SENTENZE  –  Mancata fruizione delle ferie: il datore di lavoro ha l’onere di provare di aver messo il lavoratore in condizione di esercitare tale diritto

Elena Pellegatta, Consulente del Lavoro in Milano

Cass., sez. Lavoro, 14 giugno 2024, n. 16603

La Corte Suprema di Palermo si trova investita del giudizio di merito su un caso di errato inquadramento e mancata fruizione delle ferie di un lavoratore, in occasione della cessazione del suo rapporto di lavoro. Nel giudizio di secondo grado la Corte d’Appello di Palermo aveva respinto l’appello del lavoratore, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda di superiore inquadramento per il periodo dal 1990 al 2002 e di condanna della datrice di lavoro, concessionaria del servizio di riscossione dei tributi locali per la provincia di Agrigento, al pagamento delle differenze retributive, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e al risarcimento del danno da usura psicofisica dovuta al mancato godimento di ferie e permessi dal 30.6.1996 al 30.6.2002. La Corte territoriale aveva escluso, sulla base delle prove testimoniali raccolte, che fosse dimostrato lo svolgimento di mansioni riconducibili alla superiore qualifica di quadro direttivo o a quella, chiesta in via subordinata, di quarto livello della terza Area professionale; quanto alla denunciata sperequazione salariale tra il profilo di appartenenza e quello spettante in base al Ccnl Esattorie, maggiormente coerente al tipo di attività esercitata dalla società datoriale, gli Ermellini convalidano il ragionamento della Corte di Appello, confermando l’esclusione della riconducibilità delle mansioni svolte dall’appellante alla qualifica di quadro direttivo, nella quale rivestono carattere significativo le elevate responsabilità funzionali e l’elevata preparazione professionale unitamente alla capacità di direzione e coordinamento di altri lavoratori propria del preposto ad una unità operativa composta da una pluralità di addetti, per difetto di tali requisiti nell’attività del lavoratore. Sul punto della mancata fruizione delle ferie, il ricorrente argomenta che spetta al datore di lavoro fornire la prova dell’avvenuto godimento delle ferie da parte del lavoratore; tale prova non è stata fornita dalla società e ha pertanto errato la Corte d’Appello a non accogliere la domanda di pagamento dell’indennità sostitutiva; il dipendente non ha usufruito dei riposi settimanali e dei permessi e tali circostanze, non contestate da parte datoriale ed emergenti dalle buste paga, avrebbero dovuto condurre al riconoscimento del danno da usura psicofisica. Gli Ermellini approfondiscono il punto sul regime dell’onere della prova ai fini dell’esercizio del diritto del lavoratore ad una indennità economica sostitutiva delle ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, facendo alcune considerazioni. È costante l’orientamento di legittimità per cui il lavoratore che, una volta cessato il rapporto agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l’avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore. È stato invece superato il precedente orientamento nella parte in cui addossava al lavoratore, il quale rivendicava l’indennità sostitutiva delle ferie, l’onere di dimostrare che il mancato godimento delle stesse fosse stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da causa di forza maggiore. Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 21780 del 2022, in base ad una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, si è sottolineato che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; che il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui sono destinate, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. In sintonia con i principi appena richiamati viene ribadito che, cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarà onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all’obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva. Ma nella fattispecie oggetto di causa, la sentenza d’appello, con accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, ha ritenuto non assolto l’onere di prova, posto a carico del lavoratore, di mancato godimento delle ferie e degli altri riposi. Il che porta ad escludere le violazioni di legge denunciate.


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