Sentenze – Nella somministrazione irregolare l’utilizzatore è datore di lavoro sostanziale e può intimare il licenziamento

Angela Lavazza, Consulente del Lavoro in Milano

Cass., sez. Lavoro, 7 novembre 2023, n. 30945

La Corte di Appello di Roma ha dichiarato, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra una S.p.A. e il lavoratore somministrato, ordinando la ricostituzione del rapporto di lavoro e il pagamento di una indennità di 12 mensilità. Infatti, la Corte territoriale aveva acquisito prove testimoniali e documentali tali da considerare in concreto un rapporto di lavoro tra il lavoratore somministrato e la società utilizzatrice ma, al contempo, aveva ritenendo nullo il licenziamento intimato da quest’ultima al lavoratore stesso. Il tribunale aveva sostenuto che il licenziamento era stato irrogato da soggetto privo della titolarità del rapporto di lavoro e dunque del potere di risolvere il contratto. Pertanto, nell’ipotesi di somministrazione di manodopera non autorizzata, in violazione dei limiti imposti dagli art. 20 e 21 del D.lgs. n. 276/2003, il giudice territoriale ha ritenuto applicabile l’art. 32 della Legge n. 183/2010 e ha condannato la società di somministrazione al pagamento dell’indennità omnicomprensiva. La società di somministrazione propone ricorso per Cassazione. La Suprema Corte ribadisce che quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società utilizzatrice, con effetto dall’inizio della somministrazione. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. Specificatamente, il secondo periodo del comma 3 dell’art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto, per il periodo nel quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione e, dall’interpretazione autentica del secondo periodo del terzo comma dell’art. 38, D.lgs. n. 81/2015 tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto da parte della società di somministrazione non è compreso il licenziamento. Il ricorso è rigettato.


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