Cass., sez. Lavoro, 12 dicembre 2024, Ordinanza n. 32137
Il caso in analisi vede protagonista una lavoratrice presso un punto vendita autostradale, con mansioni di commessa addetta alla cassa. Alla lavoratrice in questione era stato comminato un licenziamento disciplinare in data 16 gennaio 2018, per aver incassato il valore della merce venduta senza battere i relativi scontrini e trattenendo per sé il corrispettivo della merce. Tale condotta non consisteva in un caso isolato ma, al contrario, si era verificata in più occasioni. Il datore di lavoro ne era venuto a conoscenza grazie all’attività dei Mistery clients, presenti sul luogo di lavoro al momento del verificarsi degli illeciti, la cui testimonianza in sede di giudizio di merito aveva rappresentato una prova decisiva che aveva condotto al licenziamento. La lavoratrice aveva poi impugnato il provvedimento in sede giudiziale. Non trovando soddisfazione nell’ambito del giudizio di merito, procedeva poi con il ricorso in Cassazione lamentando vizi nella decisione su questioni procedurali, in particolare sulla valutazione della prova decisiva della testimonianza dei Mistery clients. A suo dire, tali testimonianze non avrebbero potuto essere considerate come decisive in quanto il giudice di merito avrebbe dato per scontata la presenza dei Mistery clients sul luogo di lavoro al momento del verificarsi dell’addebito, senza dimostrarne l’effettività. I giudici della Suprema Corte rigettano il ricorso in quanto, a prescindere dalle questioni procedurali impugnate, il Tribunale di primo grado aveva già espresso una valutazione positiva in merito alla sussistenza della giusta causa del licenziamento. Non avendo la ricorrente mosso contestazione a riguardo, tale accertamento doveva ritenersi coperto da giudicato interno. Il giudicato interno può risolvere per intero la questione, nonostante si formi su un unico capo autonomo della sentenza caratterizzato, però, da un alto grado di individualità e autonomia, tale da permettere il formarsi di una decisione completamente indipendente. In particolare, nel caso in questione, il giudicato interno si era formato sulla valutazione della condotta perpetrata della ricorrente, caratterizzata da una tale gravità da ledere il vincolo fiduciario necessario per l’instaurazione e la sussistenza del rapporto di lavoro. A maggior ragione, il vincolo fiduciario è imprescindibile per le mansioni svolte dalla ex dipendente in quanto comportano la delicata attività del maneggio di denaro altrui. È, dunque, possibile affermare che la condotta mantenuta dalla lavoratrice (ossia l’omissione, per di più reiterata, della contabilizzazione degli scontrini e dell’incasso del corrispettivo della merce) integri senza alcun dubbio una giusta causa di licenziamento.