SENTENZE – NEL LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE IL PERIMETRO DI ANALISI È L’INTERA STRUTTURA AZIENDALE
Riccardo Bellocchio, Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, 27 aprile 2026, n. 11380
La Cassazione ritorna sul tema dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale ex art. 24 della Legge n. 223/91. La massima ricavabile dall’analisi della sentenza prevede che in materia di licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori da comparare ai fini della scelta deve riferirsi, in linea di principio, all’intero complesso aziendale. Il datore di lavoro può legittimamente restringerla a una singola unità produttiva o settore, ma solo se nella comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, co. 3, L. n. 223/1991 indica le ragioni che giustificano tale limitazione e le ragioni per cui non ritiene di ovviarvi con trasferimenti. Qualora le mansioni dei lavoratori interessati siano fungibili con quelle di dipendenti di altri reparti o sedi – circostanza di cui il datore deve dare prova – la selezione ristretta è illegittima e i licenziamenti intimati sono nulli con reintegra del lavoratore. La vicenda prende le mosse da un’azienda che avvia una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ad ottobre, a seguito della quale intima il licenziamento a una lavoratrice a gennaio dell’anno successivo. La lavoratrice svolgeva mansioni di impiegata nell’area operativa “Customer service” presso una delle sedi della società. La ragione dichiarata del licenziamento era la cessazione di una commessa che determinava la soppressione dell’attività in quella sede. La lavoratrice si opponeva al licenziamento e il giudice di prime cure dichiarava che la procedura era illegittima perché la comparazione della lavoratrice era stata effettuata esclusivamente nell’ambito della sede di lavoro della lavoratrice (quella interessata dalla cessazione della commessa), senza estenderla agli impiegati delle altre sedi aziendali sul territorio nazionale, sebbene le mansioni di impiegato amministrativo di magazzino/addetto al magazzino fossero da considerare fungibili rispetto a tutto il personale impiegato dalla società. Inoltre, le ragioni della limitazione geografica della scelta non erano state specificate nella comunicazione di avvio della procedura ex art. 4, co. 3, L. n. 223/1991.