Sentenze – MATERNITÀ:IL DIRITTO ALL’INDENNITÀ PER L’ASTENSIONE ANTICIPATA RICHIEDE UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO FORMALMENTE CORRETTO
Angela Lavazza, Consulente del Lavoro in Milano
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La vicenda riguarda una lavoratrice che aveva beneficiato dell’indennità di maternità per l’interdizione anticipata dal lavoro fino al 30 dicembre 2015, in forza di un provvedimento emesso dalla competente autorità amministrativa. Alla scadenza di tale periodo, però, l’autorità non aveva rinnovato l’interdizione, determinando un vuoto nella copertura economica: dal 1° gennaio al 16 febbraio 2016 – data di inizio della maternità obbligatoria – la lavoratrice non aveva ricevuto alcuna indennità. A rendere la situazione ancora più complessa si aggiungeva la dinamica del rapporto di lavoro: il contratto della lavoratrice era giunto a termine il 30 dicembre 2015 e la dipendente era stata poi riassunta il 4 gennaio 2016, generando un ulteriore interrogativo sulla continuità del diritto alla prestazione economica. Su questo punto era intervenuta la Corte d’Appello di Bologna che aveva escluso che la scadenza del contratto potesse, di per sé, far venir meno il diritto dell’assicurata all’indennità. Secondo i giudici, trattandosi di diritti soggettivi, il provvedimento amministrativo rilevava solo in via incidentale. La Corte ha stabilito che la lavoratrice avesse diritto a continuare a percepire l’indennità anche nel periodo privo di rinnovo amministrativo. I giudici hanno richiamato l’articolo 24 del D.lgs. n. 151/2001, che prevede il prolungamento del trattamento economico di maternità anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell’attività aziendale, qualora tale evento si verifichi all’interno dei periodi di maternità disciplinati dall’articolo 17 dello stesso decreto. In altre parole, il mancato rinnovo dell’interdizione e la temporanea cessazione del rapporto non possono privare la lavoratrice della tutela economica riconosciuta dalla legge, che resta garantita a prescindere dagli ostacoli formali frapposti dall’amministrazione o dalle vicende contrattuali. Nel ricorso presentato dall’Inps, la Cassazione ricorda come l’interdizione anticipata dal lavoro per le lavoratrici in gravidanza è concessa dalla Direzione territoriale del lavoro o dall’Asl per motivi specifici e deve essere disposta entro sette giorni dalla richiesta. Si tratta di un diritto pieno, ma subordinato alla verifica dei requisiti da parte dell’autorità competente. Nel caso in esame, l’astensione non poteva estendersi oltre la durata del contratto: il congedo autorizzato non avrebbe infatti potuto superare il 30 dicembre 2015, data di scadenza del rapporto. L’autorizzazione non sarebbe dunque potuta valere per un periodo successivo, non avendo l’autorità competente emesso la necessaria autorizzazione. Inoltre, non vi è alcuna disposizione normativa che riconosca alla lavoratrice il diritto all’astensione anticipata dal lavoro di durata obbligatoria sino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria per maternità. In conclusione, il ricorso dell’Inps viene accolto e la sentenza impugnata cassata.