165/2001 che afferiscono a norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; – Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del Ccnl Irrigui e Forestali che stabiliscono le norme in materia disciplinare per le mancanze del lavoratore; – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 2106 e 219 c.c. nonché ancora dell’art 25, nn. 10 e 11 Ccnl irrigui e forestali in relazione al danno o colpa grave per l’azienda ed alle alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo delle presenze. Il primo motivo ed il secondo motivo sono stati esaminati congiuntamente, stante la loro connessione e sono stati ritenuti infondati in quanto non è consentito riaprire il dibattito su cui faceva leva la memoria difensiva finale se non era stato proposto il reclamo a suo tempo su quello specifico punto. In questo senso è stato fatto proprio quanto già affermato dalla Corte d’Appello che aveva evidenziato che il datore di lavoro non poteva riaprire il dibattito sulla fondatezza del licenziamento senza che ne fosse stato proposto simultaneamente il reclamo. Il terzo motivo è relativo alla non proporzionalità del licenziamento rispetto alla condotta tenuta dal lavoratore Innanzitutto, occorre precisare che la Corte di Cassazione aveva esaminato il caso utilizzando il principio di fissazione della tipologia delle infrazioni sulla base della contrattazione collettiva interessata dai motivi di ricorso. Il lavoratore, infatti, per molti anni stagionale, solo dal 2011 divenne dipendente a tempo indeterminato; la Regione Puglia, infatti, a questa tipologia di personale applica il Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e non il regime dell’impiego pubblico privatizzato. Avendo già la Corte Territoriale ritenuto che non fosse stata realizzata alcuna alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di rilevamento della presenza, l’allontanamento del lavoratore era da considerarsi in questa fattispecie “tempo di lavoro” essendo esso stesso cagionato dallo svolgimento della prestazione ed essendovi per giunta l’autorizzazione del responsabile del settore cui era assegnato il dipendente. L’alterazione dei sistemi di rilevamento che esprime una fraudolenza specifica e diversa in questo caso non ricorreva. L’integrazione della fattispecie del fatto doloso e colposo con danno per l’azienda richiede, sia nella variante dolosa e sia in quella colposa, che il pregiudizio fosse prevedibile come conseguenza della condotta, non potendosi imputare un evento all’agente, neanche come rimprovero per colpa, se si tratti di un fatto non prevedibile come conseguenza verosimile del comportamento tenuto. Rispetto alla fattispecie in oggetto anche la Corte d’Appello aveva ritenuto che questo abbandono senza autorizzazione del proprio posto di lavoro costituisse ipotesi speciale e pertanto non implicando dolo o colpa grave con danno, l’azienda applicando il Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestali avrebbe potuto sanzionare la violazione con una misura conservativa e non con il licenziamento. La ripresa fotografica dell’auto aziendale da parte di un terzo estraneo nel lasso di tempo in cui essa fu parcheggiata presso il mercato e poi la pubblicazione della foto su un social sono state circostanze del tutto imprevedibili e sostanzialmente eccezionali rispetto alle conseguenze proprie del comportamento tenuto, tali da esprimere una causalità sopravvenuta e non imputabile all’agente. In particolare, il dipendente era stato autorizzato ad allontanarsi dal posto di lavoro per recarsi a casa a seguito della necessità di cambiarsi gli abiti perché bagnatisi in seguito alla prestazione di lavoro. La violazione contestabile al lavoratore non ne comporta il licenziamento in quanto manca di proporzionalità: l’allontanamento era stato cagionato da un’evenienza lavorativa e l’essersi recato a far la spesa al mercato per pochi minuti lungo il tragitto verso casa non poteva aver l’effetto di comportare la totale perdita del legame fiduciario e portare al licenziamento. La Corte rigetta il ricorso.