Sentenze – L’indennità supplementare corrisposta al dirigente industriale in caso di licenziamento ingiustificato non ha natura retributiva
Riccardo Bellocchio, Consulente del Lavoro in Milano
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Cass., sez. Lavoro, 5 ottobre 2025, n. 3229
Ancora una volta la Cassazione si pronuncia sull’assoggettamento a contributi dell’indennità supplementare erogata ad un dirigente in caso di licenziamento secondo quanto previsto dal CCNL Dirigenti industria. L’Inps aveva emesso un avviso di addebito nei confronti di una società per € 78.419,63, sostenendo che il datore di lavoro dovesse versare i contributi previdenziali sull’indennità supplementare corrisposta a un dirigente licenziato illegittimamente. La Corte d’Appello di Torino aveva annullato l’avviso, ritenendo che l’indennità supplementare (prevista dagli artt. 19 e 22 del CCNL Dirigenti industria) avesse natura risarcitoria e non retributiva, e quindi non fosse imponibile ai fini contributivi. L’Inps ha impugnato la decisione, sostenendo che tale indennità, compensando la perdita di retribuzione derivante dall’illegittimo recesso, dovesse comunque essere assoggettata a contribuzione. Il ragionamento della Cassazione nel disconoscere le pretese dell’Inps inizia con chiarire che, sebbene in ambito fiscale anche somme risarcitorie possano concorrere alla formazione del reddito (es. art. 6 TUIR, D.P.R. n. 917/1986), nel piano contributivo l’imponibile riguarda solo le somme aventi natura retributiva, ossia collegate alla prestazione lavorativa. Un’erogazione è imponibile solo se è causalmente collegata al rapporto di lavoro e costituisce utilità corrispettiva per l’attività svolta o da svolgere. Sono escluse, invece, le somme aventi causa autonoma, come quelle derivanti da responsabilità del datore di lavoro (art. 12, L. n. 153/1969). Confermando quindi i precedenti giurisprudenziali la Corte chiarisce: sono considerate imponibili: indennità sostitutiva del riposo settimanale o ferie, della mensa, del mancato preavviso. Sono escluse invece dall’imponibile: somme per demansionamento, indennità sostitutiva della reintegrazione, risarcimento ex art. 8, L. n. 604/1966. Poiché l’indennità supplementare è un istituto di fonte contrattuale collettiva, volto a risarcire il dirigente per un licenziamento ingiustificato, con funzione sanzionatoria e punitiva verso il datore di lavoro, non è connessa alla prestazione lavorativa né destinata a compensare una mancata retribuzione, ma a risarcire il pregiudizio derivante dall’atto illecito del datore; pertanto, non entra nella base imponibile previdenziale.