Sentenze – Nel contratto a tempo indeterminato il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro

Angela Lavazza, Consulente del Lavoro in Milano

Cass., sez. Lavoro, 8 gennaio 2024, n. 597

Propone ricorso per Cassazione la società avverso la dichiarazione di nullità degli art. 18.11 del Ccnl Attività ferroviarie del 16.4.2013, e dell’art. 7 dell’accordo sindacale del 2013 nella parte in cui la Corte di Appello di Milano aveva escluso dal computo, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, l’intero periodo di apprendistato. La decisione di secondo grado aveva accertato il diritto dei lavoratori coinvolti all’integrale riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante il periodo di apprendistato, condannando la società al pagamento dei consequenziali importi maturati. La Suprema Corte, dando seguito al principio già affermato, da recente giurisprudenza, secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, per cui, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli art. 2948 c.c., n. 4 e art. 2935 c.c. dalla cessazione del rapporto di lavoro. La Suprema Corte non ravvisa pertanto ragioni per discostarsi dal principio già affermato atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, vi è l’esigenza dell’osservanza delle precedenti interpretazioni e nell’ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni. Il ricorso è rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza.


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