Sentenze – L’indennità di mancato preavviso è compatibile con la tutela risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo e deve essere comunque erogata

Elena Pellegatta , Consulente del Lavoro in Milano

Cass., sez. Lavoro, 5 febbraio 2024, n. 3256

La vicenda in esame verte sull’applicazione, da parte del giudice di Appello, dell’indennità di preavviso in un caso di licenziamento rilevato come illegittimo: il giudice di secondo grado dichiarava risolti i rapporti di lavoro con effetti dalla data del recesso e condannava la società a corrispondere a ciascuno dei lavoratori una indennità commisurata a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto mensile, nonché a corrispondere l’indennità di mancato preavviso corrispondente ad otto mensilità della retribuzione globale di fatto. La società datrice di lavoro impugnava la sentenza sulla base della violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 18, co. 5, Legge 20 maggio 1970, n. 300 in relazione all’articolo 360 c.p.c. numero 3, sostenendo che la Corte d’Appello aveva errato nell’interpretazione e applicazione del quinto comma dell’articolo 18 cit. come riformulato dalla Legge n. 92 del 2012, perché aveva riconosciuto il diritto a percepire sia l’indennità risarcitoria, sia l’indennità sostitutiva del preavviso anche ove il licenziamento fosse stato irrogato per giusta causa. Tuttavia, seguendo una linea di interpretazione ormai consolidata dalla giurisprudenza, gli Ermellini rigettano il ricorso. Confermando la corretta interpretazione operata dal giudice di Appello, si sottolinea che lo scopo del preavviso è quello di preavvertire tempestivamente il lavoratore dell’estinzione prossima del rapporto, onde consentirgli di adoperarsi nella ricerca di una nuova occupazione. Quindi, l’esigenza che soddisfa l’istituto del preavviso è che la parte che subisce il recesso non si trovi all’improvviso di fronte alla risoluzione del contratto; quindi, in caso di dimissioni, che il datore di lavoro abbia il tempo di reperire un nuovo lavoratore e, in caso di licenziamento, il lavoratore non sia privato improvvisamente dei beni della vita che dal posto di lavoro derivano ed abbia tempo di reinserirsi in un rinnovato contesto lavorativo. Si può affermare, in coerenza con gli enunciati principi, che la tutela “indennitaria risarcitoria” sancita dall’art. 18, co. 5, L. n. 300/70, modificato ex lege 28/6/2012, n.92, non esclude il diritto del lavoratore a percepire anche l’indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno, anche all’esito della novella del 2012, quelle esigenze proprie dell’istituto di tutela della parte che subisce il recesso e volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale. Infine, ribadisce la Suprema Corte, che quando una norma o un sistema di norme, si prestano a diverse interpretazioni, tutte plausibili, il dovere primario dell’interprete, e specie del giudice, è di perseguire l’interpretazione più corretta e non una qualsiasi di quelle che il testo consente. Anche nell’area della tutela obbligatoria del caso oggetto della presente sentenza, si trattava infatti di recessi illegittimi ma nondimeno idonei ad estinguere il rapporto di lavoro. Ed in mancanza di giustificabili ragioni per una differente soluzione, l’atto di licenziamento, ancorché illegittimo, è nondimeno efficace ovvero idoneo ad estinguere il rapporto di lavoro mentre la tutela del lavoratore è stata limitata alla corresponsione di una mera indennità. Tale indennità omnicomprensiva opera però a fronte dell’illegittimità del licenziamento e non può assorbire il diritto del lavoratore a ricevere il preavviso di recesso o, in mancanza, l’indennità sostitutiva del preavviso che rimane fermo a prescindere da come sia stato intimato il licenziamento dichiarato illegittimo. La regola generale stabilita nel codice civile è, dunque, che in tutti i casi di recesso dal contratto a tempo indeterminato (licenziamento o dimissioni del lavoratore) debba trovare applicazione l’istituto del preavviso; costituisce invece una eccezione alla regola generale, sfuggendo alla disciplina del preavviso, il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.


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