Cass., sez. Lavoro, 10 settembre 2024. n. 26514
Un lavoratore (inquadrato al 3° livello del Ccnl Terziario), licenziato per giusta causa da una società in relazione all’abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della Legge n. 104/1992, aveva ottenuto in primo grado dal Tribunale di Palermo l’annullamento del licenziamento, con reintegrazione e risarcimento del danno. La Corte d’Appello di Palermo, in secondo grado, aveva invece confermato la legittimità del licenziamento sulla base di una relazione investigativa che addebitava al lavoratore di non aver correttamente fruito dei permessi in tre giornate di aprile 2017. Secondo la Corte, l’assistenza non sarebbe stata prestata nel turno di lavoro indicato (8:00-14:30), e questa circostanza integrava abuso del diritto. Il lavoratore aveva contestato la sentenza, sostenendo che i permessi erano richiesti per l’intera giornata e non erano legati a specifiche fasce orarie, poiché i turni lavorativi venivano stabiliti successivamente alla richiesta. La Corte di Cassazione ha cassato la decisione della Corte di Appello argomentando su tre principi fondamentali: 1. Ampia accezione dell’assistenza: l’assistenza ai disabili, ai sensi della Legge n. 104/1992, non si riduce a una presenza fisica durante il turno di lavoro, ma si estende all’intera giornata, in funzione delle necessità del familiare disabile. 2. Permessi giornalieri: i permessi non sono vincolati a specifici orari ma a esigenze di assistenza su base giornaliera, senza che il datore di lavoro possa limitarne le modalità di fruizione. 3. Abuso del diritto: si configura abuso solo se i permessi vengono usati per scopi estranei all’assistenza, non nel caso in cui questa venga prestata in orari diversi dal turno di lavoro. La Corte ha concluso che il giudizio d’Appello non aveva considerato correttamente tali principi, focalizzandosi esclusivamente sull’orario mattutino indicato nella relazione investigativa e non sull’intera giornata di permesso.